Il Consiglio Regionale ha
approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Funzioni di polizia locale
1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le
funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e
ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in
quelle a essi delegate.
ARTICOLO 2
Forme associative e di collaborazione
1. La Regione al fine di assicurare funzionalità ed economicità
nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce, a mezzo
contributi, l' esercizio in forma associata, e l' eventuale delega alla
comunità montana da parte dei comuni che ne fanno parte.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lo statuto della associazione o
del consorzio, o il regolamento nel caso della comunità montana,
stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e
alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.
3. La Regione incentiva, altresì , intese tra gli enti locali, al
fine di favorire la collaborazione nella gestione dei servizi a carattere
ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia
locale sul territorio.
4. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico
regionale di cui al successivo articolo 11 e sentita la competente
commissione consiliare, provvede al riparto dei contributi fra gli enti
che entro il 30 giugno di ogni anno hanno presentato domanda corredata di
piani di acquisto delle attrezzature ritenute necessarie per l' esercizio
comune dell' attività di polizia locale.
ARTICOLO 3
Svolgimento del servizio sul territorio
1. L' attività di polizia locale si svolge, di norma, nell' ambito
territoriale dell' ente di appartenenza, o di quello presso cui il
personale sia distaccato o comandato.
2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti al servizio di
polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati, con la quale sono
altresì definiti la dipendenza funzionale e il potere disciplinare.
3. Nei casi di cui al comma 2 è data comunicazione al prefetto,
allorquando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica
sicurezza.
ARTICOLO 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale
1. Il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti
territoriali di cui all' articolo 3, comma 1, ha il compito di:
- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali, dei
regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della
polizia locale, urbana e rurale;
- svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla
polizia municipale;
- espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione
connessi ai compiti d' istituto;
- vigilare sull' integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare servizi d' ordine, vigilanza e scorta necessari per l'
espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di
appartenenza;
- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di
pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65, nell' ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di
legge;
- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e
privati infortuni;
- svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge
dai regolamenti locali.
2. Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre, ai compiti di
polizia amministrativa previsti dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché a
quelli previsti dalla legge7 marzo 1986, n. 65.
ARTICOLO 5
Norme per l' istituzione del servizio
1. L' ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale,
disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione
vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la
presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri:
a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i
casi in cui il servizio è gestito in forma associata;
b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei comuni
singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;
c) l' ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse
previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n.
93, si articola per i comuni di classe I/ A, I/ B, II e III, indicate
nella tabella A della legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive
modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al
coordinamento e controllo, operatori (vigili);
per i comuni di classe IV, si può prevedere l' articolazione in addetto
al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili).
2. L' organizzazione e la dotazione organica sono determinate,
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in conformità e
sulla base dei seguenti criteri:
- numero della popolazione residente;
- estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del
traffico;
- sviluppo edilizio;
- tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- importanza turistica delle località e conseguente aumento stagionale
della popolazione;
- indice di motorizzazione;
- caratteristiche socio - economiche del territorio;
- ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di pianura o
metropolitane;
- presenza scolastica;
- presenza di nodi stradali e/ o di strutture portuali, aeroportuali;
- presenza di uffici/ organi periferici dell' Amministrazione statale;
- ogni altro criterio socio - economico di efficienza o funzionalità .
ARTICOLO 6
Istituzione del servizio presso altri enti locali
1. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative di enti
locali si applica l' articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 possono essere
applicate agli enti locali diversi dai comuni ove compatibili con le norme
vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
ARTICOLO 7
Iniziative di formazione del personale da adibire ai servizi di polizia
locale
1. La Regione promuove corsi finalizzati alla formazione del personale
da adibire a servizi di polizia locale.
2. I corsi hanno lo scopo di preparare coloro che intendono
partecipare ai pubblici concorsi per la copertura di posti di addetti al
servizio di polizia locale.
ARTICOLO 8
Aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi di
polizia locale
1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di
professionalità del personale addetto al servizio di polizia locale, la
Regione promuove annualmente corsi di aggiornamento e riqualificazione da
svolgersi nelle città capoluogo di provincia o al livello subprovinciale.
2. I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionati con la
Regione.
ARTICOLO 9
Programmazione e criteri di svolgimento dei corsi
1. Nell' ambito del piano regionale della formazione professionale, la
programmazione e i relativi criteri organizzativi dei corsi di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 sono definiti, previo parere del Comitato
tecnico regionale di cui all' articolo 11, nelle orme e secondo le
modalità di cui all' accordo regionale per la formazione e l'
aggiornamento professionale stipulato in applicazione delle leggi di
recepimento dell' accordo di lavoro per il comparto degli enti locali.
ARTICOLO 10
Valutazione degli attestati di partecipazione ai corsi
1. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui
all' articolo 7 è titolo valutabile nelle prove selettive attitudinali di
cui all' articolo 4, comma 2 del dpr 13 maggio 1987, n. 268, e nei
pubblici concorsi per addetti al servizio di polizia locale.
2. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di
cui all' articolo 8 è condizione necessaria per l' accesso al posto di
istruttore di vigilanza a norma dell' articolo 26, comma 19, del DPR 17
settembre 1987, n. 494.
ARTICOLO 11
Composizione del Comitato
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per le funzioni di
polizia locale composto da:
- l' Assessore regionale agli enti locali o suo delegato, che lo presiede;
- il dirigente del Dipartimento enti locali o suo delegato;
- cinque esperti in materia nominati dalla Giunta regionale di cui uno
scelto tra i comandanti di polizia municipale e uno tra i vigili urbani
operanti nel territorio regionale;
- cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall' Anci,
uno dall' Upi e uno dall' Uncem;
- tre rappresentanti sindacali esperti in materia designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e resta in carica per la durata della legislatura, esercitando
le funzioni sino allo insediamento del nuovo Comitato.
3. In caso di mancata designazione dei componenti esterni all'
Amministrazione regionale nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il
Presidente della Giunta regionale provvederà egualmente alla nomina del
Comitato, che si intenderà pertanto costituito a tutti gli effetti dai
componenti di espressione regionale e dai rappresentanti di altri enti e
organismi designati nei termini. Sono fatte salve le successive
integrazioni.
4. Le funzioni di Segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un
funzionario del Dipartimento enti locali.
ARTICOLO 12
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato tecnico regionale oltre alle funzioni di cui ai
precedenti articoli 2 e 9 fornisce alla Regione consulenza in materia di
polizia locale, effettua studi per la migliore organizzazione del servizio
e formula proposte per assicurare le migliori condizioni per l'
espletamento dello stesso.
2. Il Comitato delibera con l' intervento della metà dei
componenti nominati e a maggioranza dei presenti.
3. Ai componenti estranei all' Amministrazione regionale vengono
corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformemente alle disposizioni di
cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modifiche e
integrazioni.
ARTICOLO 13
Uniformi, distintivi e strumenti
1. Entro 6 mesi dall' insediamento del Comitato tecnico regionale e su
indicazioni tecniche dello stesso, la Regione provvede con legge all'
attuazione di quanto disposto all' articolo 6, comma 2, punti 4) e 5)
della legge 7 marzo 1986, n. 65.
ARTICOLO 14
Norme transitorie
1. Gli enti locali provvedono, entro il termine di un anno dall'
entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri regolamenti
alle norme in essa contenute.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande previste
dall' articolo 2, comma 4, sono presentate entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge medesima, e l' organizzazione dei
corsi previsti dagli articoli 7 e 8 è deliberata dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, in deroga ai vincoli posti
dall' articolo 9.
ARTICOLO 15
Norma finanziaria
1. All' onere di L. 200.000.000 derivante dall' applicazione della
presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 19, quinto comma,
della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modifiche,
mediante prelevamento di corrispondente importo dalla partita n. 2,
formazione e aggiornamento del personale addetto alla polizia municipale,
dal fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello
stato di previsione sulla spesa del bilancio per l' anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due capitoli di spesa:
1) Capitolo 5260 denominato << Contributi regionali per la
promozione di forme associative per la gestione del servizio di polizia
locale >> con lo stanziamento di L. 100.000.000
OMISSIS
3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge,
si provvede con la legge di approvazione del bilancio.
4. All' onere derivante dal funzionamento del Comitato tecnico
regionale di cui al precedente articolo 9, si fa fronte con i fondi
stanziati al capitolo 3002 del bilancio regionale per l' anno finanziario
1988.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 9 agosto 1988
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