Art. 1. (Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é finalizzato alla
crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le
disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i princípi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti
con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche
realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola
di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola
secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le
modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17
maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo
anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui
all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta,
nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione
dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati
di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle
istituzioni scolastiche.
Art. 2. (Scuola dell'infanzia)
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione
e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine
di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di
autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una
effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione
integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di
cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età
compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso
dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3. (Scuola di base)
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é caratterizzata da un
percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di
sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e
dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo;
d) educazione ai princípi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte
a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali
successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve
emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la
successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Art. 4. (Scuola secondaria)
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle
aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e
musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere
le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e
incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la
formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella
progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e
capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e
non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna
area é ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del
numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, é garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro
anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite
iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei
piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono
realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare
gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche
in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro
tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3
dell'articolo 1, é rilasciata una certificazione attestante il percorso
didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere
realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento
nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno
inoltre promossi tutti gli op portuni collegamenti con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria,
annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che
puó essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di
studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione
professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di
Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la
denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5.(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli
adulti e formazione continua)
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore é disciplinata a norma
dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 6.(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva
attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni
dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi
specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma é
corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la
congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la
valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali
riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla
sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli
organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei
piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche;
i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di
base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione
dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un
piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione
della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi
oneri aggiuntivi, é subordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari
occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma
sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al
comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla
qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al
comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del
programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge é verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal
Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme
generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di
cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di
regolamento é acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi
deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle
norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di
cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori
di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria
delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di
ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle
Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.
ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DAL SENATO
(Seduta del 27.01.2000)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, premesso che:
il comma 2 dell'articolo 9
della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante "Ratifica ed Esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" sancisce che la
Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano
impegna il Governo:
a emanare norme attuative della riforma della scuola che non risultino in
contrasto con questo principio.
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme
quadro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato:
a) che nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui
all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) appare
segnato da netta cesura;
b) che nella formulazione del testo (articolo 4, commi 2 e 3) la
possibilità di passaggio da un'area all'altra e, nell'ambito di ciascuna
area, da un indirizzo all'altro fra le aree e gli indirizzi in cui si
articola la scuola secondaria risulterebbe assai limitata e in
contraddizione con l'indicata necessità di un avvio fortemente
caratterizzato alle aree del triennio;
c) che la funzione di un biennio unitario dovrebbe essere delineata anche
nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come
cerniera fra la scuola di base e il triennio della scuola secondaria,
anche ai fini di un più preciso orientamento per le scelte successive di
studio, senza peraltro dar luogo ad un biennio unico e indistinto,
impegna il Governo:
a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva
attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro
curricolare del biennio che realizzi una equilibrata ripartizione tra
discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente
ed adeguatamente propedeutiche ai trienni succesivi;
impegna altresì il
Governo:
a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento delle
discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie superiori.
(Riferito all'articolo 4)
Il Senato, considerato:
- che con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 sull'elevamento dell'obbligo
scolastico, si prevede un obbligo all'istruzione di durata decennale;
- che tale arco temporale corrisponde alla fondamentale esigenza di
elevare il livello di formazione medio dei giovani al fine di fornire loro
gli indispensabili strumenti di base per leggere, comprendere, assumere
criticamente la realtà;
- che alla fondamentale esigenza di rendere più rispondente la scuola
alla realtà del mondo del lavoro ed alle aspettative dei giovani per il
loro futuro lavorativo, non si corrisponde con le scelte di avviamento
precoce al lavoro;
- che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede un obbligo
all'istruzione novennale e non decennale;
- che il regolamento attuativo della legge n. 9 prevede che: "le
istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della
sua certificazione al fine di potenziare le capacità di scelta dello
studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi
degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione
professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di
istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche
in convenzione con i centri di formazione professionale
riconosciuti",
impegna il Governo:
a far sì che negli strumenti attuativi della legge sulla riforma dei
cicli le attività ivi previste in forme collaborative con la formazione
professionale nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, siano finalizzate
all'orientamento.
Il Senato, preso atto
dell'ampio dibattito politico, favorito anche dall'iniziativa del Ministro
della Pubblica Istruzione nell'ambito europeo, volto a considerare la
nuova prospettiva culturale del riordino dei cicli in relazione alla
ristrutturazione dei curricoli, dei contenuti e dei metodi nella scuola di
ogni fascia di età, in stretta correlazione alla competenza professionale
dei docenti,
impegna il Governo:
- a porre i docenti e le loro rappresentanze culturali e professionali
quale punto di riferimento fondamentale nella costituzione delle
commissioni per la nuova struttura organizzativa e didattica del sapere
per aree tematiche;
- ad evitare ogni frattura tra tipologie scolastiche del ciclo secondario,
precisando che l'istruzione professionale dello Stato resti nell'ambito
degli indirizzi tecnici e tecnologici, con peculiari curricoli efficaci ed
efficienti e non subisca trasferimenti impropri nell'area della formazione
professionale di matrice regionale;
- a finalizzare interamente i risparmi ottenuti nel primo decennio
dell'entrata in vigore della riforma ad investimenti per il miglioramento
della qualità dell'istruzione, per il rilancio della funzione docente
nella scuola, per l'ampliamento ed il sostenimento dei processi di
eccellenza didattica e di aggiornamento e perfezionamento professionale.
Il Senato, premesso che è stata indetta la procedura finalizzata
all'assegnazione del trattamento economico accessorio di cui ai succitati
articoli di lire 6.000.000 annue a 150.000 unità di personale docente,
con almeno, 10 anni di anzianità, a decorrere dal 1º gennaio 2001
mediante l'emanazione del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 in
attuazione dell'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola, integrato dall'articolo 38 del contratto collettivo
nazionale di lavoro;
considerato che il provvedimento in esame, all'articolo 6 introduce il
principio del riutilizzo dei risparmi al fine del pienosuccesso della
riforma;
verificata l'opportunità di incentivare una piena e completa attuazione
dei nuovi ordinamenti didattici, in via di imminente definizione;
ritenuta, altresì, la necessità che le incentivazioni economiche
previste per il personale docente vadano attribuite anche in riferimento
alla preparazione acquisita a seguito di aggiornamento ed
autoaggiornamento ed ai nuovi impegni che governeranno sul personale della
scuola, in conseguenza delle innovazioni previste dal presente
provvedimento,
impegna il Governo:
a dare puntuale corso alla copertura degli impegni finanziari collegati ad
una graduale e sistematica applicazione ed estensione a tutto il personale
docente di ruolo nella scuola del riconoscimento di trattamento di
sviluppo della professione e quindi della maggiorazione retributiva
accessoria di cui all'istituto normativo previsto dal citato articolo 29
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
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