Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Determinazione del contingente numerico del servizio di Polizia municipale
1. Fermi restando i criteri, di cui all' art. 5 della legge
regionale 30 novembre 1987, n. 58, la dotazione organica di ogni corpo o
servizio di Polizia municipale è stabilita in misura non inferiore ad 1
addetto ogni 1.000 abitanti.
2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto è fissato in misura
non inferiore ad 1 addetto ogni 550 abitanti, mentre per i Comuni di
classe 1A, 1B e 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n.
604 e successive modificazioni, la dotazione organica è costituita in
misura non inferiore ad 1 addetto ogni 800 abitanti.
3. I parametri, di cui ai commi uno e due, si applicano anche in
caso di gestione del servizio in forma associata.
ARTICOLO 2
Personale stagionale
1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i
Comuni possono procedere all' assunzione temporanea di personale in
conformità con la normativa vigente in materia.
2. I Comuni stabiliscono i periodi nei quali si può procedere all'
assunzione del personale stagionale.
ARTICOLO 3
Funzioni di studio in materia di Polizia locale
1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi
di Polizia locale, svolge e favorisce iniziative specifiche, studi,
ricerche, convegni, seminari in materia.
ARTICOLO 4
Uniforme e segni distintivi
1. Le attività di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.
2. L' uniforme degli addetti di Polizia municipale è stabilita,
dall' Allegato A della presente legge, sia nella dotazione che nel modello
e nel colore previsto per ciascuno capo.
3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile
del servizio per il personale può essere dispensato dall' indossare l'
uniforme, quando ne ricorrono motivi di impegno tecnico operativi.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto
alla Polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti
dall' Allegato B della presente legge.
5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio
da apporre al copricapo.
6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con
conoscenza di una o più lingue straniere, accertata previa prova orale d'
esame da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione d' esperti, portano
sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui
conoscono la lingua. Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4x1, 5.
7. E' vietato variare la foggia dell' uniforme, nonché l' uso di
elementi ornamentali, in modo da alterare l' assetto formale della stessa.
8. I comuni possono adottare divise di rappresentanza.
ARTICOLO 5
Mezzi operativi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla Polizia
municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori
stabiliti nell' Allegato C della presente legge.
2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale sono muniti
di sirena e monoblocco contenente altoparlante e dispositivo lampeggiante
a luce blu.
3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono muniti di
sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura atta ad assicurare
una efficiente operatività .
ARTICOLO 6
Placca e tesserino di riconoscimento
1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e
tesserino personale di riconoscimento.
2. La placca di riconoscimento, che contiene la denominazione dell'
Ente di appartenenza ed il numero personale di matricola, ha le dimensioni
e la forma stabilita nell' Allegato D della presente legge.
3. La placca va applicata al petto, all' altezza del taschino
sinistro dell' uniforme.
4. Il tesserino plastificato di riconoscimento, del formato di cm.
10x6, contiene, oltre alla foto ed ai dati anagrafici, le seguenti
indicazioni:
1) la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria;
2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di
Pubblica sicurezza;
3) il gruppo sanguigno;
4) il numero di matricola dell' arma in eventuale dotazione.
5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle
stabilite nell' Allegato E della presente legge.
6. Il tesserino è portato sempre con sé dagli operatori, sia in
uniforme che in abito civile.
7. Il documento ha validità di cinque anni, salvo eventuali
motivate limitazioni, ed è restituito all' Amministrazione Comunale di
appartenenza all' atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.
ARTICOLO 7
Variazioni alle uniformi, agli strumenti ed ai mezzi operativi
1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell' uniforme, dei
distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge,
resesi necessarie a causa di esigenze sopravvenute, sono approvate con
legge regionale, sentita l' apposita Commissione tecnica regionale, di cui
all' art. 16 della LR n. 58/ 87.
ARTICOLO 8
Servizio a cavallo
1. Per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici
e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di Polizia
municipale a cavallo, se tale forma di vigilanza risulta, in relazione
all' ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed adeguata.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa
fronte con le somme iscritte nei capp. 2391 e 2394 del bilancio di
previsione per l' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le
seguenti denominazioni:
cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle funzioni di Polizia
locale( LR n. 58/ 87);
OMISSIS
2. La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con
legge di approvazione dei relativi bilanci.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1. I Comuni adeguano, entro due anni dall' entrata in vigore della
presente legge, la foggia delle uniformi a quanto stabilito negli articoli
precedenti.
2. Per il distintivi di grado, la placca ed il tesserino di
riconoscimento l' adeguamento si compie entro un anno dall' entrata in
vigore della presente legge.
Allegato A - Uniformi - Capo di vestiario ed accessori
(omissis)
Allegato B - Segni distintivi del grado
(omissis)
Allegato C - Contrassegni ed accessori dei mezzi
di trasporto
(omissis)
Allegato D - Placca
(omissis)
Allegato E - Tessera di riconoscimento
(omissis)
Gli allegati A, B, C, D, E, sono stati allegati al testo di legge
approvato dal Consiglio il 16 luglio 1991 e non sono stati modificati nel
nuovo testo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
<< Bollettino Ufficiale >> della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 dicembre 1991
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