Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
Legge 10 Febbraio 2000, n. 30
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000


Art. 1. (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione é finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princípi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2. (Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3. (Scuola di base)

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed é caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princípi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Art. 4. (Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area é ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, é garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, é rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli op portuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che puó essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore é disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 6.(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quaranta cinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma é corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, é subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge é verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.


ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DAL SENATO
(Seduta del 27.01.2000)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, premesso che:

il comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante "Ratifica ed Esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" sancisce che la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico italiano

impegna il Governo:
a emanare norme attuative della riforma della scuola che non risultino in contrasto con questo principio.
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei cicli di istruzione, considerato:
a) che nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) appare segnato da netta cesura;
b) che nella formulazione del testo (articolo 4, commi 2 e 3) la possibilità di passaggio da un'area all'altra e, nell'ambito di ciascuna area, da un indirizzo all'altro fra le aree e gli indirizzi in cui si articola la scuola secondaria risulterebbe assai limitata e in contraddizione con l'indicata necessità di un avvio fortemente caratterizzato alle aree del triennio;
c) che la funzione di un biennio unitario dovrebbe essere delineata anche nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come cerniera fra la scuola di base e il triennio della scuola secondaria, anche ai fini di un più preciso orientamento per le scelte successive di studio, senza peraltro dar luogo ad un biennio unico e indistinto,

impegna il Governo:
a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro curricolare del biennio che realizzi una equilibrata ripartizione tra discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente ed adeguatamente propedeutiche ai trienni succesivi;

impegna altresì il Governo:
a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento delle discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie superiori. (Riferito all'articolo 4)

Il Senato, considerato:
- che con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 sull'elevamento dell'obbligo scolastico, si prevede un obbligo all'istruzione di durata decennale;
- che tale arco temporale corrisponde alla fondamentale esigenza di elevare il livello di formazione medio dei giovani al fine di fornire loro gli indispensabili strumenti di base per leggere, comprendere, assumere criticamente la realtà;
- che alla fondamentale esigenza di rendere più rispondente la scuola alla realtà del mondo del lavoro ed alle aspettative dei giovani per il loro futuro lavorativo, non si corrisponde con le scelte di avviamento precoce al lavoro;
- che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede un obbligo all'istruzione novennale e non decennale;
- che il regolamento attuativo della legge n. 9 prevede che: "le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti",

impegna il Governo:
a far sì che negli strumenti attuativi della legge sulla riforma dei cicli le attività ivi previste in forme collaborative con la formazione professionale nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, siano finalizzate all'orientamento.

Il Senato, preso atto dell'ampio dibattito politico, favorito anche dall'iniziativa del Ministro della Pubblica Istruzione nell'ambito europeo, volto a considerare la nuova prospettiva culturale del riordino dei cicli in relazione alla ristrutturazione dei curricoli, dei contenuti e dei metodi nella scuola di ogni fascia di età, in stretta correlazione alla competenza professionale dei docenti,

impegna il Governo:
- a porre i docenti e le loro rappresentanze culturali e professionali quale punto di riferimento fondamentale nella costituzione delle commissioni per la nuova struttura organizzativa e didattica del sapere per aree tematiche;
- ad evitare ogni frattura tra tipologie scolastiche del ciclo secondario, precisando che l'istruzione professionale dello Stato resti nell'ambito degli indirizzi tecnici e tecnologici, con peculiari curricoli efficaci ed efficienti e non subisca trasferimenti impropri nell'area della formazione professionale di matrice regionale;
- a finalizzare interamente i risparmi ottenuti nel primo decennio dell'entrata in vigore della riforma ad investimenti per il miglioramento della qualità dell'istruzione, per il rilancio della funzione docente nella scuola, per l'ampliamento ed il sostenimento dei processi di eccellenza didattica e di aggiornamento e perfezionamento professionale.

Il Senato, premesso che è stata indetta la procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio di cui ai succitati articoli di lire 6.000.000 annue a 150.000 unità di personale docente, con almeno, 10 anni di anzianità, a decorrere dal 1º gennaio 2001 mediante l'emanazione del decreto ministeriale 23 dicembre 1999 in attuazione dell'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, integrato dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
considerato che il provvedimento in esame, all'articolo 6 introduce il principio del riutilizzo dei risparmi al fine del pienosuccesso della riforma;
verificata l'opportunità di incentivare una piena e completa attuazione dei nuovi ordinamenti didattici, in via di imminente definizione;
ritenuta, altresì, la necessità che le incentivazioni economiche previste per il personale docente vadano attribuite anche in riferimento alla preparazione acquisita a seguito di aggiornamento ed autoaggiornamento ed ai nuovi impegni che governeranno sul personale della scuola, in conseguenza delle innovazioni previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo:
a dare puntuale corso alla copertura degli impegni finanziari collegati ad una graduale e sistematica applicazione ed estensione a tutto il personale docente di ruolo nella scuola del riconoscimento di trattamento di sviluppo della professione e quindi della maggiorazione retributiva accessoria di cui all'istituto normativo previsto dal citato articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

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