ARAN

Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni

 

VERBALE DI RIUNIONE 

SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTT. 30,
 COMMA 2 E 7, E 32 BIS DEL CCNL DEL 14/9/2000


 

Il giorno 7.5.2002 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone

ARAN:

nella persona del Presidente  Avv. Guido Fantoni           

ORGANIZZAZIONI SINDACALI                         CONFEDERAZIONI SINDACALI 

CGIL-fp/Enti Locali                                                              CGIL                    
CISL/FPS
                                                                              CISL                     
UIL/FPL
                                                                                  UIL                        
                                                                                            
   
CONFSAL   

Coordinamento Sindacale Autonomo           CISAL                     

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,  Confill   Enti  Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE           

(Fenal, Snalcc, Sulpm)        


 Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato verbale di riunione   

VERBALE DI RIUNIONE   

Sull’interpretazione autentica concernente gli articoli 30, comma 2 e 7, e 32 bis del CCNL del 14/9/2000. 

Premesso che il Tribunale Ordinario di Torino - sez. lavoro- in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 6634/2001, tra CISL FPS – CGIL FP e il Comune di Torino, nella ordinanza emessa in data: 26/11/2001 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale le seguenti questioni :

a)      in relazione all’art. 30, comma 2:

1)      se le “attività integrative” ivi menzionate, in quanto integrative all’attività didattica, vadano svolte soltanto nelle settimane in cui, in base al calendario scolastico, si svolge l’attività didattica di cui al precedente comma 1, ovvero possano svolgersi anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole;

2)      se l’espressione “con esclusione…del periodo di attività di cui al comma 7” significhi che, in tale periodo, non possono avere luogo attività integrative, ovvero – al contrario – che le attività integrative possono avere luogo anche oltre il monte orario di 20 ore mensili;

3)      se il riferimento al “periodo di attività di cui al comma 7” indichi:

-      i periodi di Natale e Pasqua e gli altri periodi di chiusura delle scuole, di cui alla prima parte del successivo comma settimo ovvero

-      il “periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per le altre attività didattiche e di aggiornamento professionale…”, di cui alla seconda parte del successivo comma settimo dell’art. 30, ovvero ancora

-      i periodo menzionati in entrambe le parti del comma settimo.

 

b)      in relazione all’art. 30, comma 7:

1)      se i periodi di Natale e Pasqua, menzionati nella prima parte della norma siano o meno ricompresi nel calendario scolastico, ossia se si tratti di periodi facenti parte del calendario scolastico, quantunque durante gli stessi non venga svolta attività didattica con i bambini, ovvero si tratti di periodi che si collocano al di fuori del calendario scolastico, e quindi non vanno considerati ai fini del computo della durata massima (che non può superare le 42 settimane) dello stesso;

2)      se l’espressione “fermo restando il limite definito nei commi precedenti” faccia o meno riferimento al limite di 20 ore mensili per lo svolgimento dell’attività integrativa, previsto nel comma secondo, ed al più ristretto limite orario determinato dagli enti, previsto nel comma sesto;

3)      se l’ente possa esigere dagli insegnanti, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole ed al di fuori del periodo di ferie, la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale senza fare precedere tale richiesta da una fase di concertazione sindacale;

4)      se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, l’ente possa esigere  dagli insegnanti la partecipazione ai suddetti corsi di formazione ed aggiornamento anche oltre il limite delle 20 ore mensili previsto dal precedente comma secondo. 

c)      in relazione all’art. 32 bis:

se l’ente possa esigere dagli insegnanti di cui al presente articolo la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale nei periodo di cui alla precedente lettera b), punti 3 e 4, con le modalità in essi indicate (assenza di previa fase di concertazione sindacale – durata del corso superiore alle 20 ore mensili).

 

Rilevato che il punto di cui alla lettera b).1 del Tribunale di Torino coincide con la richiesta formulata dalle Segreterie Nazionali delle seguenti OO.SS.: FP CGIL – CISL FPS – FPL UIL, di avvio della procedura di interpretazione autentica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, degli artt. 30, comma 7, e 31, comma 5, del CCNL del 14/9/2000 sotto il particolare profilo della durata del calendario scolastico. 

Considerato che si sono svolte presso la sede dell’ARAN apposite riunioni allo scopo di pervenire ad un accordo sull’interpretazione autentica delle citate disposizioni contrattuali. 

Che dal confronto è emersa la inconciliabilità delle posizioni delle parti negoziali, con particolare riferimento alla durata del calendario scolastico. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti prendono atto dell’impossibilità di pervenire all’accordo sull’interpretazione autentica sia degli artt. 30, comma 2 e 7, e 32 bis che dell’art. 31, comma 5 del CCNL del 14/9/2000, riaffermando il contenuto delle rispettive posizioni, posizioni che saranno autonomamente e liberamente rappresentate alla competente Autorità giudiziaria. 

Di dare mandato all’ARAN di trasmettere il presente verbale di riunione al Tribunale ordinario di Torino – sezione lavoro.