di
procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli
artt.59-bis, 69 e 69 bis del D.Lgs.n.29/1993 nonché dell’art.412-ter
c.p.c. |
A seguito del parere favorevole espresso
dall’Organismo di Coordinamento Intersettoriale sul testo di accordo
relativo al Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure
di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli artt. 59-bis, 69 e 69-bis
del D.Lgs. n. 29/1993 nonché dell’art. 412-ter c.p.c., nonché della
certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi
quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti
di programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede
dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra: L’ARAN: nella persona del Presidente f.f., Avv.
Guido Fantoni ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
sindacali: CGIL firmato CISL firmato UIL firmato CISAL firmato CONFSAL firmato RDB/CUB non firmato CIDA firmato CONFEDIR non firmato COSMED firmato Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di
procedure di conciliazione ed arbitrato nel testo allegato. Art.
1 Principi
e norme di organizzazione Il presente accordo è attuativo dei
principi di delega previsti dall’art. 11 comma 4 lettera g) della legge
n.59/1997 e di quanto previsto dagli artt.412 ter e quater c.p.c , come
modificati dai Dd.Lgs.n.80/1998 e 387/1998. In relazione a tali principi e
disposizioni, il presente accordo introduce e disciplina procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione
e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì,di garantire
ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed
adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una
giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali
ed economici delle controversie stesse. Le pubbliche amministrazioni e le
organizzazioni sindacali promuovono l’utilizzo dell’arbitrato ed
agevolano il ricorso alle procedure previste dal presente accordo. Le
pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni
sopra esposte e in considerazione della sperimentalità dell’accordo ,
privilegiare tale strumento . Allo scopo di assecondare e sviluppare
l’attitudine dell’esperienza innovativa avviata dal presente accordo a
consolidare l’intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel
settore pubblico, le parti istituiscono presso l’Aran un gruppo di
lavoro permanente in funzione di cabina di regìa e così convengono di
denominarlo. La cabina di regia dovrà sostenere
l’avvio degli istituti definiti nel presente accordo nonché monitorare
tutte le fasi attuative del medesimo. Per la particolare rilevanza e novità
della funzione arbitrale nell’ambito del contenzioso del lavoro, in
considerazione anche dell’affidamento che le parti interessate ripongono
in essa, la cabina di regia dovrà sollecitamente progettare percorsi
formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri . In
via provvisoria, in attesa dell’attivazione e dello svolgimento dei
predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla compilazione di
una lista di arbitri per l’utilizzo immediato delle procedure di cui al
presente accordo. In ogni caso le liste regionali di arbitri,
di cui all’art. 5, hanno carattere di residualità, nel senso che le
parti vi ricorreranno nei casi previsti nell’art. 5 comma 4 in caso di
mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell’arbitro. Lo statuto della cabina di regìa
costituisce parte integrante del presente accordo. Art.2. Facoltatività
dell’arbitrato 1.
Restando fermo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, le
parti possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad
un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una
delle categorie di cui all’art. 5, comma 4. Per l’impugnazione del
lodo arbitrale si applica l’art. 412 quater c.p.c., e il comma 12
dell’art. 4 del presente accordo Art.
3. Designazione
dell’arbitro 1.
La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve
essere comunicata con raccomandata con a. r. contenente una sommaria
prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La
disponibilità della controparte ad accettarla deve essere comunicata
entro 10 giorni, con raccomandata con a. r. Entro i successivi 10 giorni
l’arbitro sarà designato dalle parti. 2.
Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l’arbitro sarà
designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti,
nell’ambito della lista dei designabili nell’ambito della Regione di
cui all’art. 5, comma 2, a cura dell’ufficio di segreteria della
camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della
facoltà di revocare il consenso ad attivare la procedura. 3.
Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato,
qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con l’altra parte o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo comporta la
rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilità di adire
l’autorità giudiziaria. 4.
L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro
deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale
stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena
di nullità del procedimento. 5.
Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la
camera arbitrale regionale di cui all’art. 5, comma 1, oppure, dandone
immediata comunicazione alla medesima, presso l’amministrazione a cui
appartiene il dipendente. Art.
4. Procedure
di conciliazione e arbitrato. 1.
Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di
conciliazione e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l’arbitro
è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che
sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall’art. 69
bis D.lgs. 29/93, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi
del citato articolo. 2.
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato
espletato anteriormente al ricorso all’arbitrato ai sensi dell’art. 69
bis del d. lgs. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente
articolo e la prima udienza deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di
accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro. La parte istante
deve depositare presso la sede dell’arbitro la documentazione contenente
la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa, la parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la
quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati
dall’istante e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte
istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette
documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo
giorno dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione. 3.
Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede
dell’arbitro della documentazione contenente la completa esposizione dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della
memoria difensiva con la quale l’amministrazione prende posizione in
maniera precisa sui fatti affermati dall’istante e propone tutte le sue
difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente devono
effettuare il deposito della documentazione di cui sopra rispettivamente
entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui
l’arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle
parti davanti all’arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno
dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione.Il tentativo di
conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione. 4.
L’arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della
procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per
una soluzione concordata e negoziata della controversia. 5.
Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 411, commi 1 e 3, c.p.c. L’atto deve essere
tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura
dell’arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto
dell’atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui
all’art. 4 comma 14. 6.
Se la conciliazione non riesce l’arbitro, in funzione di
conciliatore formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli
effetti di cui al comma 8 dell’art. 69-bis del D.lgs.n.29/1993. 7.
Se la proposta non viene accettata, l’arbitro fissa la prima
udienza per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non
comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell’atto transattivo. 8.
L’arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti
e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della
mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell’atto non
sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.
9.
Qualora l’arbitro ritenga che la definizione della controversia
dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione
concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione della
clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le
parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto
ed entro 10 giorni l’intenzione di rimettere la questione all’arbitro
e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si
estingue. L’estinzione del procedimento è immediatamente comunicata
alla camera arbitrale stabile, a cura dell’arbitro. 10.
Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti
possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
L’arbitro può sentire testi e disporre l’esibizione di documenti . 11.
Il lodo deve essere sottoscritto dall’arbitro entro 60 giorni
dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore
a 30 giorni consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti,
entro 10 giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere
tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura
dell’arbitro. 12.
Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme
inderogabili di legge e di contratto collettivo. 13.
La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità
spettanti all’arbitro.La cabina di regìa di cui all’art. 1 determina
la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di
estinzione del procedimento ai sensi del comma 9 . 14.
Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera
arbitrale stabile o dell’amministrazione presso la quale si svolge il
procedimento. 15.
Nulla è dovuto all’arbitro in caso di inosservanza a lui
imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonché in caso di
inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile
stabiliti nel presente accordo. Art.5 Camere
arbitrali stabili. 1.
Presso ogni Direzione regionale del lavoro è costituita una camera
arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore
della Direzione stessa o ad un suo delegato. 2.
Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei
designabili in ciascuna Regione come arbitri unici in caso di mancato
accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o
aree. 3.
Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di
regìa di cui all’art. 1 in base a criteri che ne garantiscano
l’assoluta imparzialità ed indipendenza. 4.
Nella lista possono essere inclusi a) docenti universitari e ricercatori
confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali; b) liberi professionisti con
un’esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni; c) esperti di metodi di composizione
stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove
conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regìa di
cui all’art. 1; d) ex magistrati con esperienza almeno
quinquennale come giudici del lavoro. Le liste possono essere aggiornate in
qualsiasi momento con le procedure di cui all’art. 4 dello statuto della
cabina di regìa. 5.
Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria
incaricato di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di
devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio
dell’arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi
concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e
conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si costituiscano
in sedi diverse. Art.
6. Sanzioni
disciplinari. 1.
Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante
richiesta di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 2 e seguenti.
Durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi
previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai
soggetti di cui all’art. 59, commi 8 e 9 del d.lgs. 29/93. Nel caso in
cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti non può,
successivamente, ricorrere all’arbitro unico del presente accordo 2.
In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la
richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per la p.a., salvo
che l’impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del
rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla
designazione dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento
della procedura. 3.
Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione
della controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente. Art.
7 Norma
transitoria 1.
In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo,
i contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare
particolari tipologie di controversie non deferibili ad arbitri. Art.
8. Durata
dell’accordo 1.
Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far
data dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regìa di cui
all’art. 1 del presente contratto procederà agli adempimenti
propedeutici all’applicazione della normativa. All. 1 Statuto della cabina di regìa per
l’orientamento dell’esperienza arbitrale e la formazione del relativo
ceto professionale 1.
Compiti In
considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e della
conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più
possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina di regia
è composta dall’Aran e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi
soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione della predetta
cabina sulla base delle indicazioni dell’esperienza nel frattempo
maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia - organizzare
una rete di canali di comunicazione estesa a tutte le camere arbitrali
stabili istituite a livello regionale per il monitoraggio del flusso delle
conciliazioni e delle decisioni arbitrali; - effettuare la
selezione degli arbitri ai sensi dell’art. 4 del presente statuto ; - predisporre
uno studio di fattibilità concernente l’istituzione, al termine del
biennio sperimentale, di camere arbitrali stabili a livello provinciale; - definire la
misura dell’indennità spettante agli arbitri, in relazione al valore,
alla rilevanza e complessità della controversia nonché alla durata
dell’opera prestata; - progettare e
programmare corsi-pilota interdisciplinari di formazione per l’esercizio
dell’attività di arbitro, definendo i requisiti di accesso. Il
finanziamento dei predetti corsi sarà a carico dei fondi per la
formazione gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica direttamente o
per il tramite della Sspa o del Formez; - elaborare uno
studio di fattibilità in ordine alla costituzione di un Centro permanente
per la formazione della professione arbitrale; - predisporre
entro il 30 ottobre 2002 una relazione di sintesi sugli esiti della
sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa. 2.
Composizione Fanno parte
della cabina di regìa una rappresentanza dell’Aran e un rappresentante
di ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L’incarico
di coordinatore è affidato all’Aran. 3.
Funzionamento L’interazione tra i membri della cabina
di regia si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità
del contributo di sostegno all’avvio dell’esperienza a cui sono tenute
le parti firmatarie. Le modalità di funzionamento della cabina di regia
saranno stabilite con apposito regolamento. Art.
4. Selezione degli arbitri Per
ciascuna Regione, il numero degli arbitri da includere nella rispettiva
lista sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale
complessivo delle amministrazioni insediate nel territorio e
dell’andamento della vertenzialità locale risultante dalle più recenti
indagini statistiche disponibili. Gli appartenenti alle categorie di cui alle
lettera a), b), d) del comma 3 dell’art. 5 del presente accordo
interessati all’inserimento nelle liste arbitrali potranno presentare
richiesta alla cabina di regia. In ogni caso l’inserimento nelle
suddette liste è subordinato ad una dichiarazione scritta
dell’interessato sulla propria imparzialità ed indipendenza. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA Le parti si impegnano a rappresentare e
sostenere con forza , presso il Governo, l’esigenza che nella
finanziaria 2000, anche in considerazione dei risparmi conseguibili
attraverso la diffusione delle procedure di conciliazione e arbitrato
previsti dal presente accordo, nonché dei risultati di deflazione del
contenzioso giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate
adeguate risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.
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