Art.
1
(sostituito comma 3 da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Finalita'
1.
La Regione
Emilia-Romagna riconosce le
bambine ed
i bambini, le
ragazze e
i ragazzi
come soggetti
sociali autonomi, portatori di diritti propri e bisogni specifici
di tipo fisico,
psichico, relazionale, culturale,
di partecipazione alla
vita sociale e civile
e sostiene
la promozione di
diritti ed
opportunita' finalizzate
al
miglioramento della
loro qualita' di
vita, nonche'
alla concreta affermazione
della loro
centralita' nella
vita sociale, anche in
attuazione delle Leggi 28 agosto 1997,
n.
285 e 27 maggio 1991, n. 176.
2. In
particolare la
Regione Emilia-Romagna persegue
il miglioramento della
qualita' della
vita dei
minori nei contesti
urbani:
a) promuovendo
il rispetto dei loro diritti e
dei loro bisogni
nello sviluppo delle
politiche e degli interventi volti ad
accrescere la sostenibilita' dell'ambiente urbano
e
nelle
scelte relative
alla pianificazione
ed alla
progettazione spaziale e temporale della citta';
b) promuovendo
ed incentivando la realizzazione di progetti
volti a
favorire la
loro autonomia, facilitare
la loro mobilita'
negli spazi esterni in condizioni di sicurezza,
la
loro
conoscenza ed
esplorazione della
citta', la
loro capacita' di fruirla in modo pieno e corretto;
c) favorendo
la loro partecipazione alla vita civile, ed
in particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e
delle politiche di cui alle lettere a) e b).
3. La
Regione persegue le
finalita' di cui al
presente articolo, dell'articolo
3, lettera d) e dell'articolo 7 della legge
285 del 1997, favorendo la cooperazione con
gli Enti
locali, gli altri soggetti pubblici ed il Terzo
settore.
4. La
Regione promuove
altresi' progetti interregionali,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
5. La
Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed
internazionali per la creazione di una
rete di '' citta'
amiche dell'infanzia ''.
Art.
2
(sostituito comma 2 da art. 63 L.R. 12 marzo
2003 n. 2)
Azioni della Regione
1.
Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione
coordina con gli indirizzi della presente legge
gli interventi
previsti dalle
leggi di
settore che
abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine,
delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.
2. La Regione realizza inoltre le seguenti
azioni:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilita'
di fruire dell'ambiente naturale ed
urbano da parte
dell'infanzia, anche
migliorandone l'accessibilita' spazio-temporale e la percezione;
b) promuove
e sostiene
il miglioramento
della qualita'
ambientale delle citta';
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi
e di riqualificazione di spazi, edifici,
aree e percorsi
urbani a
favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con
particolare riguardo per quelle realizzate con il loro
concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO)
caratterizzati da azioni volte a qualificare i
tempi e
gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva
l'elaborazione e la diffusione di
indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della
pianificazione e della progettazione
urbana ispirata
al rispetto
ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle
ragazze e dei ragazzi;
f) promuove
attivita' di formazione ed aggiornamento del
personale degli
Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove
la creazione di una
banca dati
dei progetti attivati
in ambito regionale;
h) promuove scambi di
informazioni tra gli Enti locali ed i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove
la partecipazione dei bambini e delle
bambine, degli e
delle adolescenti alla vita sociale e civile
delle comunita';
l) diffonde
la conoscenza
sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza,
nonche' sugli
interventi previsti
dalla presente legge;
m) promuove
la conoscenza e la trasferibilita' dei
progetti che si caratterizzano per la loro particolare
innovativita' e trasversalita'.
3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la
Regione puo' stipulare apposite convenzioni.
Art.
3
Indirizzi per gli strumenti urbanistici
1.
Le finalita'
e gli
obiettivi della
presente legge
costituiscono indirizzi ai
Comuni per
la redazione
e la variazione
degli strumenti
urbanistici, dei
regolamenti edilizi e dei piani
comunali di regolazione degli orari.
Art.
4
(sostituito da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Progetti '' Citta' amiche dei bambini e
delle bambine ''
1.
Per il perseguimento delle finalita' della presente legge, gli
Enti locali si dotano di progetti di intervento ''Citta' amiche
delle bambine
e dei
bambini'', orientati
al
miglioramento
della qualita' di vita
dei bambini
e delle bambine, degli
e delle adolescenti nelle citta'.
2. I
progetti individuano
le azioni e
le iniziative
da realizzare con
particolare riferimento
alle tipologie
indicate dal
comma 2
dell'art. 2 e individuano procedure
semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi
indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle
modalita' definite periodicamente dalla Giunta regionale.
Art. 5
(sostituito da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attivita',
dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in
attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare.
Art. 6
(modificato da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa
attribuiti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/1997, nonche' mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte
'spesa' del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
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