Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-9454 del 26 maggio 2003 |
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OGGETTO:
L. 448/2001 art. 70 – Micro-nidi – Individuazione dei requisiti
strutturali e gestionali. Vista
la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha istituito il Fondo per gli asili
nido, finalizzato alla costruzione e alla gestione degli asili nido e dei
micro-nidi nei luoghi di lavoro; Viste
le Leggi Regionali n. 3/73 e n. 32/84 riguardanti la costruzione e la
gestione degli asili nido tradizionali, che accolgono i minori
appartenenti alla prima fascia dell’età infantile; Ravvisata
la necessità di definire subito le norme essenziali per la realizzazione
degli interventi di cui alla L. 448/2001, nelle more della modifica della
L.R. 3/73 e s.m.i, i cui contenuti debbono essere aggiornati tenendo
conto:
Vista
la Deliberazione del Consiglio regionale 15
luglio 1998, n. 479-8707, attuativa della L. 285/97 per quanto attiene ai
servizi socio-educativi per la prima infanzia; Vista
la Deliberazione della Giunta regionale n. 19-1361 del 20 novembre 2000,
con la quale sono stati individuati i requisiti strutturali e gestionali
per il “Centro di custodia oraria – baby parking“, definito come
servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età della
scuola dell’obbligo; Constatato
che l’attivazione dei Centri di custodia oraria ha permesso di dare una
coerente risposta al bisogno di presidi flessibili e differenziati in
relazione alle molteplici e crescenti esigenze delle famiglie; Vista
la Deliberazione della Giunta regionale n. 75-6737 del 22 luglio 2002,
relativa all’approvazione del “bando per le azioni delle linee
d’intervento 3 e 4 della Misura E1 – P.O.R. Fondo Sociale Europeo
Ob.3”, in base alla quale sono stati ammessi a finanziamento gli studi
di fattibilità e le sperimentazioni di modelli organizzativi aziendali
per la cura dei figli, che includono i micro-nidi aziendali ed
interaziendali. Ritenuto
che le linee d’intervento contenute nella predetta D.G.R. n. 75-6737
insieme all’esperienza maturata attraverso gli interventi più recenti
avviati in materia di servizi per i minori possono essere assunti come
riferimento per normare e promuovere la realizzazione di nuove tipologie
di presidi per la prima infanzia, collocati presso aziende e presso
strutture destinate a servizi sociali o educativi; Ravvisata
la necessità di proseguire nella ricerca e nell’individuazione di
soluzioni educative sempre più rispondenti ai bisogni del bambino e delle
famiglie e ritenuto di sviluppare i nuovi servizi previsti definendo
i primi parametri strutturali e gestionali in ordine a due tipologie di
servizi non regolamentati nella Legge Regionale 3/73, denominati: -
nido d’azienda o micro-nido aziendale; -
micro-nido. Esaminata
la proposta formulata al riguardo dalla competente Direzione Politiche
Sociali, d’intesa con la Direzione Sanità Pubblica, le cui
caratteristiche sono contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto la stessa
rispondente alle finalità sopraindicate; Acquisito
il parere favorevole del CO.RE.SA nella seduta del 16 aprile 2003; Sentite
in merito le Organizzazioni Sindacali come da verbale di concertazione del
22 maggio 2003; Vista
la L. n. 448/2001; Vista
la L.R. n. 62/95 e s.m.i.; Vista
la L.R. n. 3/73 e s.m.i.; La
Giunta Regionale, unanime, DELIBERA -
di
individuare, tra le strutture a carattere socio-assistenziale per
l’infanzia, il Micro-nido e il nido aziendale, secondo le definizioni
contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, dando atto che tale individuazione viene
effettuata nelle more delle
modifiche da apportare alla L.R. 3/73, i cui contenuti sono da aggiornare
tenendo conto: 1.
della modifica del Titolo V della Costituzione; 2.
della Legge n. 328/00 e del ddlr n. 407/02 applicativo; 3.
delle disposizioni delle Leggi Finanziarie nn. 448/2001 e 289/2002
e dei DD.MM. 17/05/2002 e 11/10/2002; 4.
delle disposizioni della Legge n. 53/2000 e del D.Lgs. n. 151/2001; 5.
delle norme fiscali che dispongono la deducibilità dal reddito
complessivo, sia dei genitori che del datore di lavoro, delle spese di
partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di
lavoro; 6.
dei pressanti bisogni espressi dal territorio. -
di dare atto che l’esercizio dell’attività di cui trattasi,
rientrando tra quelle aventi carattere socio-assistenziale, è subordinata
all’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati
alle funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale
13.04.1995, n. 62 e s.m.i. -
di confermare le
disposizioni già emanate con D.C.R. 15 luglio 1998, n. 479-8707,
attuativa della L. 285/97, per quanto attiene ai servizi socio-educativi
per la prima infanzia, nonché le disposizioni di cui alla D.G.R. n.
19-1361 del 20 novembre 2000 (baby parking). La
presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto. ALLEGATO
A STANDARD
MINIMI DEI MICRO – NIDI. 1)
Definizione. Il
micro-nido e’ un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità
di socializzazione ed
educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica
integrata di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, di
armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in
risposta alle esigenze del nucleo familiare. L’attivazione
del micro-nido deve essere concordata con l’Ente locale di riferimento
al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la
prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i
servizi sociali del territorio. Il
micro-nido si differenzia dall’asilo nido tradizionale per la minore
capacità ricettiva. Il
micro-nido collocato in ambito aziendale è denominato micro-nido
aziendale o nido d’azienda. Le aziende proponenti devono evitare
sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai
Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle
risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti
delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti
istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i
soggetti interessati nel territorio di appartenenza. L’apertura
dei micro-nidi aziendali è concordata tra l’Ente gestore e le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale
e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle
esigenze del bambino, nell’ambito dei criteri previsti dalla presente
normativa. 2)
Destinatari. Bambini
di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni. 3)
Capacità ricettiva e orario minimo di apertura. Le
strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un
massimo di 24. Il
micro-nido creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti
deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali Comuni
possono essere attivati servizi con capacità ricettiva inferiore a 12
bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente
e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi
aziendali, nel solo caso in cui non ci siano richieste da parte del
territorio di riferimento. L’orario
minimo di apertura e’ fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque
giorni alla settimana. 4)
Personale. Le
figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei
seguenti titoli: -
diploma
di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); -
diploma
di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); -
diploma
di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); -
diploma
di liceo psico-pedagogico; -
diploma
di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art.1
della L.R. 17 marzo 1980, n. 16; -
attestato
di educatore per la prima infanzia; -
diploma
di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); -
diploma
di laurea in scienze dell’educazione indirizzo scolastico. Il
personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la
licenza della scuola dell’obbligo. Il
personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica
specifico per lo svolgimento delle mansioni previste. Il
soggetto gestore del micro-nido deve garantire la funzione di
coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per
il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad
indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell’attestato
rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico. Il
Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al
lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente,
nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi. Tra
le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un
responsabile. Il
rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da
garantire l’assistenza per tutto l’arco di apertura del servizio ed è
da calcolarsi secondo il seguente prospetto: Per
un’utenza composta da bambini divezzi:
Per
un’utenza composta da bambini lattanti:
L’Organico
degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia
(lattanti/divezzi) degli iscritti nell’arco dell’anno di frequenza,
nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio. Al
personale assunto presso i micro-nidi e i nidi aziendali deve essere
applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del
comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali. 5)
Requisiti strutturali e di dimensionamento. Il
micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione
interessata al servizio, può essere istituito presso: -
aziende
pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani
Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti,
nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse
(micro-nido aziendale o nido d’azienda); -
immobili
destinati a Servizi Sociali o Educativi. La
struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche: a)
condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in
conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena
rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; b)
requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali
d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia; c)
condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione
incendi, nei casi previsti dalla legge; d)
accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di
sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996; e)
licenza di abitabilità e/o d’uso dei locali. Nel
micro-nido gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze
dei bambini, sono costituiti da:
L’articolazione
analitica di tali spazi è, di norma, la seguente:
(1)
Standard indicativo Il
dimensionamento degli spazi deve discendere dall’applicazione dei
predetti parametri unitari e, nel caso di strutture con limitata capacità
ricettiva non deve, di norma, essere inferiore ai seguenti valori minimi: q
spazi
per i bambini - 20 mq. q
spazi
per operatori – 15 mq. q
servizi
generali - 15 mq. Se
il micro-nido ha una capienza ricettiva uguale o inferiore a 10 bambini
gli spazi per gli operatori possono essere ricavati in locali che, ancorché
non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscano comunque
la funzionalità dell’attività. I
servizi generali possono essere accorpati con locali destinati al medesimo
uso presenti nell’immobile, ferma restando l’indipendenza dell’area
attrezzata. E’
ammessa la dislocazione all’esterno dei locali e del servizio di
lavanderia nonché l’affidamento a terzi del servizio di predisposizione
dei pasti trasportati secondo i limiti di cui al successivo punto 6), in
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i. Per
la realizzazione del micro-nido in immobili esistenti sono ammesse
riduzioni non superiori al 10% dei parametri costruttivi, fermo restando
il rispetto del dimensionamento minimo di cui sopra. In
ogni caso, si raccomanda l’organizzazione degli spazi secondo criteri di
elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide. -
Accettazione
e locale pluriuso per il personale. Quest’area
è organizzata in modo tale da consentire un comodo accesso dei bambini,
dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, nonché di
armadietti per il deposito del vestiario. L’area
deve contenere il locale destinato ad ufficio, realizzabile anche con il
sistema “open-space”. -
Soggiorno
e zona per l’alimentazione. Quest’area
deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più
attività ricreative differenziate e, in modo fisicamente separato, la
somministrazione dei pasti. E’ auspicabile, pertanto, la suddivisione
dell’area in due locali distinti. Nel
caso in cui il micro-nido accolga anche bimbi lattanti, occorre che sia
individuata un ulteriore locale appositamente destinato alla loro
permanenza. -
Servizi
igienici. I
locali igienici devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il
servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato
artificialmente. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del
fasciatoio in uno spazio appositamente adibito all’uso. Il locale deve
inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata
dei bambini. I
pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale
lavabile fino a mt. 2.00 di altezza. Le
tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, e previste in
numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, inserito ciascuno in box
ispezionabili. I
lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione
dell’acqua, anch’essi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi
nell’antibagno; l’acqua erogata deve essere premiscelata da un comando
unico. Almeno
un servizio igienico per adulti deve essere accessibile ai soggetti
portatori di handicap e usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto
stabilito dal D.P.R. n. 503/1996. -
Area
esterna attrezzata Salvo
dimostrata impossibilità, deve essere assicurata un’area esterna ad uso
esclusivo del micro-nido, anche ricavabile in spazi non direttamente
pertinenziali; essa deve risultare attrezzata per la permanenza e il gioco
dei bambini. 6)
Servizio alimentare. L’ammissibilità
della somministrazione di pasti trasportati è subordinata all’esito
favorevole dell’analisi dei rischi e della valutazione delle procedure
di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire
la sicurezza e l’igiene degli alimenti come richiesto dal D.Lgs. n.
155/97 e s.m.i, ed è realizzabile nel solo caso in cui il micro-nido
ospiti bambini di età compresa fra 2 anni e 3 anni. In
tutte le restanti situazioni deve essere almeno garantita una cucinotta
per la preparazione delle pappe, di superficie utile minima di 6 mq. La
preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi dell’art.2 della
Legge n. 283/62 e deve essere svolta in locali adeguati ai requisiti di
cui al D.P.R. n. 327/80. Nel
caso di somministrazione di pasti veicolati il gestore dovrà produrre al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per
territorio la relazione contenente l’analisi-valutazione appropriata dei
rischi legati all’attività e del relativo sistema di controllo, in
considerazione della particolare utenza. 7)
Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazione al
funzionamento. Le
persone addette all’attività, anche se in modo temporaneo, devono
sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L. Nei
micro-nidi, anche in ambito aziendale, tutte le attività più
propriamente di natura sanitaria dovranno essere assicurate dall’A.S.L.
sul cui territorio insiste il servizio. In
merito ai libretti sanitari si applicano le norme contenute nella
Deliberazione Giunta regionale n. 42-4511 del 19.11.2001 e le conseguenti
modifiche e integrazioni. Il
micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel
quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente
di riferimento, con il relativo recapito telefonico. Tale
registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente
la presenza e l’assenza degli utenti dell’asilo. Il
micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione
dell’attività indicante almeno: -
i criteri per l’accesso; -
le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli
orari; -
gli strumenti previsti per la valutazione
del servizio da parte dei fruitori; -
le
procedure per assicurare la tutela degli utenti; -
le
forme di partecipazione dei genitori all’attività del servizio; -
le
forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi
socio-sanitari del territorio e con il Comune di ubicazione. Per
il primo accoglimento al micro-nido, anche nel caso di frequenza
occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve presentare un
certificato vaccinale aggiornato e una certificazione del pediatra di base
che attesti l’assenza di malattie infettive in atto. L’esercizio
dell’attività è subordinata al possesso dell’autorizzazione al
funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza,
ai sensi art.34 L.R. n.62/95 e s.m.i. Per
il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento del micro-nido
d’azienda occorre acquisire il parere favorevole del Comune in cui è
ubicato. L’autorizzazione
al funzionamento, il regolamento di organizzazione, l’orario di apertura
giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile
nell’ingresso. Ogni
variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi
delegati alla vigilanza. I
servizi socio-educativi per la prima infanzia già attivati dai Comuni
continuano a funzionare secondo le modalità organizzative stabilite dagli
Enti titolari. Sono
comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli
Enti Gestori Socio-assistenziali (L.R. 62/95), progetti e iniziative atte
a raggiungere le finalità di cui all’art.3 della Legge 28 agosto 1997,
n.285.
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