SCHEDA ESPLICATIVA IN ORDINE AL D.M. 30 luglio 2001



Nella Gazzetta Ufficiale , serie generale, n. 197 del 25 agosto 2001, è stato pubblicato il D.M. datato 30 luglio 2001 con il quale il Ministro della Difesa ha integrato il D.M. 16.10.2000, relativo all'individuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva.

Ai fini di una corretta applicazione del nuovo titolo di dispensa, e alla luce delle integrazioni emanate dalla Direzione Generale della Leva in data 17.10.2001, modificata in data 28.11.2001, si precisa quanto segue:

  1. Destinatari del beneficio: gli arruolati disponibili all'avviamento alle armi che dimostrino di essere stati selezionati da enti pubblici e privati (anche con sede all'estero) ai fini di una assunzione quali lavoratori dipendenti ovvero già assunti;

  2. Tempi di presentazione della domanda: fino al giorno che precede l'incorporazione;

  3. Enti la cui attività di selezione può essere rilevante ai fini della concessione del beneficio: enti pubblici, associazioni , fondazioni, enti mutualistici, società di persone ( s.n.c, s.a.s ) e di capitali ( s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), società cooperative a responsabilità limitata ed illimitata;

  4. Natura dei contratti e relative specifiche:

    • a tempo indeterminato: superamento della selezione ai fini dell'assunzione;
    • a tempo determinato: superamento della selezione ai fini dell'assunzione relativa ad un periodo di tempo non inferiore a nove mesi ovvero già assunti;

    per entrambi deve essere specificata la data di inizio del rapporto di lavoro che deve cadere nell'arco temporale di disponibilità per l'avvio alle armi;

     

  5. Documentazione:

    • certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. del datore di lavoro;
    • attestato del datore di lavoro contenente:
      1. estremi della legge in base alla quale si procede all'assunzione;
      2. retribuzione;
      3. data d'inizio der rapporto e durata;

      l'attestato potrà essere integrato da notizie circa inquadramento e mansioni a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro.(C.C.N.L.)

       

L'amministrazione si riserva la facoltà di esperire opportuni controlli anche per il tramite del Servizio Centrale delle Ispezioni del Lavoro del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.


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