LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 05 12 1994 LIGURIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28 12 1994 N. 26 Disciplina degli asili - nido e dei servizi integrativi.
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TITOLO I ARTICOLO
1 1. La presente legge disciplina la realizzazione la gestione la organizzazione l' autorizzazione il controllo degli asili - nido sia pubblici sia privati e dei servizi integrativi; disciplina inoltre il finanziamento degli asili - nido pubblici e dei servizi integrativi. ARTICOLO
2 1. L' asilo - nido e' un servizio socio - educativo rivolto a tutti i bambini fino a tre anni di eta' anche apolidi e stranieri che dimorano stabilmente nella Regione nonche' profughi rimpatriati e rifugiati ai sensi dell' articolo 2 commi 1 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. L' asilo - nido concorre con la famiglia alla formazione dei bambini nel quadro di una politica socio - educativa della prima infanzia. 2. E' compito dell' asilo - nido promuovere lo sviluppo armonico delle potenzialita' psicofisiche del bambino e dare nel contempo impulso al processo di socializzazione in collaborazione con le famiglie con gli operatori e con la scuola materna e dell' infanzia secondo un progetto pedagogico integrato. 3. L' asilo - nido costituisce anche un servizio di supporto nei confronti delle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l' accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunita' per entrambi i genitori. 4. L' asilo - nido nell' ambito della integrazione con gli altri servizi educativi sociali e sanitari: a) favorisce la continuita' educativa in rapporto alla famiglia all' ambiente sociale e agli altri servizi esistenti svolgendo altresi' un intervento precoce finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione ed un' opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia; b) si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura sulle tematiche relative all' infanzia attraverso il concreto coinvolgimento della comunita' locale delle forze sociali e degli operatori interessati in rapporto con gli altri servizi socio - educativi esistenti. 5. L' asilo - nido e' un servizio che tutela e garantisce l' inserimento dei minori che presentano svantaggi psicofisici e sociali favorendone pari opportunita' di sviluppo. 6. E' consentita la permanenza di bambini che compiano il terzo anno di eta' durante l' anno scolastico in corso. ARTICOLO
3 1. Gli asili - nido debbono essere: a) localizzati di norma in zone destinate dal vigente strumento urbanistico generale e servizi o ad attrezzature di interesse comune; b) esposti in base all' orientamento alla ventilazione ed alla insolazione in modo da consentire attivita' ricreative all' aperto il piu' a lungo possibile nel corso dell' anno; c) di forma adeguata e rispondente alle esigenze peculiari a dette strutture; nel caso in cui si renda necessario localizzare l' asilo - nido su aree situate a quote diverse deve essere comunque assicurata in misura adeguata la presenza di spazi all' aperto idonei per le attivita' ricreative dei bambini. 2. La localizzazione degli asili - nido deve essere effettuata: a) lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose; b) lontano da infrastrutture di grande traffico. 3. Ai fini della localizzazione e comunque della realizzazione degli asili - nido prima del rilascio da parte del Sindaco del pertinente titolo urbanistico - edilizio dovra' essere accertata dalla competente Unita' sanitaria locale la sussistenza dei requisiti ubicazionali ed igienico sanitari indicati nei commi precedenti. 4. La tabella " A" allegata alla presente legge disciplina i casi in cui sono ammesse deroghe ai principi definiti nel presente articolo. ARTICOLO
4 1. Lo spazio interno ed esterno all' asilo - nido va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse eta' dei bisogni dei bambini portatori di handicap dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. 2. Gli edifici destinati ad asilo - nido dopo l' entrata in vigore della presente legge non debbono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all' accesso ed alla frequenza. 3. La Giunta regionale nell' ambito dei contributi in conto capitale assegnati ai sensi dell' articolo 19 individua una quota di finanziamento da destinare in via prioritaria al superamento delle barriere architettoniche negli asili - nido esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L' asilo - nido deve essere dotato dei seguenti spazi destinati a: a) giochi ed attivita' individuali e di piccolo gruppo; b) riposo pasto e igiene personale dimensionati a piccolo gruppo; c) riunioni e servizi generali; d) zone di verde attrezzato; e) attivita' di sperimentazione. 5. La strutturazione degli spazi deve favorire prioritariamente lo svolgimento di attivita' congruenti allo sviluppo psico - fisico del bambino. ARTICOLO
5 1. Gli standards strutturali qualitativi ed organizzativi degli asili - nido e dei servizi integrativi sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all' articolo 17. 2. Gli standards dei servizi integrativi sono aggiornati anche in relazione alle nuove tipologie dei servizi. 3. Nella redazione e nella revisione degli strumenti urbanistici generali ai fini della dotazione di standards di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n¨ 1444 deve riservarsi una quota per il soddisfacimento del fabbisogno di asili - nido. ARTICOLO
6 1. I Comuni singoli o associati assumono iniziative per la realizzazione di servizi integrativi agli asili nido che garantiscano tra l' altro: a) modalita' organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee; b) l' integrazione fra asili - nido e scuola materna e dell' infanzia; c) l' attivazione di spazi di aggregazione con caratteristiche educative ludiche e culturali per bambini genitori ed adulti con bambini anche attraverso l' utilizzazione delle strutture esistenti; d) la disponibilita' delle strutture e dei supporti tecnico - amministrativi e di coordinamento pedagogico per la realizzazione di attivita' socio - educative e ludiche rivolte all' infanzia e non coperte dall' orario dei servizi esistenti promosse da gruppi di volontariato e da famiglie autoorganizzate. 2. I servizi integrativi possono essere attivati dai Comuni interessati previa apposita convenzione anche attraverso altri Enti pubblici o soggetti privati che abbiano specifiche competenze professionali nell' area della prima infanzia. 3. Per i servizi convenzionati il controllo ed il coordinamento pedagogico vengono demandati ai Comuni interessati.
ARTICOLO
7 1. La gestione degli asili - nido e' improntata a criteri di economicita' efficienza ed efficacia. 2. Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento degli asili - nido i Comuni singoli o associati si avvalgono della collaborazione di un Comitato di gestione. Tale Comitato istituito presso ogni asilo - nido e' nominato dai Comuni singoli o associati. I comuni singoli o associati con proprio regolamento definiscono la composizione del Comitato di gestione in modo che sia assicurata la rappresentanza: a) del Comune; b) delle famiglie degli utenti; c) del personale educativo ed ausiliario; d) del coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili - nido del distretto sociale; e) del nucleo operativo assistenza consultoriale dell' Unita' Sanitaria Locale territorialmente competente. 3. La composizione del Comitato puo' essere integrata con rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti sul territorio. ARTICOLO
8 1. I Comuni singoli o associati tenuto conto delle preminenti esigenze dei bambini e delle loro famiglie nonche' delle risorse finanziarie disponibili definiscono ogni anno le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione ed il funzionamento degli asili - nido. 2. I Comitati di gestione di ciascun asilo - nido sulla base delle determinazioni assunte dai Comuni singoli o associati predispongono un programma di attivita' attraverso il quale definiscono i risultati da conseguire le attivita' da realizzare gli strumenti operativi da utilizzare le risorse finanziarie da impiegare gli investimenti da compiere. 3. Nell' ambito dei programmi di attivita' deve altresi' essere fissato l' orario di apertura dell' asilo - nido. L' orario giornaliero e' di norma compreso tra le sei e le undici ore; il periodo di apertura annuale deve corrispondere al numero massimo di giornate consentito dalle norme vigenti. 4. I programmi di attivita' sono approvati dai Comuni singoli o associati che ne verificano altresi' l' effettiva realizzazione alla fine di ogni anno scolastico. ARTICOLO
9 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie i Comuni singoli o associati definiscono in apposito regolamento specifiche forme di consultazione per accogliere e fornire informazioni sulle prestazioni fornite individuando altresi' modalita' di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio. 2. Nell' ambito del regolamento di cui al comma 1 deve in particolare essere previsto che le famiglie degli utenti attraverso le loro rappresentanze siano sentite nelle fasi di definizione delle linee di indirizzo e di programmazione per l' impostazione dei programmi di attivita' degli asili - nido ed in occasione della verifica annuale dei programmi stessi. ARTICOLO
10 1. L' organizzazione interna dell' asilo - nido deve essere realizzata privilegiando un lavoro per piccoli gruppi di bambini con un educatore come figura stabile di riferimento per il bambino e per la famiglia. 2. L' organizzazione dell' asilo - nido deve prevedere la possibilita' di realizzare una flessibilita' organizzativa tenendo conto delle condizioni socio - ambientali e delle esigenze dell' utenza. 3. Il personale educativo puo' essere utilizzato per attivita' di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni secondo le modalita' previste per la mobilita' interna. ARTICOLO
11 1. Gli asili - nido possono suddividersi in sezioni corrispondenti all' eta' ed allo sviluppo globale dei bambini. 2. La ricettivita' dell' asilo - nido varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti. ARTICOLO
12 1. Il personale degli asili
- nido e' costituito essenzialmente da educatori e da altri dipendenti
addetti ai servizi. Opera nella struttura secondo il metodo di lavoro di
gruppo e della collegialita' in stretta collaborazione con le famiglie. 2.
Il personale educativo degli asili - nido deve essere fornito di uno dei
seguenti titoli di studio: a) diploma di abilitazione all' insegnamento
nelle scuole di grado preparatorio; b) diploma di Dirigente di Comunita'
rilasciato dall' Istituto Tecnico Femminile; c) maturita' magistrale; d)
diploma di maturita' professionale di Assistente per Comunita' Infantili;
e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia psicologia o diploma
di laurea di specializzazione in scienze dell' educazione o diploma di
laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio - psico - pedagogico.
3. I Comuni in forma singola o associata sentito il Comitato di gestione
di cui all' articolo 7 devono designare figure professionali di
coordinamento con responsabilita' pedagogiche ed organizzative allo scopo
di garantire la continuita' nella programmazione educativa e la qualita'
degli interventi. 4. I coordinatori di cui al comma 3 devono essere
forniti del diploma di laurea o specializzazione in pedagogia psicologia o
diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio - psico -
pedagogico. 5. Il Comune puo' integrare il contingente di personale
educativo in presenza di specifiche esigenze poste dall' ammissione di
soggetti handicappati o affetti da particolari patologie. 6. Il personale
dei servizi integrativi di cui all' articolo 6 deve essere in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2 o in mancanza del diploma di scuola media
superiore e in quest' ultimo caso deve aver frequentato apposito corso di
formazione professionale. 7. La Provincia puo' prevedere nel piano annuale
di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n.
52 l' attuazione di corsi di formazione riqualificazione ed aggiornamento
per gli educatori di asilo - nido per gli operatori dei servizi
integrativi e per il personale ausiliario secondo quanto previsto nel
programma triennale delle politiche attive del lavoro. ARTICOLO
13 1. Le prestazioni sanitarie nell' ambito degli asili - nido hanno carattere eminentemente preventivo e sono assicurate dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di apposite convenzioni che devono in particolare prevedere: a) il numero e la tipologia dei controlli periodici da effettuarsi nei confronti dei bambini tenuto presente che gli stessi debbono essere affidati ad esperti nelle varie discipline in modo tale che il bambino possa essere seguito in maniera costante nella fase dinamica del suo sviluppo fisico e psichico; b) le modalita' attraverso le quali deve essere garantita la presenza di almeno un pediatra eventualmente integrato da uno psicologo e da un assistente sociale con il compito di svolgere oltre che attivita' di prevenzione diagnosi e cura delle patologie anche attivita' di controllo in materia dietetica e di promuovere l' informazione del personale su problemi e tematiche connessi alla puericultura ed alla pediatria; c) le modalita' di erogazione delle prestazioni socio - sanitarie qualora le stesse vengano gestite in maniera integrata ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42. 2. La vigilanza igienico - sanitaria nei confronti degli asili - nido e' garantita dall' Unita' sanitaria locale territorialmente competente ai sensi della vigente normativa. ARTICOLO
14 1. Il piano sanitario regionale ed il piano triennale dei servizi sociali definiscono programmi di intervento finalizzato in particolare: a) all' educazione sanitaria e alla prevenzione di patologie; b) all' inserimento dei bambini portatori di handicap o in condizioni di disagio e difficolta' garantendo la presenza nei casi piu' gravi di personale di sostegno; c) alla diffusione di un organico intervento sanitario verso la comunita' infantile. 2. I programmi di cui al comma 1 lettera a) sono definiti sentita la Commissione Interservizi per l' educazione sanitaria. ARTICOLO
15 1. la vigilanza ed il
controllo sul funzionamento degli asili - nido e sulle attivita' di Enti
di Associazioni e di singoli privati che gestiscono asili - nido e servizi
integrativi sono affidati ai Sindaci dei Comuni ove viene svolto il
servizio che si avvalgono delle Unita' Sanitarie Locali e delle Conferenze
di Ambito secondo le rispettive competenze. 2. La vigilanza ed il
controllo sulle IIPPAB che gestiscono direttamente asili - nido sono di
competenza del Sindaco del Comune sede dell' asilo - nido. 3. L' attivita'
di vigilanza e controllo e' svolta secondo le modalita' di cui all'
articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1992 n. 29. TITOLO
III ARTICOLO
16 1. La Regione nell' ambito degli interventi di cui all' articolo 19 promuove secondo quanto previsto nel piano triennale dei Servizi sociali di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni: a) risposte ai bisogni socio - educativi delle famiglie anche attraverso l' adeguamento degli standards qualitativi ed organizzativi; b) la collaborazione di soggetti istituzionali e non impegnati in attivita' socio - educative per l' infanzia; c) progetti volti: 1) alla sperimentazione di nuove tipologie di servizi integrativi all' asilo - nido; 2) all' avvio ed alla realizzazione di ricerche nell' ambito delle discipline socio - psico - pedagogiche; 3) alla valorizzazione studio e riflessione sulla didattica di nido e dei servizi integrativi; d) il collegamento e l' integrazione con il Centro regionale di documentazione aggiornamento promozione ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova da regolarsi con apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il Comune di Genova. ARTICOLO
17 1. E' istituito presso la Regione il Comitato tecnico - scientifico per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) predisposizione del parere alla Giunta regionale per la definizione degli standards qualitativi dei servizi per l' infanzia da zero a tre anni anche mediante l' individuazione di specifici indicatori di qualita'; b) progettazione di iniziative editoriali di informazione e consulenza rivolte alle famiglie con bambini piccoli in collaborazione con il Centro regionale di documentazione aggiornamento promozione ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova; c) attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta risposte adeguate ai bisogni dell' utenza; d) selezione delle esperienze piu' significative realizzate nei servizi per la prima infanzia e loro diffusione sul territorio; e) individuazione di criteri di elaborazione promozione e diffusione di sperimentazione e metodologie didattiche anche attraverso contatti con altre realta' nazionali ed estere ed in collaborazione con i Centri di documentazione gia' funzionanti; f) collaborazione con il Centro di documentazione per l' elaborazione di un progetto sulla cultura della prima infanzia; g) proposte alla regione per la promozione di corsi di formazione riqualificazione ed aggiornamento del personale educativo; h) sollecitazione di iniziative di sperimentazione parere sulle proposte avanzate e verifica dei risultati. 2. La Giunta regionale puo' avvalersi dell' operato del Comitato anche per l' espletamento di ulteriori funzioni. ARTICOLO
18 1. Il Comitato tecnico - scientifico di cui all' articolo 17 e' composto da: a) il dirigente dell' ufficio regionale competente che lo presiede; b) un tecnico designato da ciascun Sindaco dei Comuni Capoluogo di Provincia; c) un rappresentante dell' Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione Aggiornamenti Educativi (IRRSAE); d) un rappresentante dell' Universita' degli Studi di Genova nell' ambito dell' area socio - psicopedagogica; e) un medico specialista in Igiene designato dalla Regione; f) uno psicologo esperto nell' area dell' eta' evolutiva designato dalla Regione; g) un esperto in materia urbanistico - edilizia e/ o in materia di edilizia sociale pubblica designato dalla Regione; h) un rappresentante del Centro di Documentazione di cui all' articolo 16 comma 1 lettera d). 2. Per ogni componente del Comitato deve essere nominato un membro supplente. 3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che gli Enti di cui al comma 1 lettera b) c) d) g) debbono far pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale puo' comunque procedere alla nomina qualora le designazioni siano state effettuate per almeno la meta' piu' uno dei componenti fermo restando la successiva integrazione. 4. Il Comitato tecnico - scientifico entro novanta giorni dalla nomina approva un regolamento per il proprio funzionamento. 5. La partecipazione al Comitato e' gratuita. 6. Nell' ambito di progetti per la fascia da zero a sei anni il Comitato deve sentire gli organismi rappresentativi della scuola materna e dell' infanzia. 7. Il Comitato puo' essere integrato temporaneamente con esperti per progetti che richiedano contributi tecnici specifici. ARTICOLO
19 1. La Regione assegna ai Comuni singoli o associati i contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per le spese in conto corrente e per quelle in conto capitale relative alla gestione al funzionamento alla realizzazione ed alla ristrutturazione degli asili - nido. 2. All' erogazione dei contributi provvede la Giunta regionale tenuto conto delle scelte e degli obiettivi che derivano dalle linee di indirizzo e dai programmi di attivita' di cui all' articolo 8 della presente legge nonche' di criteri basati sui risultati attesi sull' attivita' effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di economicita' efficienza ed efficacia. 3. Le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati sono previsti dal piano triennale dei Servizi Sociali e della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO
20 1. I Comuni singoli o associati sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge possono stipulare convenzioni con: a) asili - nido privati; b) privati che operano nel settore socio - educativo per la gestione di asili - nido pubblici e per la gestione dei servizi integrativi. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 5 6 e 12 della presente legge. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono tra l' altro l' eventuale quota a carico degli utenti e dei Comuni per l' ipotesi di cui alla lettera a); l' onere finanziario a carico dei Comuni singoli o associati per l' ipotesi di cui alla lettera b) e le modalita' organizzative e gestionali del Servizio. ARTICOLO
21 1. L' apertura l' ampliamento le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede degli asili - nido e dei servizi integrativi sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme dell' Unita' Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari e della Conferenza di Ambito per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi. 2. Ogni trasferimento della titolarita' del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti provvede alla voltura dell' intestazione dell' autorizzazione entro i successivi trenta giorni. 3. Per le strutture di proprieta' del Comune l' autorizzazione e' sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformita' agli standards previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di cui al comma 1 alla Unita' Sanitaria Locale ed alla Conferenza di Ambito tramite la Segreteria tecnica. 4. I Comuni possono convenzionarsi solamente con strutture autorizzate. 5. La domanda diretta ad ottenere l' autorizzazione di cui al presente articolo deve essere inoltrata al Sindaco del Comuni in cui gli asili - nido sono ubicati. 6. I contenuti della domanda e la documentazione a corredo della stessa sono determinati dalla Giunta regionale. ARTICOLO
22 1. La Giunta regionale su
richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati previo parere della
Conferenza di Ambito puo' autorizzare la riconversione anche parziale
degli asili - nido in altre attivita' educative della prima infanzia o
sociali. TITOLO IV ARTICOLO
23 1. Le strutture esistenti e funzionanti come asili - nido non a diretta gestione comunale sia pubblici che privati o come servizi integrativi alla data di entrata in vigore della presente legge che vogliono continuare l' attivita' debbono richiederne l' autorizzazione al Comune sede della struttura entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 5 comma 1 pena la chiusura del servizio stesso. 2. Il Sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dall' articolo 21. 3. Il Sindaco nel caso in cui gli asili - nido non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge concede l' autorizzazione provvisoria per tre anni purche' sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati: a) certificato relativo al rispetto della normativa antincendio qualora richiesto dalla vigente legislazione; b) certificato di collaudo statico dell' edificio; c) certificato di abitabilita' - agibilita' dell' edificio. 4. L' autorizzazione provvisoria sulla base dei pareri dell' Unita' Sanitaria Locale per l' aspetto igienico - sanitario e della Conferenza di Ambito per gli aspetti funzionali e organizzativi puo' prevedere termini differenziati per l' adeguamento dell' asilo - nido alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge. 5. Le persone che hanno frequentato corsi regionali di formazione professionale specifica prima dell' entrata in vigore della presente legge possono essere inserite nei servizi integrativi di cui all' articolo 6. 6. In sede di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 5 comma 1 e' adottata entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO
24 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: ARTICOLO 24 SUBARTICOLO 1 1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 19 febbraio 1973 n. 4; ARTICOLO 24 SUBARTICOLO 2 1. Sono abrogate le
seguenti leggi regionali: ARTICOLO 24 SUBARTICOLO 3 1. Sono abrogate le
seguenti leggi regionali: ARTICOLO 24 SUBARTICOLO 4 1. Sono abrogate le
seguenti leggi regionali: ARTICOLO
25 1. Agli oneri derivanti
dalla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 6 giugno
1988 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni con gli stanziamenti
iscritti in termini di competenza e di cassa ai capitoli 5900 " Fondo
regionale per le spese correnti per i servizi sociali" e 5910 "
Fondo regionale per le spese in conto capitale per i servizi sociali"
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER
BANCA DATI: |