L'Assemblea
Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni di applicazione
1. Le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante <<
Legge - quadro sull' ordinamento della polizia municipale >>, si
applicano nel territorio della Regione con le integrazioni di cui agli
articoli seguenti.
ARTICOLO 2
Finalità
1. La Regione siciliana persegue il costante miglioramento del
servizio di polizia locale e detta norme per:
a) promuovere la formazione, l' addestramento e la qualificazione
professionale degli operatori della polizia municipale;
b) promuovere e coordinare gli interventi degli enti locali in materia di
protezione civile a mezzo delle forze di polizia municipale;
c) favorire, nel territorio della Regione, l' uniformità dell'
ordinamento, dell' organizzazione e della gestione dei servizi di polizia
municipale;
d) prevedere l' adeguamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'
espletamento dei servizi di istituto della polizia municipale.
ARTICOLO 3
Servizio di polizia municipale
1. Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale che gli sono
demandati dalle leggi, il comune si avvale del servizio di polizia
municipale.
2. Il servizio di polizia municipale dipendenf funzionalmente dal
sindaco o dall' assessore dallo stesso delegato che impartisce al
comandante del corpo, di cui all' articolo 6, le opportune direttive.
3. Ove si renda necessario coordinare l' impiego delle forze di
polizia dipendenti dal comune con quelle degli altri enti locali, con le
forze di polizia dello Stato o con i corpi e le organizzazioni della
protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese, secondo le
modalità di cui all' articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed
impartisce direttive attraverso il comandante del corpo.
4. Il comandante del corpo determina le modalità operative nel
rispetto delle direttive impartite dal sindaco, in modo da assicurare agli
organi dello Stato e degli altri enti rispettivamente competenti il
necessario supporto operativo della polizia municipale nello assolvimento
dei compiti di istituto.
5. la predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni
rientranti tra le attribuzioni proprie del comune e su motivata richiesta
delle autorità competenti.
ARTICOLO 4
Compiti del personale addetto al servizio di polizia municipale.
1. Fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti dagli articoli
3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, alle funzioni di polizia municipale
attengono:
a) l' espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli
enti locali;
b) la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite
ad altri enti ed istituzioni;
c) l' assolvimento degli incarichi di informazione, raccolta di notizie,
accertamento e rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamento;
d) i servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'
espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di
appartenenza;
e) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile
demandati all' ente di appartenenza;
f) lo svolgimento di ogni altro compito e l' esercizio di ogni altro
potere secondo le leggi ed i regolamenti.
ARTICOLO 5
Collaborazione fra gli enti locali nell' espletamento dei servizi di
polizia municipale
1. I comuni con territorio contiguo possono stabilire forme associate
di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia municipale, quando
tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità .
2. Apposita convenzione tra i comuni regolamenterà i servizi
associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i
compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di
personale di ciascun ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale
del personale e dei servizi associati.
3. I comuni possono altresì stabilire intese per la gestione di
particolari servizi di polizia municipale che abbiano carattere di
ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità .
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 vengono corrisposti al
personale indennità e rimborsi, nella misura stabilita dalle vigenti
leggi, da porre a carico dei comuni beneficiari dei servizi medesimi.
ARTICOLO 6
Corpo di polizia municipale
1. Il servizio di polizia municipale, quando abbia almeno sette
addetti, può essere organizzato in corpo di polizia municipale.
2. Il comandante del corpo di polizia municipale è alle dirette
dipendenze funzionali ed amministrative del sindaco o dell' assessore all'
uopo delegato verso il quale è responsabile della disciplina e dell'
impiego tecnico - operativo degli appartenenti al corpo o al servizio.
3. Il comandante del corpo di polizia municipale, in relazione all'
articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è collocato al livello
apicale dell' ente di appartenenza.
ARTICOLO 7
Circoscrizioni di polizia municipale
1. Nei comuni ripartiti in quartieri o che abbiano frazioni
geografiche l' organizzazione del corpo assume forme decentrate per
circoscrizioni.
2. Ogni circoscrizione di polizia municipale può comprendere più
quartieri amministrativi.
3. All' interno di ogni circoscrizione possono essere costituiti
quartieri di polizia municipale per maggiori esigenze di vigilanza
connesse a particolari problemi di flusso veicolare, di elevati indici di
insediamento urbano, esercizi commerciali e strutture pubbliche, o in
genere per particolari condizioni ambientali e sociali del quartiere.
4. L' assegnazione dei mezzi e del personale al corpo di polizia
municipale e alle sue unità decentrate è strettamente commisurata alle
effettive esigenze secondo appositi parametri che a tal fine sono
predisposti dal comitato tecnico di cui all' articolo 12.
ARTICOLO 8
Vigili di quartiere
1. In tutti i comuni il servizio di vigilanza può essere esercitato
per mezzo dei vigili di quartiere.
2. Nel quartiere e nelle vie che gli sono affidati, il vigile di
quartiere: collabora con i cittadini nei rapporti con le autorità e gli
uffici; richiede la collaborazione dei cittadini per l' ordine ed il
decoro della convivenza civile e per il miglioramento delle condizioni
ambientali della zona di sua pertinenza; si fa portavoce presso l'
amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi locali; vigila per
l' ordinato e decoroso svolgimento delle attività del quartiere; previene
e reprime le infrazioni in materia di igiene, occupazione del suolo
pubblico, circolazione stradale, abusivismo commerciale ed edilizio e
tutela dell' ambiente, nonché ogni altra infrazione alle leggi, ai
regolamenti, alle ordinanze e ad ogni altra disposizione comunale.
ARTICOLO 9
Regolamento comunale
1. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 7 marzo
1986, n. 65, e nei limiti della legislazione vigente e dei contratti
nazionali di lavoro, il regolamento comunale:
a) stabilisce l' ordinamento e l' organizzazione del corpo o del servizio
di polizia municipale;
b) determina l' organico, le qualifiche e i profili professionali degli
addetti;
c) detta norme sulla gerarchia, la disciplina e i relativi obblighi e sul
comportamento degli addetti;
d) indica le modalità di svolgimento dei servizi di istituto;
e) determina le forme e le modalità di decentramento del corpo di polizia
municipale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro
caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;
f) stabilisce l' obbligo dell' uniforme e le eventuali deroghe;
g) indica le modalità di svolgimento del servizio armato secondo le
direttive del Ministro dell'interno;
h) stabilisce criteri di rotazione obbligatoria per tutto il personale dei
vari servizi, tenendo anche conto dell' anzianità e della
professionalità .
2. Il comune può costituire un fondo per le minute spese di
gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del corpo e
del servizio, stabilendo contestualmente le relative norme di gestione
contabile.
3. Il regolamento comunale del servizio di polizia municipale deve
essere approvato dai rispettivi consigli comunali entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo lo schema
predisposto dall' Assessorato regionale degli enti locali.
4. Ove i comuni non adempiano entro il suddetto termine, provvede
in via sostitutiva e senza preventiva diffida l' Assessore regionale per
gli enti locali.
ARTICOLO 10
Divise e gradi
1. L' Assessore regionale per gli enti locali, con proprio decreto,
sentito il comitato di cui all'articolo 12, determina le caratteristiche
delle uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità degli addetti
al servizio di polizia municipale, escludendo ogni stretta somiglianza con
le uniformi e i distintivi delle forze e dei corpi armati dello Stato.
ARTICOLO 11
Centro regionale di formazione per la polizia municipale
1. Per la formazione, l' addestramento e l' aggiornamento
professionale degli appartenenti alla polizia municipale della Sicilia,
nonché per compiti di studio e ricerca, l' Assessore regionale per gli
enti locali istituisce, quale organismo dell' Assessorato, il Centro
regionale di formazione per la polizia municipale.
2. Il Centro tiene corsi per l' addestramento e la formazione
professionale del personale di nuova assunzione e per la qualificazione
superiore dei funzionari dei corpi di polizia municipale.
3. Il Centro, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate,
corsi per l' aggiornamento del personale già in servizio.
4. Per tutte le spese di gestione e di funzionamento, il Centro è
dotata di un fondo finanziato in base allo articolo 15.
5. Il Presidente della Regione, su proposta dell' Assessore
regionale per gli enti locali, sentita la Commissione legislativa per gli
affari istituzionali dell' Assemblea regionale siciliana, approva con
proprio decreto lo statuto del Centro nel quale sono specificati la
struttura, gli organi e le funzioni ed è altresì determinato il
contingente numerico, distinto per qualifica, di personale appartenente ai
ruoli della Regione da utilizzare per il relativo funzionamento.
6. Uno speciale regolamento, approvato con decreto dell' Assessore
regionale per gli enti locali, stabilisce le norme per l' organizzazione e
la gestione del Centro sotto l' aspetto tecnico, amministrativo, contabile
e del personale.
7. Il responsabile del Centro presenta annualmente una relazione
all' Assessore regionale per gli enti locali sull' attività svolta.
8. L' Assessore regionale per gli enti locali vigila sul buon
andamento del Centro e propone al Presidente della Regione, quando ne
ravvisi giusti motivi, lo scioglimento degli organi o la sostituzione dei
singoli componenti.
9. Il Centro regionale di formazione per la polizia municipale
dovrà essere istituito entro centottanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 12
Comitato tecnico regionale per la polizia municipale
1. Presso l' Assessorato regionale degli enti locali è istituito il
Comitato tecnico regionale per la polizia municipale.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione, su
proposta dell' Assessore per gli enti locali, per la durata di un
quinquennio, ed è composto:
a) dall' Assessore regionale per gli enti locali, che lo presiede;
b) dal direttore regionale degli enti locali, che può essere delegato a
presiederlo;
c) da quattro esperti in materia di polizia municipale di cui almeno due
scelti tra i comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale;
d) da tre rappresentanti degli enti locali designati dall' ANCI Regione;
e) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'
UPS;
f) da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali, scelti tra personale
in servizio nei corpi o servizi dei vigili urbani;
g) dal dirigente del gruppo di lavoro competente dell' Assessorato
regionale degli enti locali.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'
Assessorato regionale degli enti locali con qualifica non inferiore ad
assistente.
4. Il Comitato:
a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge e ogni qualvolta
lo richiesta l' Assessore regionale per gli enti locali;
b) promuove studi ed iniziative e formula suggerimenti per il
miglioramento del servizio di polizia municipale;
c) esamina la relazione annuale del responsabile del Centro di polizia
municipale e formula eventuali osservazioni e proposte.
5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'
Assessore regionale per gli enti locali, sono stabiliti i compensi e i
rimborsi spese per i componenti del Comitato in conformità delle
disposizioni regionali vigenti in materia.
ARTICOLO 13
Fondo per il miglioramento dei servizi
1. Al fine di consentire il miglioramento dell' efficienza dei servizi
di polizia municipale e di promuovere la crescita professionale degli
addetti è istituito nel bilancio della Regione un fondo per il
miglioramento dei servizi di polizia municipale.
2. La Regione è autorizzata a concedere un contributo, determinato
sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano
deliberato ai sensi del comma 1 un piano di miglioramento dell' efficienza
dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l' erogazione, a favore
degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del
piano e svolgano le funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, di un' indennità pari alla parte eccedente gli importi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all' indennità
di cui all' articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.
3. E' escluso dalla partecipazione al piano di miglioramento della
efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che
non comporti l' effettivo espletamento delle funzioni di cui all' articolo
5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
ARTICOLO 14
Contributi per impianti di collegamento radio
1. I contributi in favore dei comuni previsti dalla legge regionale 14
dicembre 1953, n. 66, sono elevati, per l' esercizio finanziario in corso,
alla misura del 100 per cento al fine di fornire di collegamenti radio e
similari i servizi di polizia municipale.
ARTICOLO 15
Autorizzazione di spesa
1. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 è autorizzata, per
l' esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 4.000 milioni, da
destinare quanto a lire 2.500 milioni alla realizzazione del Centro
regionale di formazione per la polizia municipale, quanto a lire 1.500
milioni alle spese per il funzionamento e la gestione del Centro stesso,
alle spese necessarie per l' individuazione delle caratteristiche delle
uniformi e dei distintivi di qualifica e di anzianità , nonché per il
funzionamento del Comitato tecnico regionale.
2. Per le finalità di cui all' articolo 13 è altresì
autorizzata, per l' esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 18 mila
milioni.
3. Per gli anni successivi le spese di funzionamento e di gestione
di cui al comma 1, nonché la spesa di cui al comma 2 saranno determinate
annualmente a norma dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47.
ARTICOLO 16
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge e
ricadenti nell' esercizio finanziario in corso si farà fronte, quanto a
lire 19.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e,
quanto a lire 2.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo
60751 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo.
2. I suddetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione per il triennio 1990- 1992, quanto a lire 2.500 milioni nel
progetto strategico << C >>: Consolidamento ed ampliamento
della base produttiva - codice 03.07 - e quanto a lire 19.500 milioni
nelle << Attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o
collegati all' emergenza >> - codice 07.09.
ARTICOLO 17
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 agosto 1990.
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