E' giunta notizia alle
scriventi Organizzazioni Sindacali che alcuni comuni, su sollecitazione
dei locali provveditorati agli studi, intendono dare preminenza ai
possessori dei titoli di studio previsti dalla legge sulla parità
scolastica rispetto il restante personale abilitato, ai fini dello
scorrimento delle graduatorie degli educatori di asilo nido e dei docenti
di scuola materna fuori ruolo.
A fronte di ciò si chiede un urgente intervento chiarificatore da parte
dell'ANCI, che ribadisca le disposizioni legislative e contrattuali
formulate a tutela degli educatori e dei docenti che hanno lavorato nei
nidi e nelle scuole materne degli Enti Locali, prima dell'entrata in
vigore della legge in questione, evidenziando che il titolo di
abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali, o il
titolo di studio di maturità magistrale rilasciato dagli istituti
magistrali, permette al personale in questione di non avere l'obbligo di
possedere la specifica abilitazione prevista per i docenti occupati nella
scuola materna statale, avendo superato il concorso o la selezione
(articolo 30 comma 10 del CCNL 14/9/00.
Nel esprimere la propria disponibilità ad ulteriori chiarimenti nel
merito, si evidenzia da parte sindacale l'impellenza di un intervento
dell'ANCI volto a ripristinare l'osservanza delle disposizioni normative e
pattizie del Sistema delle Autonomie Locali sulla legge di parità
scolastica, rispetto a frettolosi eccessi interpretativi che rischiano di
pregiudicare questo importante servizio, con pesanti ricadute negative sui
lavoratori e sull'utenza.
Roma, 19.11.2002
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