Pubblichiamo il Decreto di sperimentazione per le scuole dell'infanzia e
la scuola primaria. Si tratta della bozza di Decreto inviata al CNPI per
il previsto parere.
Roma, 9 agosto 2002
ecco il testo:
D E C R E T A:
Art. 1
Progetto nazionale di sperimentazione
E' promosso un progetto di sperimentazione in ambito nazionale al
quale possono partecipare un numero limitato di scuole statali: non più
di due circoli didattici per ogni provincia nonché due scuole paritarie
per ogni capoluogo di Regione.
La sperimentazione, da attuarsi nell'anno scolastico 2002/2003, è volta
ad attivare e a favorire laboratori di ricerca sui temi attinenti alla
riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole dell'infanzia e nelle
scuole elementari e, per quest'ultime, limitatamente alla prima classe.
Nelle suddette scuole, ove esistano le condizioni, può essere
sperimentata anche l'anticipazione della frequenza, limitatamente ad un
circolo didattico per ciascuna provincia e a una scuola paritaria per
ciascun capoluogo di Regione:
nella scuola dell'infanzia, per le bambine ed i bambini che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2003;
nelle classi prime della scuola elementare, per le bambine ed i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003.
4. Ai fini di cui al comma precedente, viene consentita la riapertura
delle iscrizioni nei confronti degli alunni interessati solo dopo che
l'istituzione scolastica sia stata inserita nel piano regionale di
sperimentazione.
5. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la sperimentazione
dell'anticipo può essere attuata, oltre che in presenza di effettive
condizioni di fattibilità, previa intesa con gli Enti Locali interessati.
6. Nella prima classe della scuola elementare, ai fini della
sperimentazione dell'anticipo, la individuazione dei bambini é effettuata
prioritariamente tra coloro che, avendone i requisiti, provengano dalla
scuola dell'infanzia nell'ambito dello stesso circolo didattico.
Art. 2
Requisiti del progetto
Il progetto di sperimentazione, da
elaborare a cura delle scuole interessate in funzione di una piena
valorizzazione dell'autonomia scolastica, deve recare l'indicazione dei
contenuti, degli obiettivi, degli strumenti da utilizzare, delle
condizioni organizzative, dei procedimenti metodologici prescelti e delle
relative fasi di attuazione.
Il progetto di sperimentazione attesta l'avvenuta verifica delle
condizioni di fattibilità e individua le azioni di monitoraggio delle
attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
La sperimentazione è recepita nel Piano dell'Offerta Formativa e viene
realizzata in stretta collaborazione con le famiglie interessate.
L'utilizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, ai fini della realizzazione della sperimentazione, avviene nel
rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai contratti
collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di una apposita
programmazione plurisettimanale.
Il progetto di sperimentazione riguarda tutti gli aspetti pedagogici e
metodologico-didattici, secondo quanto indicato nei successivi articoli.
Nella scuola elementare la possibilità di attivare l'insegnamento della
lingua straniera (inglese) e l'alfabetizzazione informatica rappresenta la
condizione essenziale per l'adesione alla sperimentazione.
Le innovazioni sperimentali possono essere realizzate tenendo conto delle
disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche
interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di
finanziamenti mirati a livello nazionale, comunque attualmente presenti in
bilancio.
La sperimentazione è assistita e sostenuta da strutture di supporto,
consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.
Art. 3
Quadro di riferimento dell'iniziativa
1. Il quadro di riferimento dell'iniziativa
sperimentale è costituito dalle allegate Indicazioni Nazionali per i
piani di studio personalizzati e dalle relative Raccomandazioni, riferite
specificatamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola elementare, con
esclusivo riguardo, per quest'ultimo grado di studi, alla prima classe .
2. All'interno del quadro di riferimento si segnalano i seguenti aspetti:
la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento, di piani di studio personalizzati, attraverso
l'individuazione di obiettivi correlati alla maturazione delle competenze
degli allievi, al tempo scuola, all'articolazione delle attività
didattiche per classe e per gruppi laboratoriali ed alle risorse
organizzative dell'istituto;
la compilazione del Portfolio delle competenze individuali ai fini
dell'orientamento e della valutazione degli allievi;
la flessibilità del modello organizzativo;
la continuità educativa e didattica per la gestione dell'anticipo
scolastico e per la qualificazione del collegamento tra asili nido, scuola
dell'infanzia e scuola elementare;
la nuova organizzazione della funzione docente (prevalenza, tutoraggio,
coordinamento) e le conseguenti esigenze di formazione in servizio.
Art. 4
Obiettivi generali e specifici e piani di studio personalizzati
Gli obiettivi generali del processo
educativo, nonché gli obiettivi specifici di apprendimento della scuola
dell'infanzia e della scuola elementare sono quelli contenuti nelle
Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati ( allegati 1 e
1a) e nelle relative Raccomandazioni di attuazione (allegati 2 e 2a).
Art. 5
Continuità educativa e raccordi con i servizi educativi e con la scuola
dell'infanzia
La scuola dell'infanzia cura l'attivazione di forme di raccordo con i
servizi educativi pre- scolastici ed in particolare con l'asilo nido,
soprattutto laddove si sperimenti anche l'anticipazione della frequenza.
La scuola elementare attiva forme di raccordo pedagogico, didattico ed
organizzativo con la scuola dell'infanzia. I progetti di continuità, che
descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni
nonché forme di valorizzazione della cultura e della comunità di
appartenenza dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani
dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.Tali progetti possono
prevedere la costituzione di team integrati tra docenti della scuola
elementare e quelli della scuola dell'infanzia.
Art. 6
Flessibilità organizzativa nella scuola dell'infanzia
1. La sperimentazione nella scuola dell'infanzia comporta
un'accentuazione della flessibilità organizzativa, da articolare con
particolare riguardo rispetto:
- alla riorganizzazione delle sezioni;
- alla ristrutturazione degli spazi;
- alla rimodulazione dei tempi;
- alla ridefinizione delle attività ricorrenti di vita quotidiana;
- al potenziamento dei tempi riservati all'accoglienza.
2. Nel caso in cui l'iniziativa sperimentale preveda anche l'anticipazione
della frequenza, attraverso specifiche intese con gli Enti Locali, viene
curata la collaborazione con gli asili nido del territorio, anche al fine
di avvalersi di specifiche figure professionali in essi presenti.
3. In caso di anticipo della frequenza, é consentita la costituzione di
una sezione formata solo da 8/10 bambini al di sotto dei tre anni ovvero
la proporzionale riduzione degli iscritti nelle sezioni comprendenti
bambini di età diverse.
Art. 7
Flessibilità organizzativa nella scuola elementare
1. La sperimentazione comporta, per ogni classe prima, un'organizzazione
della prestazione docente in team, la cui flessibilità è caratterizzata
da una differenziazione di funzioni, connesse alla presenza di un docente
prevalente, al fine di corrispondere a precisi compiti educativi.
2. Il docente prevalente del team assicura in ciascuna classe una presenza
temporale fino a 21 ore e comunque non meno di 18 ore settimanali di
insegnamento frontale.
3. Il docente prevalente cura la continuità educativa e didattica e il
rapporto con le famiglie ed assicura, altresì, la coerenza e la
gradualità dei percorsi formativi di ogni alunno, facilitandone e
potenziandone le relazioni interpersonali ed educative. Il docente
prevalente svolge, pertanto, funzioni di coordinatore del team docente e
di tutor nei confronti degli alunni, curando la compilazione del portfolio
delle competenze, in collaborazione con le famiglie.
4. Per lo svolgimento di tali funzioni il docente prevalente utilizza le
ore mancanti al completamento dell'orario di servizio nel limite di 3 ore
settimanali da prestare in un arco temporale anche plurisettimanale.
5. La presenza del docente prevalente comporta che, in relazione
all'organizzazione didattica della scuola elementare in cui sono previsti
tre insegnanti ogni due classi, le iniziative di sperimentazione di cui al
presente decreto risultano più agevolmente realizzabili nei plessi in cui
sono presenti più di due classi prime.
6. Il terzo docente del team, non impegnato quale docente prevalente,
interviene nelle classi prime a tempo normale interessate, sia per lo
svolgimento delle attività educative, sia in veste di responsabile di
attività laboratoriali, secondo le indicazioni contenute nel progetto
sperimentale.
Art. 8
Portfolio delle competenze
1. La scuola accompagna ciascun bambino con un portfolio (o cartella)
delle competenze, a mano a mano sviluppate, che comprende:
- una descrizione accurata dei percorsi seguiti e dei progressi educativi
raggiunti;
- una documentazione significativa, attraverso gli elaborati degli alunni.
2. Il portfolio delle competenze individuali è compilato ed aggiornato,
in stretta collaborazione con la famiglia, a cura, rispettivamente, dei
docenti di sezione della scuola dell'infanzia e del docente prevalente
della scuola elementare.
3. Nella scuola elementare la valutazione periodica e finale, sulla base
della normativa vigente, certifica le competenze acquisite tramite le
unità di apprendimento elaborate durante il percorso scolastico.
Art. 9
Formazione del personale
1. Nel quadro delle iniziative di formazione destinate a tutto il
personale della scuola, vengono assicurate ai docenti e ai dirigenti
scolastici coinvolti nella sperimentazione opportune azioni di formazione
in servizio, con metodologie qualificate ed interattive. Tali attività
possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma della
ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con i servizi
del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di
ricerca.
2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata e
costituisce un portfolio delle competenze del docente.
3. Nell'ambito del progetto di sperimentazione le scuole devono prevedere
tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione,
preparazione dei materiali, verifica e valutazione.
Art. 10
Quadro regionale delle scuole aderenti alla sperimentazione
1. Il Direttore Generale regionale, nell'ambito delle indicazioni e
istruzioni fornite dal Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione,
redige, in collaborazione con l'I.R.R.E ed i responsabili dei Centri di
Servizi Amministrativi, il piano regionale delle istituzioni scolastiche
inserite nel programma nazionale di sperimentazione, nel rispetto dei
limiti previsti dall'art. 1, commi 1 e 2.
2. Il Direttore Generale regionale interviene, a seguito di motivate
richieste da parte delle scuole interessate alla sperimentazione, per
assicurare le risorse disponibili, anche con il ricorso ai finanziamenti
previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Art. 11
Organismi di supporto e sviluppo della sperimentazione
1. Al fine di sostenere le iniziative di sperimentazione e di dare
sviluppo al processo di qualificazione della scuola dell'infanzia e della
scuola elementare, vengono istituiti un Osservatorio nazionale ed un
Osservatorio regionale.
L'Osservatorio Nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo
sviluppo dell'istruzione del MIUR, con la funzione di definire criteri per
l'attuazione ed il monitoraggio del progetto nazionale di sperimentazione.
La composizione dell'Osservatorio Nazionale è definita con decreto del
Ministro.
L'Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore
Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale, per lo svolgimento dei
compiti indicati al comma precedente. Il predetto Osservatorio è composto
dal Direttore Generale regionale, che lo presiede, dai responsabili dei
Centri di Servizi Amministrativi, da un rappresentante dell'I.R.R.E.,
degli Enti Locali interessati e delle scuole paritarie. L'Osservatorio si
avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche
coinvolte nella sperimentazione per la realizzazione della iniziativa.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.
IL MINISTRO Letizia Moratti
Torma indietro
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