Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Prot. n. 2662/DIP/Segr
Roma, 3 ottobre 2002
Oggetto: sperimentazione nazionale scuola dell'infanzia e scuola
elementare - Durata dello svolgimento delle lezioni
In riferimento a quesiti proposti per le vie brevi nonché in relazione
a notizie apparse di recente sulla stampa quotidiana, si precisa che la
durata di almeno 200 giorni è riferita esclusivamente allo svolgimento
delle lezioni nel medesimo anno scolastico e non anche all'obbligo della
frequenza, per la medesima durata, da parte degli alunni.
Conseguentemente, l'eventuale mancata presenza, a qualsiasi titolo, alle
lezioni non incide sulla validità dell'anno scolastico per i singoli
alunni.
Ciò in relazione a quanto previsto dall'art. 74 del D.lgs. 16 aprile
1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione).
Si prega di portare quanto precede a conoscenza delle istituzioni
scolastiche del territorio, richiamandone in particolare modo l'attenzione
alle scuole che aderiscono al progetto nazionale di sperimentazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO - F.to Pasquale Capo
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