REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 24-01-1989
Norme in materia di Polizia Locale

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
(Istituzione del Servizio di Polizia Municipale)
1.
La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, con la presente Legge detta le norme generali per l' istituzione del servizio di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di Polizia Locale da parte dei Comuni e degli altri Enti Locali titolari di tali funzioni.
2. I Comuni e gli altri Enti Locali possono organizzare un apposito servizio di Polizia Municipale o Locale, che potrà essere gestito in forma singola o associata.


ARTICOLO 2
(Funzioni di Polizia Municipale)
1.
La Polizia Municipale esercita, nel territorio di appartenenza, le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché le funzioni istituzionali di Polizia dei Comuni.
2. Può esercitare, altresì , le funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni.


ARTICOLO 3
(Esercizio delle funzioni di Polizia locale)
1.
Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate dagli Enti di cui al precedente art. 1, che vi provvedono o attraverso le strutture organizzative del servizio o attraverso i Corpi di Polizia Municipale, ove istituiti, o attraverso personale preposto dagli Enti stessi ovvero attraverso le apposite forme associative previste dalla legge.


ARTICOLO 4
(Regolamenti Comunali)
1.
Gli Enti di cui al precedente art. 1, che hanno già provveduto ad organizzare il servizio di Polizia Locale, adottano il regolamento di cui all' art. 4 della L. 7/ 3/ 1986, nº 65, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli Enti, invece, che non vi hanno provveduto possono organizzare il servizio adottando il regolamento di cui sopra entro 180 giorni dall' avvenuta organizzazione del servizio.
3. Entro lo stesso termine, i Comuni che, ai sensi dell' art. 7 della legge quadro, intendono istituire il Corpo di Polizia Municipale adottano i relativi regolamento sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento e organizzazione del Corpo.
4. Il regolamento sull' ordinamento ed organizzazione del Corpo potrà contenere specifiche disposizioni concernenti l' adempimento delle funzioni in materia di protezione civile.
5. Nel caso di costituzione di associazione, il relativo atto costitutivo disciplinerà l' adozione dei regolamenti di cui al precedente comma, fissandone i contenuti essenziali.
6. Qualora l' Ente non ottemperi alla previsione di cui al 1o comma del presente articolo, si provvederà ai sensi dell' art. 34 della LR 4/ 5/ 85, n. 25.


ARTICOLO 5
(Articolazione del servizio)
1.
Il servizio di Polizia Municipale può essere articolato in più nuclei operativi secondo le modalità ed in base alla classificazione dei Comuni di cui all' art. 6 della presente legge.


ARTICOLO 6
(Classificazione dei Comuni)
1.
I Comuni, ai fini e per gli effetti della istituzione del servizio di Polizia Municipale, salvo diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29/ 3/ 1983, nº 93, sono assegnati alla classe corrispondente a quella prevista per l' assegnazione ai Comuni del Segretario comunale, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
2. I Comuni assegnati alla classe 4a e 3a istituiscono il servizio di Polizia Municipale prevedendo come minimo specificatamente l' area della Polizia Municipale, che assolverà a tutte le funzioni di cui all' art. 2 della presente legge.
3. I Comuni assegnati alla classe 2a istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso come minimo con due nuclei dell' area di Polizia Municipale.
4. I Comuni assegnati alla classe 1B istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più di due nuclei operativi.
5. I Comuni assegnati alla classe 1A) istituiscono il servizio assicurando la operatività dello stesso con più nuclei operativi, caratterizzati dalla polifunzionalità delle attribuzioni.
6. I Comuni assegnati alla classe 1/ A " devono", gli altri Comuni " possono", istituire il servizio di Polizia Municipale in maniera articolata tenendo conto della suddivisione del territorio in circoscrizioni o zone territoriali.
7. La classificazione di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di gestione del servizio in forma associata; la struttura organizzativa, in tal caso, è quella prevista per il maggiore dei Comuni associati.


ARTICOLO 7
(Qualifiche funzionali)
1.
Per il personale addetto a funzioni di polizia municipale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali, articolate in diverse qualifiche in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell' ente.


ARTICOLO 8
(Requisiti per l' ammissione ai concorsi e loro articolazione)
1.
L' assunzione del personale per la Polizia Municipale avviene esclusivamente per concorso.
2. Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti negli organici dei servizi di Polizia Municipale sono richiesti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamento organici dei singoli Enti.
3. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:
- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla cat. B;
- idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da svolgersi presso le strutture della USL competente per territorio.
4. Gli stessi regolamenti possono prevedere, prima dell' espletamento delle prove di esame, il superamento di una prova psico - attitudinale eseguita a cura dell' Istituto di Psicologia dell' Università degli Studi di Bari.
5. I regolamento devono altresì prevedere parità di mansione e di condizione di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.
6. I concorsi devono essere articolati in almeno due prove scritte, di cui una di natura orale.


ARTICOLO 9
(Professionalità degli operatori della Polizia Municipale)
1.
A tutti gli operatori della Polizia Municipale dovrà essere garantita l' acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/ o di specifica qualificazione professionale, di una professionalità finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio.


ARTICOLO 10
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1.
La Regione, nell' ambito delle competenze stabilite dall' art. 6, 2o comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nelle more dell' istituzione della Scuola regionale di Polizia Locale, cura la formazione e l' aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di Polizia Municipale con le modalità previste dalla legge regionale 1/ 1/ 74, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione.
2. L' organizzazione e la gestione della formazione e dell' aggiornamento professionale di cui al comma precedente rientrano nelle competenze del Settore Enti Locali.
3. Le Amministrazioni devono garantire la partecipazione ai corsi di formazione e/ o aggiornamento a tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.
4. Alla fine dei corsi verrà rilasciato:
- per gli operatori in servizio, diploma che costituirà titolo da valutare ai fini dell' avanzamento nella carriera;
- per gli ufficiali e sottoufficiali, attestato che costituirà requisito necessario per la valutazione ai fini dell' avanzamento e progressione nella carriera;
- per i cittadini aspiranti, diploma che costituirà titolo da valutare per la partecipazione agli appositi concorsi banditi dagli Enti locali.
5. Ai sensi della normativa di recepimento degli accordi sindacali, gli Enti possono promuovere e favoriscono forme di intervento per la formazione, l' aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione, la specializzazione professionale e l' arricchimento professionale.


ARTICOLO 11
(Forme associative ed incentivazione
)
1. La Regione Puglia favorisce la collaborazione tra Enti locali attraverso il loro associazionismo per la gestione del servizio di Polizia Municipale, secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati.
2. A tal fine, può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonché l' impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.
3. Tali forme di collaborazione sono incentivate, ai fini del potenziamento di mezzi e strumenti operativi, con le modalità di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61, elevando la percentuale di contribuzione al 100% delle spese effettivamente sostenute, e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 12
(Incentivi allo svolgimento della funzione di Polizia Rurale)
1.
I Comuni, nell' ambito del servizio di Polizia Municipale, possono istituire un Nucleo Operativo di Polizia Rurale.
2. La gestione di tale servizio potrà avvenire in forma singola, associata, secondo norme regolamentari da approvarsi dai competenti organi comunali.
3. Qualora venga istituito il Nucleo di Polizia Rurale, con gestione in forma singola o associata, la Regione provvederà a rimborsare alle Amministrazioni interessate gli oneri documentati derivanti dalle spese di primo impianto e concederà contributi in conto capitale, pari al 100% del costo delle
attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
4. Per gli anni successivi la concessione di contributi sarà assoggettata alla disciplina prevista dalla LR 6.6.80, n. 61.
5. Le incentivazioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che sia comunque presentata, tenuto conto delle esigenze della popolazione rurale, dell' ampiezza e conformazione del territorio, della consistenza delle attività economiche che si svolgono nelle campagne, una relazione tecnico - amministrativa, approvata dagli organi competenti, circa le modalità dello svolgimento del servizio, con un prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.


ARTICOLO 13
(Le divise)
1.
La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall' allegato A della presente legge.
3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l' uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.
4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è disposta dal responsabile del Servizio o dal Comandante del Corpo.


ARTICOLO 14
(Placca e tesserino di riconoscimento)
1.
Gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:
a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 100 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del Comune con la scritta " Polizia Municipale" (segue il nome del Comune stesso) e recante, altresì , il numero di matricola del personale; viene applicata al petto, all' altezza del taschino sinistro dell' uniforme;
b) tesserino di riconoscimento in metallo con foto e scritte a fuoco, delle dimensioni di cm 7 per cm 5, contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta " Polizia Municipale", numero di matricola, grado e dati anagrafici.
Sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio riconoscimento di agente di PS, data di rilascio;
c) nei Comuni ove esistono più Nuclei Operativi, gli operatori indossano sull'avambraccio sinistro un distintivo di specialità , delle dimensioni di cm. 8 di altezza x cm. 5 di larghezza.


ARTICOLO 15
(Gradi e distintivi di grado)

1. Gli addetti alla Polizia Municipale sono distinti per gradi in Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali, operatori di Polizia Municipale, I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico;
vengono determinati, per il Comandante e gli Ufficiali, dalla classe cui sono assegnati i Comuni ai sensi dell' art. 6 della presente legge, per i Sottoufficiali dall' anzianità di servizio avente come riferimento analogico la Legge 22/ 11/ 73, n. 872.
2. Nei comuni di classe 1/ A il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B capoluoghi di provincia il Comandante riveste il grado di Tenente Colonnello;
nei comuni di classe 1/ B non capoluoghi di provincia il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Maggiore;
nei comuni di classe 2a il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di Capitano;
nei comuni di classe 3a e 4a il Comandante della Polizia Municipale riveste il grado di tenente;
il Vice Comandante, ove previsto, riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante;
gli altri Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi inferiori a quello del vice - comandante così come andrà a determinare il regolamento comunale ex art. 7 L. 7/ 3/ 86, n. 65.
3. I singoli distintivi di grado sono costituiti da stelle dorate con sei punte e torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.
4. Il Comandante deve indossare i gradi, con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.
5. Ai sottufficiali vengono attribuiti i seguenti gradi e relativi distintivi:
a) Maresciallo Maggiore: al sottufficiale con 20 anni complessivi di servizio;
b) Maresciallo capo: al sottufficiale con 10 anni complessivi di servizio;
c) Maresciallo ordinario: al sottufficiale di prima nomina e comunque nei primi tre anni di attività di servizio in tale ruolo.
6. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado, per le spalline e da fascetta piatta argentata con barrette equivalenti ai gradi per il berretto.


ARTICOLO 16
(Mezzi operativi)
1.
Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi.
2. Per determinate attività o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada,automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali (carri attrezzati, autobotti, autoscale) o automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia.
3. I Servizi o i Corpi di Polizia Municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime portuali o lacustri.
4. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività .


ARTICOLO 17
(Caratteristiche dei mezzi operativi)
1.
Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell' allegato B della presente legge.


ARTICOLO 18
(Servizi a cavallo)
1.
Presso i Corpi di Polizia Municipale potranno essere istituiti servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all' ambiente ed al tipo di utenza.
2. I cavalli per l' espletamento del servizio potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.


ARTICOLO 19
(Strumenti operativi)
1.
Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Municipale e per l' esecuzione in maniera ottimale degli indirizzi e delle direttive formulate dai capi delle Amministrazioni, tutti i Servizi e/ o Corpi di Polizia Municipale devono essere dotati di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei, il cui aggiornamento e potenziamento è incentivato ai sensi e con le modalità di cui alla LR 6/ 6/ 80, n. 61.
2. Per l' esercizio delle funzioni di protezione civile di cui al precedente art. 2, i Comuni possono richiedere contributi finalizzati all' acquisto di particolari attrezzature necessarie all' attività di previsione, prevenzione e soccorso.
3. La Regione provvederà utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nell' ambito delle risorse destinate alla Protezione civile.


ARTICOLO 20
(Frequenza apparati rice - trasmittenti)
1.
La Regione promuove iniziative per l' assegnazione di frequenze uniformi dei sistemi di collegamento radio della Polizia Municipale per aree omogenee del territorio.


ARTICOLO 21
(Strumenti operativi innovativi)
1.
Gli strumenti operativi innovativi rispetto a quelli normalmente in dotazione e tecnologicamente avanzati devono ottenere parere favorevole della Commissione tecnica prevista al Titolo VI della presente legge per il loro utilizzo sul territorio regionale.


ARTICOLO 22
(Commissione tecnica)
1.
Presso la Regione Puglia è istituita una Commissione tecnica per la Polizia Municipale.
2. Detta Commissione è presieduta dall'Assessore regionale pro - tempore competente per materia o, su delega, dal Dirigente Coordinatore del Settore Enti locali ed è composta: dal Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile o suo delegato; da cinque esperti designati dall' Assessore protempore agli Enti Locali, di cui almeno tre devono essere appartenenti alla categoria dei Comandanti di Corpo della Polizia Municipale della Regione; da tre rappresentanti sindacali esperti in materia di polizia locale designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali degli appartenenti alla Polizia Municipale presenti sul territorio regionale e che siano derivazione di organizzazioni a livello nazionale; dal dirigente dell' Ufficio Polizia Municipale, con funzioni di segretario.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica quanto il Consiglio regionale.
4. Ad essi spettano il gettone di presenza e l' eventuale rimborso delle spese di viaggio ai sensi della LR 12/ 4/ 81, n. 45.
5. La Commissione si riunisce validamente con almeno la metà dei suoi componenti.


ARTICOLO 23
(Compiti della Commissione)
1.
La Commissione tecnica regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
2. In particolare, essa ha il compito di:
- suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia Municipale;
- formulare proposte e suggerire iniziative atte a favorire la uniformità nell' applicazione della normativa in materia di polizia municipale;
- esprimere parere sull' adozione di strumenti operativi tecnologicamente avanzati di cui all' art. 22, nonché sulle eventuali variazioni di cui all' art. 24 della presente legge;
- formulare proposte per la formazione, l' aggiornamento ed il miglioramento professionale degli addetti;
- proporre opportune iniziative per incontri, scambi con le altre realtà nazionali ed europee nell' ambito della Polizia Municipale.
3. la struttura organizzativa regionale con competenza in materia di Polizia Municipale svolge i compiti di supporto tecnico ed amministrativo dell' attività del Comitato.


ARTICOLO 24
(Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi)
1.
Eventuali variazioni della foggia dei capi dell' uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono approvate con legge regionale sentita l' apposita Commissione tecnica regionale.


ARTICOLO 25
(Norma transitoria)
1.
I Comuni adeguano i gradi ed i distintivi di grado, la foggia delle uniformi, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei Titoli IV e V e negli allegati A e B, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 26
(Norma finale)
1.
Le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l' ente locale e gli organi corrispondenti, si applicano anche dagli altri enti locali ex art. 12 L. 7 marzo 1986, n. 65, previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 24 gennaio 1989

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