Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Istituzione del Servizio di Polizia Municipale)
1. La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla
Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente
Legge detta le norme generali per l' istituzione del servizio di Polizia
Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un
uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di Polizia Locale da
parte dei Comuni e degli altri Enti Locali titolari di tali funzioni.
2. I Comuni e gli altri Enti Locali possono organizzare un apposito
servizio di Polizia Municipale o Locale, che potrà essere gestito in
forma singola o associata.
ARTICOLO 2
(Funzioni di Polizia Municipale)
1. La Polizia Municipale esercita, nel territorio di appartenenza, le
funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché le
funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.
2. Può esercitare, altresì , le funzioni di protezione civile
attribuite ai Comuni.
ARTICOLO 3
(Esercizio delle funzioni di Polizia locale)
1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di cui al
precedente art. 1, che vi provvedono o attraverso le strutture
organizzative del servizio o attraverso i Corpi di Polizia Municipale, ove
istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi ovvero
attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.
ARTICOLO 4
(Regolamenti Comunali)
1. Gli Enti di cui al precedente art. 1, che hanno già provveduto ad
organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il regolamento di cui
all' art. 4 della L. 7/ 3/ 1986, nº 65, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Gli Enti, invece, che non vi hanno provveduto possono
organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra entro 180
giorni dall' avvenuta organizzazione del servizio.
3. Entro lo stesso termine, i Comuni che, ai sensi dell' art. 7
della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia Municipale
adottano i relativi regolamento sullo stato giuridico del personale e
sull'ordinamento e organizzazione del Corpo.
4. Il regolamento sull' ordinamento ed organizzazione del Corpo
potrà contenere specifiche disposizioni concernenti l' adempimento delle
funzioni in materia di protezione civile.
5. Nel caso di costituzione di associazione, il relativo atto
costitutivo disciplinerà l' adozione dei regolamenti di cui al precedente
comma, fissandone i contenuti essenziali.
6. Qualora l' Ente non ottemperi alla previsione di cui al 1o comma
del presente articolo, si provvederà ai sensi dell' art. 34 della LR 4/
5/ 85, n. 25.
ARTICOLO 5
(Articolazione del servizio)
1. Il servizio di Polizia Municipale può essere articolato in più
nuclei operativi secondo le modalità ed in base alla classificazione dei
Comuni di cui all' art. 6 della presente legge.
ARTICOLO 6
(Classificazione dei Comuni)
1. I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione del servizio
di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli accordi stipulati a
norma della legge 29/ 3/ 1983, nº 93, sono assegnati alla classe
corrispondente a quella prevista per l' assegnazione ai Comuni del
Segretario comunale, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n.
604, e successive modificazioni.
2. I Comuni assegnati alla classe 4a e 3a istituiscono il servizio
di Polizia Municipale prevedendo come minimo specificatamente l' area
della Polizia Municipale, che assolverà a tutte le funzioni di cui all'
art. 2 della presente legge.
3. I Comuni assegnati alla classe 2a istituiscono il servizio
assicurando la operatività dello stesso come minimo con due nuclei dell'
area di Polizia Municipale.
4. I Comuni assegnati alla classe 1B istituiscono il servizio
assicurando la operatività dello stesso con più di due nuclei operativi.
5. I Comuni assegnati alla classe 1A) istituiscono il servizio
assicurando la operatività dello stesso con più nuclei operativi,
caratterizzati dalla polifunzionalità delle attribuzioni.
6. I Comuni assegnati alla classe 1/ A " devono", gli
altri Comuni " possono", istituire il servizio di Polizia
Municipale in maniera articolata tenendo conto della suddivisione del
territorio in circoscrizioni o zone territoriali.
7. La classificazione di cui ai commi precedenti si applica anche
nel caso di gestione del servizio in forma associata; la struttura
organizzativa, in tal caso, è quella prevista per il maggiore dei Comuni
associati.
ARTICOLO 7
(Qualifiche funzionali)
1. Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono
stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti,
specifiche figure professionali, articolate in diverse qualifiche in
relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'
ente.
ARTICOLO 8
(Requisiti per l' ammissione ai concorsi e loro articolazione)
1. L' assunzione del personale per la Polizia Municipale avviene
esclusivamente per concorso.
2. Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei
posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale sono
richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamento
organici dei singoli Enti.
3. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti
requisiti:
- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non
inferiore alla cat. B;
- idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da
svolgersi presso le strutture della USL competente per territorio.
4. Gli stessi regolamenti possono prevedere, prima dell'
espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico -
attitudinale eseguita a cura dell' Istituto di Psicologia dell'
Università degli Studi di Bari.
5. I regolamento devono altresì prevedere parità di mansione e di
condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.
6. I concorsi devono essere articolati in almeno due prove scritte,
di cui una di natura orale.
ARTICOLO 9
(Professionalità degli operatori della Polizia Municipale)
1. A tutti gli operatori della Polizia Municipale dovrà essere
garantita l' acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/ o di
specifica qualificazione professionale, di una professionalità
finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del
servizio.
ARTICOLO 10
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. La Regione, nell' ambito delle competenze stabilite dall' art. 6,
2o comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more dell' istituzione
della Scuola regionale di Polizia Locale, cura la formazione e l'
aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di Polizia
Municipale con le modalità previste dalla legge regionale 1/ 1/ 74, n. 1
e relativo regolamento di esecuzione.
2. L' organizzazione e la gestione della formazione e dell'
aggiornamento professionale di cui al comma precedente rientrano nelle
competenze del Settore Enti Locali.
3. Le Amministrazioni devono garantire la partecipazione ai corsi
di formazione e/ o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di
servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.
4. Alla fine dei corsi verrà rilasciato:
- per gli operatori in servizio, diploma che costituirà titolo da
valutare ai fini dell' avanzamento nella carriera;
- per gli ufficiali e sottoufficiali, attestato che costituirà requisito
necessario per la valutazione ai fini dell' avanzamento e progressione
nella carriera;
- per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà titolo da valutare
per la partecipazione agli appositi concorsi banditi dagli Enti locali.
5. Ai sensi della normativa di recepimento degli accordi sindacali,
gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di intervento per la
formazione, l' aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, la
specializzazione professionale e l' arricchimento professionale.
ARTICOLO 11
(Forme associative ed incentivazione)
1. La Regione Puglia favorisce la collaborazione tra Enti locali
attraverso il loro associazionismo per la gestione del servizio di Polizia
Municipale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti
territoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati.
2. A tal fine, può essere prevista la messa in opera comune di
strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il
territorio interessato nonché l' impiego del personale relativo, nel
rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge
quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.
3. Tali forme di collaborazione sono incentivate, ai fini del
potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le modalità di cui alla
LR 6/ 6/ 80, n. 61, elevando la percentuale di contribuzione al 100% delle
spese effettivamente sostenute, e per un periodo di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 12
(Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale)
1. I Comuni, nell' ambito del servizio di Polizia Municipale, possono
istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.
2. La gestione di tale servizio potrà avvenire in forma singola,
associata, secondo norme regolamentari da approvarsi dai competenti organi
comunali.
3. Qualora venga istituito il Nucleo di Polizia Rurale, con
gestione in forma singola o associata, la Regione provvederà a rimborsare
alle Amministrazioni interessate gli oneri documentati derivanti dalle
spese di primo impianto e concederà contributi in conto capitale, pari al
100% del costo delle
attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
4. Per gli anni successivi la concessione di contributi sarà
assoggettata alla disciplina prevista dalla LR 6.6.80, n. 61.
5. Le incentivazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a
condizione che sia comunque presentata, tenuto conto delle esigenze della
popolazione rurale, dell' ampiezza e conformazione del territorio, della
consistenza delle attività economiche che si svolgono nelle campagne, una
relazione tecnico - amministrativa, approvata dagli organi competenti,
circa le modalità dello svolgimento del servizio, con un prospetto
riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.
ARTICOLO 13
(Le divise)
1. La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è
costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di
equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati
in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e di
rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'
allegato A della presente legge.
3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma
il personale indossa l' uniforme ordinaria per tutta la durata del
servizio.
4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è disposta dal
responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo.
ARTICOLO 14
(Placca e tesserino di riconoscimento)
1. Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:
a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto inseribile in un
rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 100 di base e mm. 55 di
altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta " Polizia
Municipale" (segue il nome del Comune stesso) e recante, altresì ,
il numero di matricola del personale; viene applicata al petto, all'
altezza del taschino sinistro dell' uniforme;
b) tesserino di riconoscimento in metallo con foto e scritte a fuoco,
delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti dati:
denominazione e stemma del Comune, scritta " Polizia
Municipale", numero di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno,
data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di agente di PS, data
di rilascio;
c) nei Comuni ove esistono più Nuclei Operativi, gli operatori indossano
sull'avambraccio sinistro un distintivo di specialità , delle dimensioni
di cm. 8 di altezza x cm. 5 di larghezza.
ARTICOLO 15
(Gradi e distintivi di grado)
1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in
Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale, I
gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato
giuridico;
vengono determinati, per il Comandante e gli Ufficiali, dalla classe cui
sono assegnati i Comuni ai sensi dell' art. 6 della presente legge, per i
Sottoufficiali dall' anzianità di servizio avente come riferimento
analogico la Legge 22/ 11/ 73, n. 872.
2. Nei comuni di classe 1/ A il Comandante della Polizia Municipale
riveste il grado di Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B capoluoghi di provincia il Comandante riveste il
grado di Tenente Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B non capoluoghi di provincia il Comandante della
Polizia Municipale riveste il grado di Maggiore;
nei comuni di classe 2a il Comandante della Polizia Municipale riveste il
grado di Capitano;
nei comuni di classe 3a e 4a il Comandante della Polizia Municipale
riveste il grado di tenente;
il Vice Comandante, ove previsto, riveste il grado immediatamente
inferiore a quello del Comandante;
gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi inferiori a quello
del vice - comandante così come andrà a determinare il regolamento
comunale ex art. 7 L. 7/ 3/ 86, n. 65.
3. I singoli distintivi di grado sono costituiti da stelle dorate
con sei punte e torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o
piatto dorato con galloni dorati per il berretto.
4. Il Comandante deve indossare i gradi, con filetto rosso intorno
ai singoli distintivi di grado.
5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguenti gradi e relativi
distintivi:
a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con 20 anni complessivi di
servizio;
b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10 anni complessivi di servizio;
c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di prima nomina e comunque nei
primi tre anni di attività di servizio in tale ruolo.
6. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette
zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da fascetta piatta
argentata con barrette equivalenti ai gradi per il berretto.
ARTICOLO 16
(Mezzi operativi)
1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con
autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
2. Per determinate attività o per specifici impieghi possono
prevedersi anche fuoristrada,automezzi cabinati per uso promiscuo,
autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri
attrezzati, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature
idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari
attività di polizia.
3. I Servizi o i Corpi di Polizia Municipale potranno essere dotati
di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque
per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia
locale in zone marittime portuali o lacustri.
4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme,
collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una
efficiente operatività .
ARTICOLO 17
(Caratteristiche dei mezzi operativi)
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono
applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'
allegato B della presente legge.
ARTICOLO 18
(Servizi a cavallo)
1. Presso i Corpi di Polizia Municipale potranno essere istituiti
servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone
agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza
risulti efficace ed adeguata in relazione all' ambiente ed al tipo di
utenza.
2. I cavalli per l' espletamento del servizio potranno essere presi
a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita
convenzione.
ARTICOLO 19
(Strumenti operativi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di
Polizia Municipale e per l' esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi
e delle direttive formulate dai capi delle Amministrazioni, tutti i
Servizi e/ o Corpi di Polizia Municipale devono essere dotati di strumenti
operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e
potenziamento è incentivato ai sensi e con le modalità di cui alla LR 6/
6/ 80, n. 61.
2. Per l' esercizio delle funzioni di protezione civile di cui al
precedente art. 2, i Comuni possono richiedere contributi finalizzati all'
acquisto di particolari attrezzature necessarie all' attività di
previsione, prevenzione e soccorso.
3. La Regione provvederà utilizzando gli stanziamenti di bilancio
previsti annualmente nell' ambito delle risorse destinate alla Protezione
civile.
ARTICOLO 20
(Frequenza apparati rice - trasmittenti)
1. La Regione promuove iniziative per l' assegnazione di frequenze
uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Municipale per
aree omogenee del territorio.
ARTICOLO 21
(Strumenti operativi innovativi)
1. Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in
dotazione e tecnologicamente avanzati devono ottenere parere favorevole
della Commissione tecnica prevista al Titolo VI della presente legge per
il loro utilizzo sul territorio regionale.
ARTICOLO 22
(Commissione tecnica)
1. Presso la Regione Puglia è istituita una Commissione tecnica per
la Polizia Municipale.
2. Detta Commissione è presieduta dall'Assessore regionale pro -
tempore competente per materia o, su delega, dal Dirigente Coordinatore
del Settore Enti locali ed è composta: dal Presidente del Comitato
regionale di Protezione Civile o suo delegato; da cinque esperti designati
dall' Assessore protempore agli Enti Locali, di cui almeno tre devono
essere appartenenti alla categoria dei Comandanti di Corpo della Polizia
Municipale della Regione; da tre rappresentanti sindacali esperti in
materia di polizia locale designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale; da due rappresentanti
designati dalle organizzazioni professionali degli appartenenti alla
Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che siano
derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente dell'
Ufficio Polizia Municipale, con funzioni di segretario.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio regionale.
4. Ad essi spettano il gettone di presenza e l' eventuale rimborso
delle spese di viaggio ai sensi della LR 12/ 4/ 81, n. 45.
5. La Commissione si riunisce validamente con almeno la metà dei
suoi componenti.
ARTICOLO 23
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione tecnica regionale ha funzioni di studio,
informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia
locale.
2. In particolare, essa ha il compito di:
- suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia Municipale;
- formulare proposte e suggerire iniziative atte a favorire la uniformità
nell' applicazione della normativa in materia di polizia municipale;
- esprimere parere sull' adozione di strumenti operativi tecnologicamente
avanzati di cui all' art. 22, nonché sulle eventuali variazioni di cui
all' art. 24 della presente legge;
- formulare proposte per la formazione, l' aggiornamento ed il
miglioramento professionale degli addetti;
- proporre opportune iniziative per incontri, scambi con le altre realtà
nazionali ed europee nell' ambito della Polizia Municipale.
3. la struttura organizzativa regionale con competenza in materia
di Polizia Municipale svolge i compiti di supporto tecnico ed
amministrativo dell' attività del Comitato.
ARTICOLO 24
(Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi)
1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell' uniforme, dei
distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che
si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono
approvate con legge regionale sentita l' apposita Commissione tecnica
regionale.
ARTICOLO 25
(Norma transitoria)
1. I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la foggia delle
uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto
stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 26
(Norma finale)
1. Le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai
suoi organi l' ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche
dagli altri enti locali ex art. 12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo
adeguamento dei rispettivi regolamenti.
La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 gennaio 1989
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