CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
Il giorno 12 giugno 2003 alle ore 18,00, presso la
sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L' ARAN nella persona del Presidente avv. Guido
Fantoni ..........
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali :
Organizzazioni sindacali : | Confederazioni : | ||
FP/CGIL | firmato | CGIL | firmato |
FPS/CISL | firmato | CISL | firmato |
UIL/PA | firmato | UIL | firmato |
CISAL INTESA | firmato | CISAL | firmato |
CONFSAL/ UNSA | firmato | CONFSAL | firmato |
RDB/PI | non firmato | RDB – CUB | non firmato |
FLP | firmato | UGL | firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto Ministeri.per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio
economico 2002 – 2003.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO MINISTERI
2002 - 2005
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
CAPO I:
Art.1: Campo di applicazione.
Art.2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni Sindacali
CAPO I :
Art.3 : Relazioni sindacali
Art.4 : Tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti integrativi
Art.5 : Materie delle relazioni sindacali e forme
di partecipazione
CAPO II: Forme di partecipazione
Art.6 : Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
CAPO III: Prerogative e diritti
sindacali
Art 7 : Norma di rinvio
TITOLO III – Classificazione del personale
CAPO I: Il sistema classificatorio
Art. 8 : Principi del sistema
Art. 9 : Commissione paritetica per il sistema
classificatorio
TITOLO IV : Rapporto di lavoro
CAPO I: Norme disciplinari
Art.10 : Clausole generali
Art.11 : Modifiche all'art.23 del CCNL del 16
maggio 1995
Art.12 : Modifiche all'art.24 del CCNL del 16
maggio 1995
Art.13 : Codice disciplinare
Art.14 : Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Art.15 : Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art.16 : Norme transitorie per i procedimenti
disciplinari
CAPO II
Art.17 : Codice di condotta relativo alle molestie
sessuali nei luoghi di lavoro
CAPO III : Disposizioni finali
Art.18 : Disposizioni particolari
Art.19 : Procedure di conciliazione ed arbitrato
TITOLO V : Trattamento economico
CAPO I
Art.20 : Stipendio tabellare
Art.21 : Effetti dei nuovi stipendi
Art.22 : Indennità di amministrazione
Art.23 : Integrazione del fondo unico di
amministrazione
Art.24 : Norma finale di parte economica
CAPO II
Art.25 : Personale assunto a contratto presso le
sedi estere
TITOLO VI : Norme finali e transitorie
Art. 26 : Norme finali
Art. 27 : Disapplicazioni
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
NOTA A VERBALE ARAN
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
ALLEGATO 1 – Schema di codice di condotta da
adottare nella lotta contro le molestie sessuali
ALLEGATO 2 – Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
NOTE A VERBALE OO.SS
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le
amministrazioni del comparto indicate dai quattro alinea dell'art. 8, comma 1
del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18
dicembre 2002.
Il presente contratto si applica, altresì:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n.401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile 2001, con le precisazioni di cui agli artt. 18 e 25;
Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato
ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
ll riferimento al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo
del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001.
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dall'1
gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente
contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo
con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni
destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si
rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a
tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e
48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni
sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 con le modifiche riportate ai
seguenti articoli.
ART. 4
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI INTEGRATIVI
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi
essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 8, comma 1
del CCNL 16 febbraio 1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto
dall'art. 2 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5
giorni agli organismi indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso
di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa
entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere
all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del
CCNL del 16 febbraio 1999, che è pertanto disapplicato.
ART. 5
MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI E FORME DI
PARTECIPAZIONE
1. All'art. 4,comma 3 lett. A) del CCNL del 16
febbraio 1999 , dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente :
"Criteri generali per l'attuazione della
mobilità volontaria dei dipendenti tra sedi centrali e periferiche o tra le
sedi periferiche di una stessa amministrazione nel rispetto di quanto stabilito
al comma 5".
2. All'art. 6, lett. A) del CCNL del 16 febbraio
1999 , al termine dell'ultima frase del punto 3 è aggiunta la seguente frase:
"le materie per le quali è prevista l'informazione preventiva e successiva
possono essere integrate nell'ambito della contrattazione di secondo livello in
sede di amministrazione di cui all'art.4, comma 3, lett. A) ".
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione di
cui all'art. 6 lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999, sono altresì costituiti
appositi Comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire
elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di
aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui all'art.
26 del citato CCNL.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
ART. 6
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
1. Le parti prendono atto che nelle
pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il
fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei
confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito
dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione
del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di
tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il
verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale
del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
previste dall'art. 6, lett. D) del CCNL del 16 febbraio 1999 sono, pertanto,
istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del
fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di
condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive
in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità,
anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulare proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle
amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del
fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare,
nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 26 del CCNL
del 16 febbraio 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze
individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di
incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività
dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In
particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo,
i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere
una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla
costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati
nell'incarico per un solo mandato.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
ART. 7
NORMA DI RINVIO
1. Per le prerogative e diritti sindacali, si
rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all'art. 10,
comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le
amministrazioni, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000,
il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche.
2. In relazione alla questione insorta sull'art. 9
comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999 relativamente alla fruibilità dei
permessi sui luoghi di lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere
ad un approfondimento in una apposita sessione negoziale che inizierà
entro il 15 marzo 2003.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
ART. 8
PRINCIPI DEL SISTEMA
1. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico,
al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli
uffici nonché promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
le parti convengono sulla opportunità di confermare l'attuale sistema di
classificazione previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e di proseguire nel
processo di valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come
strumento di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena
armonizzazione con il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione
ottimale delle risorse umane e sulla base dell'esperienza maturata ed in
relazione alla maggiore flessibilità organizzativa attuata con i contratti
collettivi del precedente quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione
integrativa debba valorizzare, in particolare, i seguenti principi già
enunciati nel citato sistema classificatorio:
a) garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno, ove previsto dal vigente sistema di classificazione, per la copertura dei posti;
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione continua, che
attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un
fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle
competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. A tal
fine deve essere data piena attuazione all'art. 26 del CCNL del 16 febbraio
1999, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate nel comma 5
della medesima norma.
4. Le parti si danno reciproco atto della
operatività dei contratti integrativi già stipulati, aventi tra l'altro, per
oggetto il sistema classificatorio e, conseguentemente, si impegnano ad
assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni utile iniziativa
finalizzata alla rapida applicazione degli stessi.
ART. 9
COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA
CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della
professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative
individuali richiedono l'impegno delle parti nel portare avanti il
sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 16 febbraio 1999,
quale efficace e concreto strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di
prima applicazione del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto
della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire anche
ad una semplificazione dello stesso per una migliore gestione dei processi
lavorativi ed un impiego più flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine è istituita, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN -
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con il
compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento
degli obiettivi suindicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una
verifica del sistema classificatorio che in particolare esamini la possibilità
di:
- attuare una riduzione degli attuali accessi dall'esterno;
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, saranno
adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi
delle vigenti disposizioni.
4. A tale Commissione è demandato anche il
compito di formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina
dell'area della vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del
Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni
sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità e tempi
indicati nell'art. 10 della legge 19 luglio 2002 n.145.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
ART. 10
CLAUSOLE GENERALI
1. E' confermata la disciplina contenuta nel capo
IV del CCNL del 16 maggio 1995 come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ed in
particolare gli artt. 23, 24 e 26 del citato capo IV, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
ART. 11
MODIFICHE ALL'ART. 23 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO
1995
1. All'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
ART. 12
MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO
1995
1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b) al comma 4 il riferimento all'
"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in
entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del
2001";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente
comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del
procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli
atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità
presso quest'ultimo ufficio."
d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo
sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del
procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti
saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed
immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
e) il comma 10 è sostituito dal seguente
comma:
"11. Per quanto non previsto dalla
presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del
2001".
ART. 13
CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri
generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attività sociali.
3. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente
è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50%
della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del
16 maggio 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di servizio.
5. La sanzione disciplinare del
licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
1. per i delitti indicati nell' art. 1,
commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del
codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16;
2. quando alla condanna consegua comunque
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3,
comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all'art. 23 del CCNL del 16 maggio 1995, come modificato dal presente CCNL,
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni
posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
9. L'art. 25 del CCNL del 16 maggio 1995 è
disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 25 devono
intendersi all'art. 25 come rinovellato dal presente contratto.
ART.14
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi
fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento
disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane
tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del
procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma
precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di
procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2,
della legge n. 97 del 2001, in linea generale il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando
l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro
120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4,
della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso
è riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista
dall'art. 13, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lett.
h) e 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata
all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art.
5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto
previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede
analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di
condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 13,
comma 5 lett. h) e comma 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a
seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di
assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua
richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del
comma 9, è reinquadrato nell'area e nella posizione economica in cui è
confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni
che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio
ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
ART. 15
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente
articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio
con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.
13, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i
reati previsti dall'art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992.
5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma
1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al
presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.
3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art.
4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si
applica quanto previsto dall'art. 14 in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi
da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001, nonchè gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione
o proscioglimento, ai sensi dell' art. 14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel
periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità
o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del
medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto
delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda
con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse
le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di
carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso
sino all'esito del procedimento penale.
11. La presente disciplina sostituisce quella
contenuta nell'art. 27 del CCNL del 16 maggio 1995.
ART. 16
NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data
di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi
del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 25 del CCNL del 16
maggio 1995 come rinovellato dal presente contratto, qualora più favorevoli, in
luogo di quelle previste dal medesimo art. 25.
CAPO II
ART. 17
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE
SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. Le amministrazioni, nel rispetto delle forme di
partecipazione di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, adottano con proprio atto,
il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro
le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire
linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice –
tipo.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il comma 2 dell'art. 8 del CCNL
integrativo del 16 maggio 2001, riguardante l'aspettativa per dottorato di
ricerca, all'ultimo rigo, dopo la virgola, viene così integrato " fatta
salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n.
448".
2. Con riferimento all'art. 33 del CCNL del
16 maggio 2001, le parti prendono atto che per mero errore materiale, è stata
omessa la citazione della legge 24 maggio 1970 n. 336. Pertanto il comma 3 del
suddetto articolo viene integrato, dalla data di entrata in vigore del predetto
CCNL, come qui di seguito indicato:"In relazione ai benefici previsti per
gli ex-combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n. 336 del
1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni."
3. Con riferimento al personale di cui
all'art. 1, comma 2, lett.a), sono confermate le norme stabilite negli specifici
CCNL ivi indicati. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
comparto, ivi richiamate in relazione agli istituti per i quali è prevista la
diretta applicabilità al personale medesimo, si intendono modificate o
integrate dalle norme contenute nel presente contratto.
4. Le parti, a titolo di interpretazione
autentica, chiariscono che, tra le risorse indicate nell'art. 17 , comma 13 del
CCNL del 16 maggio 2001, sin dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo,
sono state ricomprese le risorse già destinate alla corresponsione
dell'indennità rischio radiologico, che continua ad essere attribuita al
personale avente titolo nelle misure ed alle condizioni previste dalle vigenti
disposizioni. Per il personale tecnico di radiologia dall'entrata in vigore del
presente contratto la denominazione dell'indennità di rischio è
cambiata in indennità professionale.
5. All'art. 9, comma 3, lett. a), del CCNL
del 16 maggio 2001, il comma 2 ivi indicato, al termine, è integrato con
il seguente periodo: "Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i
permessi di cui al presente comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per
fatti non di ufficio, nonché l'assenza motivata da gravi calamità naturali che
rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio,
fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più
favorevoli disposti dalle competenti autorità"
6. L'art. 18, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995
viene integrato con il seguente periodo: "Tra queste ultime assumono
particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6
marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di
sangue ed i donatori di midollo osseo".
7. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i
ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione, senza
effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti
contrattuali applicabili.
8 Al personale in distacco ed in aspettativa ai
sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate nella
contrattazione integrativa.
ART. 19
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1. Per tutte le controversie individuali è
previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d. lgs. n. 165 del 2001, in
tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di
lavoro ovvero di quelle indicate nell'art. 4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e
successive modificazioni e proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dipendente
può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa
possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere
dalla tipologia della conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2.
In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ
del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe.
4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 6
del CCNQ di cui al comma 1, sono impugnabili con le procedure previste
dall'accordo stesso ovvero dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9
del d. lgs. n. 165 del 2001, richiamati dall'art. 6, lett. C) del CCNL del 16
febbraio 1999.
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
ART. 20
STIPENDIO TABELLARE
1. Gli stipendi tabellari sono incrementati
tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti
il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e
programmata del biennio precedente nonchè di una anticipazione del
differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari,
come stabiliti dall'art. 2, comma 2, del CCNL del 21 febbraio 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio
2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è
conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti
diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale
in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle
scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono
intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista
dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.
ART. 21
EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità
di cui agli artt. 13, comma 4 e 15, comma 7 del presente CCNL, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell'art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista
dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente
CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995 n. 335.
ART. 22
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
1. Allo scopo di favorire il procedimento di
perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del
comparto, le misure attualmente vigenti dell'indennità d'amministrazione sono
incrementate degli importi e con la decorrenza indicati nelle Tabelle C e D.
2. Nei casi di assegnazione temporanea presso
altra amministrazione del medesimo comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del
16 maggio 2001, al personale viene corrisposta l'indennità del comma 1, nella
misura spettante presso l'amministrazione di destinazione.
ART. 23
INTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Fondo unico di amministrazione determinato
ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dell'art. 6 del CCNL 21
febbraio 2001 è ulteriormente incrementato di un importo pari a € 10,90 pro
– capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003.
2. Sono, altresì, confermate le modalità di
utilizzo del fondo di cui all'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999 e all'art.7
del CCNL del 21 febbraio 2001.
ART. 24
NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA
1. Le parti prendono atto che nell'ambito delle
disponibilità economiche stanziate per il rinnovo del presente contratto
relativo al biennio economico 2002 – 2003, sono ricomprese le risorse
specificatamente destinate a garantire, dal 1° gennaio 2002, la piena
copertura finanziaria dell'art. 32 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001
relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro.
2. Qualora le risorse stanziate per il
finanziamento degli istituti di cui all'art. 23 non vengano completamente
utilizzate nell'anno in corso, sono riassegnate al Fondo unico di
amministrazione per l'esercizio successivo.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano confermate le norme dei precedenti CCNL.
CAPO II
ART. 25
PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO PRESSO LE SEDI
ESTERE
1. Il fondo unico per il personale assunto a
contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, di cui all'art. 10 del
CCNL del 12 aprile 2001, è ulteriormente incrementato di un importo
complessivo, al netto degli oneri riflessi, pari a € 530.000 annui con
decorrenza 1 gennaio 2002, rideterminati in € 1.220.000 annui con decorrenza 1
gennaio 2003. Tali importi sono individuati sulla base degli incrementi medi
complessivi pro-capite riferiti al restante personale del comparto.
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 26
NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente contratto,
restano confermate le norme dei sottoelencati CCNL nelle parti non disapplicate:
- CCNL 1994/1997 del 16 maggio 1995, con particolare riferimento all'art. 19, nella parte in cui prevede che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali; CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto del 30 aprile 1996; CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001; CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 del 16 maggio 2001. In caso di eventuali interventi legislativi in materia di orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la disciplina ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 27
DISAPPLICAZIONI
1. – Dalla data di stipulazione del presente
CCNL sono disapplicate le seguenti norme:
a) Con riferimento all'art. 4 (tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi): l'art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999;
NOTA A VERBALE ARAN
Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20,
comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del
presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo
stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa
speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per
il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità
integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità
di buonuscita.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
In relazione all'art. 6 ed in considerazione della
necessità di affrontare in modo organico le situazioni di mobbing esistenti
nelle amministrazioni del comparto, le parti raccomandano che le previsioni in
esso contenute abbiano attuazione in tempi rapidi e nell'ambito delle strutture
esistenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 9 le parti convengono che
nei lavori della Commissione sarà dato particolare rilievo alle modalità per
la riqualificazione professionale del personale appartenente all'area A, anche
in relazione ai processi di esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In relazione all'art. 18, le parti prendono atto
della necessità di verificare congiuntamente gli altri casi di donazione di
organi (ad es. rene, fegato) per i quali prevedere una particolare tutela anche,
eventualmente, nell'ambito dell'art. 6, comma 1, primo periodo, del CCNL
integrativo del 16 maggio 2001. La verifica dovrà essere portata a termine
entro sei mesi
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In relazione all'art. 19, le parti prendono atto
della necessità che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali preveda
idonee soluzioni organizzative atte ad evitare situazioni di incompatibilità
quando venga fatto ricorso alle procedure di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 165
del 2001, da parte di dipendenti delle Direzioni provinciali del Lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con riferimento all'art. 22, le parti affermano
che l'omogeneizzazione dell'indennità di amministrazione percepita dai
dipendenti in servizio nei Ministeri accorpati ai sensi del d.lgs. 30 luglio
1999 n. 300, non assume carattere negoziale essendo connessa con il riassetto
delle pubbliche amministrazioni interessate. Le relative risorse, pertanto,
devono essere oggetto di preciso finanziamento di legge non potendo il contratto
collettivo provvedere al raggiungimento di tale obiettivo con le risorse
derivanti dall'applicazione dell'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Tuttavia le parti, nell'ambito delle limitate risorse contrattuali
disponibili, si sono fatte carico di portare avanti il processo di
riallineamento retributivo perseguito sin dal contratto collettivo del 16 maggio
1995, attraverso un meccanismo di perequazione dei valori dell'indennità
stessa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all'Accordo sulla concessione dei
buoni pasto del 30 aprile 1996, le parti si danno atto della necessità di
procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, alla
verifica della spesa effettivamente sostenuta a fronte dei relativi stanziamenti
per l'eventuale revisione della disciplina e degli importi attualmente vigenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
In relazione alla nuova disciplina delle forme
flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal CCNL del 16 maggio 2001, le
parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di
gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità,
offrono alle amministrazioni ampi margini di gestione diretta dei servizi, evitando
in tal modo il ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate
nell'espletamento delle attività istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con l'obiettivo di verificare, nell'arco della
vigenza contrattuale, la possibilità di revisione dell'istituto della
trasferta, le parti confermano i contenuti della dichiarazione congiunta n. 2
del CCNL del 16 maggio 2001.
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o
comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante
offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che
sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come
molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei
lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della
Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi
Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a
sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali,
fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire,
mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti
firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il
ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e
professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per
il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al
proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo
n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo
i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione
relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un
dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti
comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia
informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente
Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in
caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata
al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie
sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento
indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente
potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza
dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve
possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente
formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla
dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla
soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della
consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per
ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il
suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e
interferisce con lo svolgimento del lavoro.
4. L'intervento della Consigliera/del Consigliere
deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle
molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della
Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il
comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con
l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o
responsabile dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli
atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni
caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di
molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la
denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata
l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge
10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento
disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno,
d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure
organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei
comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano
la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante
ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere
trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la
legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento
disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o
entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in
attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire
nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi
gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza
delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone
che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei
dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovrà, peraltro, predisporre
specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della
dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta
alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere,
d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale
informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da
adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere
un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere
annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato
Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del
presente Codice.
6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del
Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad
incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con
l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere
alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà
e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti
delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma
dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano
applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o
regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni
degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici
adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico;
ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il
dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento
delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed
efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai
propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni
di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere
tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima
disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò
non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico
dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque,
lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o
comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il
dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle
funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo
quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano
trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri,
né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro
il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli
d'uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre
organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del
diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non
riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività
dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.
Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi,
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui
od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui
egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità
di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non
ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione
di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente
necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati
materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi
d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze
personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione
se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta
abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il
pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di
altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente
dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa
promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio,
se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività
lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa
del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione
nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti
la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei
risultati)
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono
all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano
servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità:
modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti;
agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e
celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
NOTA A VERBALE N. 1
La FP CGIL ritiene che il presente CCNL avrebbe dovuto destinare maggiori risorse e materie, direttamente, alla contrattazione integrativa di posto di lavoro, per intervenire con maggiore incisività sull'organizzazione del lavoro, in coerenza con la piattaforma presentata.
NOTA A VERBALE N. 2
La FP CGIL esprime la propria riserva sull'art. 1,
comma 2, punto b) del presente CCNL perché l'accordo citato non è stato
sottoscritto dalla nostra Organizzazione sindacale in quanto ritenuto inadeguato
a risolvere i gravi e ormai storici problemi degli Uffici giudiziari.
Esemplificativa a tale proposito è la mancata
regolamentazione dell'orario di lavoro.
Roma, 28 febbraio 2003
Dichiarazione a verbale
CGIL e FP CGIL, considerano la richiesta del
Governo di modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN lesiva dell'autonomia
della contrattazione e dei soggetti presenti al tavolo. Tale richiesta è
inaccettabile sul piano del metodo, e per quel che attiene al punto relativo al
conglobamento, anche sul piano del merito.
Il negoziato ha infatti comportato tra i suoi
esiti oggettivi la modifica della base stipendiale utile ai fini del calcolo
della pensione oltre che della indennità di buonuscita. La pretesa del Governo
di non tener conto di questo esito si poggia, non su una presunta assenza di
copertura finanziaria, ma, sui rapporti di forza che il Governo usa impedendo la
sottoscrizione definitiva del contratto, azzerandone, di fatto, il risultato
contrattuale raggiunto.
CGIL e FP CGIL, decidono di accettare la modifica
del testo sottoscritto solo per acquisire il contratto e per non riportare il
percorso contrattuale della categoria al punto zero.
Le scriventi OO.SS., nella convinzione della
raggiungibilità dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini
del calcolo della pensione, la cui copertura finanziaria è già in atto presso
l' INPDAP, dichiarano fin d'ora l'apertura di una specifica vertenza sindacale e
legale a sostegno delle proprie richieste.
Il Segretario Generale FP CGIL Nazionale
Laimer Armuzzi
Roma, 14 maggio 2003
Dichiarazione a verbale
La CISL FPS con riferimento alla richiesta del
Governo di modificare il contratto sottoscritto con l'ARAN, nella parte relativa
al conglobamento della I.I.S. nello stipendio, ritiene non condivisibile tale
metodo d'intervento unilaterale che non rispetta il ruolo e l'autonomia
negoziale delle parti.
Tale modifica richiesta dal Governo alla
pre-intesa contrattuale già sottoscritta appare quindi elemento di forte
prevaricazione, che peraltro non trova logica motivazione se confrontato con il
lineare sviluppo delle trattative sulla predetta materia avvenuto in sede ARAN.
Peraltro in sede di sviluppo negoziale le Parti
hanno sempre discusso della computabilità dell'I.I.S. nello stipendio agli
effetti della indennità di buonuscita INPDAP, anche in relazione alla
quantificazione corrispondente costo contrattuale da imputarsi in sede di
rinnovo, e tenuto conto che la più complessiva problematica riguardante la
riforma previdenziale è oggetto di specifico confronto tra il Governo e le
OO.SS. Confederali.
Pertanto la CISL FPS conviene di sottoscrivere il
CCNL Comparto Ministeri con le modifiche richieste dal Governo poiché non
alterano la sostanza delle intese raggiunte e sottoscritte dalle Parti ed al
solo fine di consentire la conclusione della citata tornata contrattuale,
dimostrando grande senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e per
non riportare il percorso contrattuale della categoria ad una pericolosa fase di
penalizzante stallo.
La CISL FPS ritiene di sottoscrivere il presente
CCNL anche al fine di non fornire ulteriori alibi al Governo che con metodo
scorretto disconosce l'accordo sul Pubblico Impiego del febbraio 2002, l'accordo
sulla politica dei redditi del luglio 1993, impedendo il rinnovo dei contratti
in tutti gli altri comparti del Pubblico Impiego.
La CISL FPS, nella convinzione della
raggiungibilità dell'obiettivo di rivalutare la base stipendiale anche ai fini
del calcolo della pensione, anche in considerazione della copertura finanziaria
già in atto presso l'INPDAP, dichiara fin d'ora l'apertura di una specifica
vertenza a sostegno delle proprie richieste.
Roma, 14 maggio 2003
CCNL 2002-2005 Comparto Mnisteri
Dichiarazione a verbale della Confederazione
UIL e della
UIL Pubblica Amministrazione
La UIL e la UIL PA esprimono il proprio
dissenso, sul piano del merito e del metodo, per le modifiche apportate dall'ARAN,
su indicazione del Governo, agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio 2003, in quanto
lesive dei diritti dei lavoratori.
Infatti, tale atto unilaterale rimette in
discussione l'attuale sistema di relazioni sindacali, altera i rapporti
paritetici tra le parti nella negoziazione, indebolisce il ruolo dei soggetti
contrattuali, ripristina regole di controllo e di intervento autoritativo
estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro introdotta dal D.Lgs
165/2001.
In particolare, la sterilizzazione degli effetti
del conglobamento dell'IIS nello stipendio sul trattamento pensionistico,
rappresenta una arbitraria decurtazione di un beneficio già concordato tra le
parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario.
E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo
definire uno stipendio tabellare di base che viene assoggettato ad un'unica
aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al momento del
calcolo della pensione.
Altrettanto inaccettabile è la modifica, da
perentori a ordinatori, di alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal
modo, infatti, si introduce un pericoloso fattore di incertezza a danno dei
lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una materia che, al
contrario, necessita di regole precise. Così si favoriscono gestioni
autoritarie e si scaricano sui lavoratori i ritardi e le inefficienze delle
amministrazioni.
La UIL e la UIL PA:
·
preso atto dell'atteggiamento dilatorio assunto dalle controparti nella definizione del CCNL relativo al quadriennio 2002/2005;·
considerato che il CCNL è scaduto oramai da più di sedici mesi;·
al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri benefici contrattuali;·
per non vanificare gli effetti di recupero del potere di acquisto delle retribuzioni;DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 25 (personale assunto
con contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere) le 00.SS CGIL
FP – CISL FPS – UIL PA ritengono che al suddetto personale debba essere
applicata, in materia di trattamento di malattia, la disciplina prevista dal
CCNL 94/97 e successive modificazioni per il personale dei ministeri.
CGIL FP
CISL FPS
UIL PA
DICHIARAZIONE CGIL CISL UIL
Cgil Cisl Uil preso atto che l'indennità di
amministrazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la
contrattazione integrativa è stata omogeneizzata con quella dell'ex
Dipartimento dello Spettacolo attraverso l'utilizzo del fondo unico di
amministrazione assumono l'impegno di sostenere a tutti i livelli il
consolidamento degli importi nelle tabelle dell'indennità di amministrazione.
Pertanto verranno intraprese tutte le opportune
iniziative contrattuali e legislative alfine di raggiungere tale obiettivo.
Opportune soluzioni dovranno essere assunte per il
Ministero della Sanità e per quello dell'Infrastrutture.
Roma 28 feb 03
FP CGIL
FPS CISL
UIL PA
NOTA A VERBALE
La RdB Pubblico Impiego valuta negativamente
l'ipotesi di accrdo relativa al CCNL 2002- 2005 comparto Ministeri in quanto:
sul piano economico non risponde alle esigenze
dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione reale e all'aumento del costo
della vita dovuta all'introduzione dell'Euro, prevedendo aumenti assolutamente
distanti dai livelli delle retribuzioni europee;
pur in presenza del blocco reiterato delle
assunzioni non affronta e non prevede alcuna soluzione al problema del
precariato confermando il pieno utilizzo delle forme di lavoro flessibile;
rinvia, con una fumosa dichiarazione congiunta, la
soluzione all'annoso problema dell'adeguamento del valore dei buoni pasto
consentendo al Governo di incamerare le risorse stanziate ma non utilizzate per
questo istituto ( 60 milioni di euro );
rimanda la definizione del problema
dell'ordinamento professionale ad una istituenda Commissione i cui limiti di
azione impediranno di fatto la soluzione definitiva al giusto inquadramento del
personale;
irreggimenta il personale in una gabbia
disciplinare repressiva;
non dà certezze in ordine al libero esercizio
delle libertà sindacali;
La RdB Pubblico Impiego per quanto sopra non
sottoscrive l'Ipotesi di Accordo che sottoporrà alla valutazione dei propri
organismi statutari e al referendum tra i lavoratori del Comparto al fine di
verificare la rispondenza dell'ipotesi di Accordo alle necessità ed alle
aspettative della categoria.
Roma 28.2.2003
Direzione Nazionale RdB PI
NOTA ALL'IPOTESI DI CCNL comparto ministeri 2002 – 2005
La FLP valuta non soddisfacente la presente
ipotesi di accordo in quanto:
sotto l'aspetto economico
·
non garantisce un recupero del potere di acquisto degli stipendi rispetto all'inflazione reale. Le retribuzioni rimangono quindi ancora ben lontane da quelle europee;·
non garantisce la perequazione delle indennità di amministrazione esistenti nelle diverse amministrazioni del comparto ministeri; anzi, l'attuale sistema contrattuale esistente, con la previsione del trascinamento di parte dell'indennità di amministrazione sull'indennità di buonuscita e sul TFR, acuisce la sperequazione, protraendone gli effetti anche oltre il termine della vita lavorativa dei dipendenti;·
utilizza quota parte degli stanziamenti contrattuali per finanziare gli oneri derivanti dal conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;·
non recepisce la richiesta di adeguamento del valore economico dei buoni pasto, perseverando di fatto una discriminazione rispetto a quanto diversamente previsto e attuato in altri comparti di contrattazione.
sotto l'aspetto normativo
·
sono disattese le aspettative di carriera dei lavoratori ministeriali con la mancata previsione di un nuovo sistema di ordinamento professionale;·
in particolare, si registra la mancata previsione, anche in contrasto con la stessa direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, dell'omogeneizzazione dei sistemi classificatori esistenti nei differenti comparti con la necessaria introduzione dell'area D;·
la previsione di cui all'art. 8, di fatto non risolve i problemi relativi alle attuali procedure di riqualificazione in corso nei diversi ministeri alla luce della sentenza n. 194 della Corte Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;·
viene istituita una ennesima commissione paritetica per lo studio di un nuovo sistema classificatorio con il preciso scopo di posticipare al prossimo rinnovo contrattuale giuridico (2006-2009) qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;·
vengono disattese numerose proposte avanzate dalla FLP su diverse materie contrattuali, fra le quali:o mancato adeguamento monte giorni permessi retribuiti ex art. 18;
La FLP per le motivazioni sopra descritte
ritiene di non poter sottoscrivere la presente ipotesi di accordo. La medesima
verrà sottoposta all'approvazione da parte dei lavoratori attraverso l'istituto
del referendum, al fine di verificarne la rispondenza alle aspettative espresse
dai medesimi.
Roma, 28 febbraio 2003
NOTA AL VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI CCNL
(comparto ministeri 2002 – 2005)
SIGLATO IL 28 febbraio 2003
Analogamente a quanto riportato nella nostra nota
già allegata all'ipotesi di CCNL comparto ministeri siglato il 28.02.03,
ribadiamo il nostro totale dissenso all'integrazione di ulteriori modifiche di
articoli contrattuali che aumentano, pesantemente, il giudizio complessivamente
negativo già espresso.
Per le considerazioni di cui sopra la FLP
ribadisce di non sottoscrivere il verbale di rettifica degli articoli 12, 20 e
21 dell'ipotesi di CCNL di che trattasi, perché:
·
Viene spazzato con un colpo di spugna l'unico elemento positivo contenuto nell'ipotesi di CCNL e precisamente quella di rendere più omogenee le pensioni del pubblico impiego a quelle del privato tramite l'operazione di conglobamento dell'I.I.S. nello stipendio tabellare con i relativi effetti, oltre che sulla Buonuscita, anche ai fini dell'aumento forfetario del 18% della base pensionabile;·
La nuova formulazione dell'articolo inerente le procedure disciplinari affievolisce le certezze del diritto per i lavoratori sui termini previsti nelle fasi intermedie del procedimento disciplinare.Infine si contesta il metodo con il quale il Governo unilateralmente ha
bloccato un'ipotesi di contratto già siglata da una parte del sindacato e dal
suo agente contrattuale, dimostrando ancora una volta l'inaffidabilità
dell'attuale sistema di relazioni sindacali che è di fatto lesivo delle
funzioni e dell'autonomo ruolo delle OO.SS..
Roma, 14 maggio 2003
DICHIARAZIONE A VERBALE
CCNL Comparto Ministeri 2002-2005
La Federazione Unsa-Confsal, pur
sottoscrivendo il presente CCNL, intende osservare quanto segue:
1. la mancata disciplina, sia normativa che
economica dell'area della vice-dirigenza, la quale viene demandata ad una
commissione paritetica di futura istituzione, vanifica di fatto la previsione
normativa contenuta nell'art.10 della legge n.145/2002;
2. L'Unsa-Confsal ritiene inoltre indispensabile
salvaguardare, nell'ambito della formulazione del nuovo sistema classificatorio
da parte della Commissione paritetica all'uopo prevista, le specifiche
professionalità e gradi di responsabilità esistenti all'interno delle singole
aree, evitando ogni possibile forma di appiattimento;
3. Pur prendendo atto dell'impegno di cui alla
dichiarazione congiunta n.6, questa O.S. ribadisce la necessità di adeguare,
sin da questa tornata contrattuale il valore dei buoni pasto, fermo da molti
anni e notevolmente inferiore rispetto ad altri settori. Ciò anche in
considerazione delle disponibilità economiche esistenti sui corrispondenti
capitoli di bilancio, non completamente utilizzati.
4. Si rileva altresì l'assenza delle opportune
specificazioni volte a consentire l'inserimento dell'indennità di
amministrazione nella quote "A" della base stipendiale utile ai fini
pensionistici;
5. Si esprime, infine, il proprio dissenso sulle
norme concernenti i dipendenti a contratto del Ministero degli Affari Esteri
riscontrando, ancora una volta, un trattamento deteriore riservato alla
categoria in questione sia sul piano giuridico, non essendosi prevista alcuna
norma volta a migliorarne il trattamento normativo ( ad es. assenza per
malattie, passaggi interni, aspettative, formazione, tutela portatori di
handicap), sia sul piano del trattamento economico, giudicandosi del tutto
insoddisfacente la sola previsione di incrementi del Fondo Unico di
Amministrazione.
Il dovuto riconoscimento della professionalità
espressa dai dipendenti in questione, contenuto nella proposta della scrivente
O.S. di revisione del quadro normativo contrattuale, peraltro, non avrebbe
determinato eccessivi incrementi di spesa.
Del tutto arbitraria appare, poi, la
discriminazione operata all'interno della categoria, limitando l'applicazione
del CCNL ai soli impiegati in possesso della cittadinanza italiana,
discriminazione che si pone in evidente contrasto con la normativa del lavoro
nazionale e comunitaria.
In particolare, non si comprende il motivo per il
quale al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale
non debba essere riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per le
elezioni delle RSU, non ravvisandosi alcun impedimento derivante dalla normativa
locale del lavoro.
Roma, 28 febbraio 2002
NOTA A VERBALE
La Federazione UNSA-CONFSAL sottoscrive il verbale
di rettifica dell'intesa del 28/02/2003 sul CCNL Comparto ministeri 2002 - 2005
Biennio Economico 2002 - 2003 per l'improrogabile necessità di consentire
l'erogazione dei miglioramenti economici al personale interessato che attende da
circa 17 mesi di percepire gli arretrati e l'aumento mensile.
Occorre riconoscere, però, che l'intesa sul
conglobamento dell' I.I.S. (Indennità Integrativa Speciale), pur con le
precisazioni apportate, costituisce il pre-riconoscimento dì un diritto che
dovrà trovare la sua naturale definizione nelle iniziative governative di un
provvedimento legislativo specifico, coerente con le finalità dei presente
documento contrattuale.
CISAL INTESA
DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CCNL 2002-2005 COMPARTO MINISTERI
La scrivente federazione, pur dando atto degli
sforzi fatti sia sul piano normativo che economico, esprime comunque alcune
perplessità su alcuni punti che ritiene particolarmente qualificanti.
In particolare:
Per la parte economica:
* gli importi destinati agli incrementi tabellari
risultano insoddisfacenti, in quanto non consentono di garantire il potere di
acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dal riaccendersi del processo
inflattivo e che è stata la rivendicazione principale durante tutta la
trattativa;
* permane una pesante differenza di importi delle
indennità di amministrazione tra i diversi ministeri e anche nell'ambito delle
amministrazioni accorpate;
* le risorse destinate alla produttività appaiono
del tutto insufficienti, riducendo di fatto la possibilità di attivare i
percorsi di riqualificazione professionale.
Per la parte normativa:
* la proposta dell'ARAN di rinviare ad una
Commissione Paritetica la necessaria rivisitazione del sistema classificatorio
non ha trovato concorde la nostra sigla in quanto detto rinvio non consente di
dare immediata soluzione ai rilievi sollevati dalla sentenza n. 194/2001 della
Consulta, lasciando il personale in balia di un contenzioso diffuso e limitando
al contempo, la possibilità di attivare le riqualificazioni professionali, con
il rischio reale di rinviare il problema fino alla prossima tornata
contrattuale;
* la presa d'atto della operatività dei contratti
integrativi appare una evidente forzatura sia sul piano del metodo (i due
livelli di contrattazione sono separati) sia su quello del merito, posto che i
contenuti degli integrativi non sono tra loro omogenei ed hanno prodotto pareri
diversi da parte della Avvocatura dello Stato;
Inoltre, si deve, purtroppo, registrare che alcune
questioni non hanno trovato risposta nel testo finale del CCNL.
In particolare:
* l'attuazione della vicedirigenza dovrebbe essere
disciplinata dal contratto, ed è invece rimandata ai lavori di una commissione
dai tempi incerti ed indeterminate competenze;
* l'attuazione dell'area dei professionisti sembra
nuovamente differita nei tempi e subordinata nelle dinamiche della vicedirigenza
mentre deve individuare percorsi e risorse economiche proprie, ovvero altre
forme di riconoscimenti;
* continuano a non essere istituite le posizioni
super per le ex qualifiche funzionali attualmente sprovviste (B1, B2, C2).
La Federazione ritiene pertanto di sottoscrivere
il presente CCNL, esprimendo le perplessità, indicate sopra, per tutelare la
continuità negoziale della sigla rappresentata.
FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE
FLP
Segreteria Generale
Sotto l'aspetto normativo
·
sono disattese le aspettative di carriera dei lavoratori ministeriali con la mancata previsione di un nuovo sistema di ordinamento professionale;·
in particolare, si registra la mancata previsione, anche in contrasto con la stessa direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica, dell'omogeneizzazione dei sistemi ciassificatori esistenti nei differenti comparti con la necessaria introduzione dell'area D;·
la previsione di cui a11'art. 8, di fatto non risolve i problemi -relativi alle attuali procedure di riqualificazione in corso nei diversi ministeri alla luce della sentenza n. 194 della Corte Costituzionale, mettendone anzi a repentaglio il buon esito;·
viene istituita una ennesima commissione paritetica per lo studio di un nuovo sistema ciassificatorio con il preciso scopo di posticipare al prossimo rinnovo contrattuale giuridico (2006-2009) qualsiasi possibile modifica in tema di ordinamento professionale;·
vengono disattese numerose proposte avanzate dalla FlP su diverse materie contrattuali, fra le quali:- mancato adeguamento monte giorni permessi retribuiti ex art. 18;
la FLP rilevata inoltre l'assurda e
illegittima situazione che si è venuta a creare nel Contratto con la esclusione
della quota dell'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio dal
calcolo ai fini della base pensionabile nonché con l'eliminazione della
perentorietà dei termini relativi ai procedimenti disciplinari, ribadisce il
proprio dissenso sulle modifiche. Apportate e dichiara la propria intenzione di
attivare tutte le azioni necessarie per ottenere Il ripristino di tali Istituti.
Roma, 12 giugno 2003
IL SEGRETARI FLP