ARAN
Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
VERBALE
DI RIUNIONE
SULL’INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEGLI ARTT. 30,
COMMA 2 E 7, E 32 BIS DEL CCNL DEL 14/9/2000
Il giorno 7.5.2002 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
CONFEDERAZIONI SINDACALI
CGIL-fp/Enti Locali
CGIL
CISL/FPS
CISL
UIL/FPL
UIL
CONFSAL
Coordinamento
Sindacale
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
DICCAP
-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato verbale di riunione
VERBALE
DI RIUNIONE
Sull’interpretazione
autentica concernente gli articoli 30, comma 2 e 7, e 32 bis del CCNL del
14/9/2000.
Premesso che il Tribunale Ordinario di Torino - sez. lavoro- in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 6634/2001, tra CISL FPS – CGIL FP e il Comune di Torino, nella ordinanza emessa in data: 26/11/2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale le seguenti questioni :
a) in relazione all’art. 30, comma 2:
1) se le “attività integrative” ivi menzionate, in quanto integrative all’attività didattica, vadano svolte soltanto nelle settimane in cui, in base al calendario scolastico, si svolge l’attività didattica di cui al precedente comma 1, ovvero possano svolgersi anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole;
2) se l’espressione “con esclusione…del periodo di attività di cui al comma 7” significhi che, in tale periodo, non possono avere luogo attività integrative, ovvero – al contrario – che le attività integrative possono avere luogo anche oltre il monte orario di 20 ore mensili;
3) se il riferimento al “periodo di attività di cui al comma 7” indichi:
- i periodi di Natale e Pasqua e gli altri periodi di chiusura delle scuole, di cui alla prima parte del successivo comma settimo ovvero
- il “periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per le altre attività didattiche e di aggiornamento professionale…”, di cui alla seconda parte del successivo comma settimo dell’art. 30, ovvero ancora
- i periodo menzionati in entrambe le parti del comma settimo.
b) in relazione all’art. 30, comma 7:
1) se i periodi di Natale e Pasqua, menzionati nella prima parte della norma siano o meno ricompresi nel calendario scolastico, ossia se si tratti di periodi facenti parte del calendario scolastico, quantunque durante gli stessi non venga svolta attività didattica con i bambini, ovvero si tratti di periodi che si collocano al di fuori del calendario scolastico, e quindi non vanno considerati ai fini del computo della durata massima (che non può superare le 42 settimane) dello stesso;
2) se l’espressione “fermo restando il limite definito nei commi precedenti” faccia o meno riferimento al limite di 20 ore mensili per lo svolgimento dell’attività integrativa, previsto nel comma secondo, ed al più ristretto limite orario determinato dagli enti, previsto nel comma sesto;
3) se l’ente possa esigere dagli insegnanti, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole ed al di fuori del periodo di ferie, la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale senza fare precedere tale richiesta da una fase di concertazione sindacale;
4)
se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, l’ente possa
esigere dagli insegnanti la
partecipazione ai suddetti corsi di formazione ed aggiornamento anche oltre il
limite delle 20 ore mensili previsto dal precedente comma secondo.
c)
in relazione all’art. 32 bis:
se
l’ente possa esigere dagli insegnanti di cui al presente articolo la
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale nei periodo
di cui alla precedente lettera b), punti 3 e 4, con le modalità in essi
indicate (assenza di previa fase di concertazione sindacale – durata del corso
superiore alle 20 ore mensili).
Rilevato
che il punto di cui alla lettera b).1 del
Tribunale di Torino coincide con la richiesta formulata dalle Segreterie
Nazionali delle seguenti OO.SS.: FP CGIL – CISL FPS – FPL UIL, di avvio
della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 165/2001, degli artt. 30, comma 7, e 31, comma 5, del CCNL del 14/9/2000
sotto il particolare profilo della durata del calendario scolastico.
Considerato
che si sono svolte presso la sede dell’ARAN
apposite riunioni allo scopo di pervenire ad un accordo sull’interpretazione
autentica delle citate disposizioni contrattuali.
Che
dal confronto è emersa la inconciliabilità delle posizioni delle parti
negoziali, con particolare riferimento alla durata del calendario scolastico.
Tutto
ciò premesso e considerato, le parti prendono
atto dell’impossibilità di pervenire all’accordo sull’interpretazione
autentica sia degli artt. 30, comma 2 e 7, e 32 bis che dell’art. 31, comma 5
del CCNL del 14/9/2000, riaffermando il contenuto delle rispettive posizioni,
posizioni che saranno autonomamente e liberamente rappresentate alla competente
Autorità giudiziaria.
Di dare mandato all’ARAN di trasmettere il presente verbale di riunione al Tribunale ordinario di Torino – sezione lavoro.