Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219

 

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Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).


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10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".


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