REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 29-10-1988
Norme in materia di Polizia Locale.

 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge


ARTICOLO 1
Funzioni di polizia locale
1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione attraverso appositi servizi.


ARTICOLO 2
Gestione associata

1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli enti locali volte a esercitare in forma associata le funzioni di polizia locale secondo criteri di economicità ed efficienza. Possono allo scopo essere istituiti consorzi o altre forme associative consentite dalle leggi.
2. A tal fine concede contributi in conto capitale sulle spese per gli investimenti previsti nei piani relativi all' esercizio in comune delle attività di polizia locale. Detti contributi sono concessi dalla giunta regionale sulla base dei piani presentati entro il 30 giugno di ogni anno dagli enti interessati, previa acquisizione del parere del comitato di cui al successivo articolo 15 e sentita la commissione consiliare competente.


ARTICOLO 3
Collaborazione tra enti locali

1. La Regione incentiva, secondo le modalità previste dal comma 2 del precedente articolo 2, intese fra gli enti locali per collaborare nella gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale, relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.
2. A tal fine possono prevedersi strutture organizzative, mezzi e strumenti operativi comuni, nonché l' impiego del personale su tutto il territorio interessato.


ARTICOLO 4
Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale

1. Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro i limiti territoriali dell' ente di appartenenza o degli enti associati e nell' ambito delle rispettive competenze, provvedono a:
a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l' edilizia, l' urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, la
vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittica e venatoria, la tutela ambientale;
b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d' intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle autorità competenti;
e) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l' espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativa attribuite agli enti locali dal DPR 616/
1977;
g) esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere, nell' ambito delle proprie attribuzioni, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 7 marzo 1986, nº 65;
h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
i) svolgere gli altri compiti demandati dal regolamento di cui al successivo articolo 11.


ARTICOLO 5
Svolgimento dell' attività sul territorio

1. Le attività di polizia vengono svolte in una uniforme che non si confonda con quella delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l' espletamento delle funzioni, previa autorizzazione dei superiori gerarchici.
2. Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.
3. I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell' organizzazione di appartenenza.


ARTICOLO 6
Istituzione del servizio

1. Per l' esercizio delle attività di polizia locale i comuni istituiscono un apposito servizio di polizia municipale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle suddette attività in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio - economiche dell' area servita.


ARTICOLO 7
Determinazione del contingente numerico del servizio di polizia municipale

1. La dotazione organica del servizio di polizia municipale prevede di norma almeno 1 addetto per ogni 1.000 abitanti.
2. Il numero degli operatori non può comunque essere inferiore a 2.
3. Nei comuni di classe 1aA, 1aB e 2a di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, la dotazione organica è di norma costituita da 1 addetto per ogni 700 abitanti e non può comunque essere inferiore a 1 addetto per ogni 1.000 abitanti.
4. I comuni, singoli o associati, nei quali i compiti di polizia municipale sono svolti da almeno 7 operatori, possono provvedere all' istituzione del corpo di polizia municipale.
5. Ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante.


ARTICOLO 8
Articolazione sul territorio

1. Nei comuni appartenenti alle classi 1aA e 1aB l' organizzazione del servizio di polizia municipale può essere articolata sul territorio.


ARTICOLO 9
Dipendenza dei servizi di polizia municipale

1. La polizia municipale è alle dirette dipendenze del sindaco o dell' assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. Il responsabile del servizio di polizia municipale risponde direttamente al sindaco dell' addestramento, della disciplina e dell' impiego tecnico - operativo degli addetti.
3. Nel caso di gestione associata, il relativo atto costitutivo disciplina l' adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di polizia municipale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è altresì responsabile della disciplina e dell' addestramento del personale.
4. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all' autorità del sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.


ARTICOLO 10
Divise e attrezzature
1. I distintivi da apporre sulle divise recano lo stemma e la denominazione dell' ente di appartenenza, nonché il numero personale di matricola.
2. I modelli, i colori e le altre caratteristiche delle divise e dei distintivi di grado sono stabili, in modo uniforme per tutto il territorio regionale, con legge regionale, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 14.
3. Gli automezzi e motomezzi in uso presso i servizi ed i corpi di polizia municipale devono recare lo stemma e la denominazione del comune di appartenenza, nonché la scritta " polizia municipale".
4. Sempre con legge regionale sono determinati le caratteristiche tecnico - formali dei mezzi e i relativi segni di identificazione.


ARTICOLO 11
Regolamento comunale

1. L' ordinamento, l' organizzazione, la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le attività del personale di polizia municipale sono disciplinati dal regolamento comunale in conformità alle norme ed ai principi stabiliti dalle leggi 29 marzo 1983, n. 93 e 7 marzo 1986, n. 65, dagli accordi collettivi nazionali di lavoro della categoria, nonché dalla presente legge.



ARTICOLO 12
Norme per le assunzioni
1. Le assunzioni del personale di polizia locale avvengono esclusivamente per pubblico concorso.
2. La Regione, a domanda, concede agli enti locali interessati contributi per la realizzazioni di iniziative di informazione propedeutiche alla partecipazione al concorso stesso.
3. La Regione promuove, in accordo con gli enti locali interessati, corsi di prima formazione obbligatori per tutti i vincitori di concorso.


ARTICOLO 13
Formazione professionale

1. In attesa dell' istituzione di una scuola per la formazione dei quadri degli enti locali, la Regione
promuove ed attua annualmente i corsi di cui al comma 3 del precedente articolo 12 e i corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione degli appartenenti alla polizia locale.
2. Alla fine dei corsi, a seguito di esame finale, verrà rilasciato apposito attestato che costituirà , ad ogni effetto, titolo di servizio.
3. I programmi e le modalità organizzative dei corsi sono deliberati dalla giunta regionale su proposta del comitato tecnico di cui al successivo articolo 15 e tenuto conto delle specifiche esigenze degli enti locali interessati.


ARTICOLO 14
Comitato tecnico

1. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge viene costituito il comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale.
2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica quanto il consiglio regionale ed è composto:
a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
b) da tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM;
c) da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti degli enti locali;
d) da sei esperti di cui due designati dalle associazioni dei comandanti e quattro da quelle maggiormente rappresentative dei vigili urbani aventi sede nella regione.
3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente di ente locale con la qualifica funzionale non inferiore alla VIII.
4. Ai componenti del comitato estranei alla amministrazione regionale sono corrisposte le competenze economiche previste dalla LR 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.


ARTICOLO 15
Compiti del comitato

1. Il comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.
2. In particolare esso formula alla giunta regionale proposte relative:
a) alle caratteristiche dei servizi di polizia locale;
b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;
c) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale; a tale fine esprime pareri sul riparto dei contributi previsti agli articoli
2 e 3;
d) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenee quanto ai contenuti tecnico - culturali;
e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma,
ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
f) all' aggiornamento del personale di polizia locale ed esprime, in particolare, parere sulle attività programmate dalla giunta di cui all' articolo 13;
g) ai problemi attinenti le attività di polizia locale.
3. La giunta assicura il supporto tecnico e amministrativo necessario allo svolgimento dell' attività necessario allo svolgimento dell' attività del comitato.


ARTICOLO 16
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle province ed agli enti locali diversi dai comuni, ove compatibili con le norme vigenti in materia e previa istituzione o adeguamento dei rispettivi regolamenti.


ARTICOLO 17
Disposizioni di attuazione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni singoli o associati
provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché ad adottare le norme regolamentari concernenti il personale di polizia municipale.
2. I comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e dei distintivi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2 dell' articolo 10.


ARTICOLO 18
Disposizione transitoria

1. In attesa della promozione dei corsi di riqualificazione previsti dal precedente articolo 13, l' accesso ai posti di istruttore di vigilanza, istituiti ai sensi del sesto comma dell' articolo 21 del DPR 13 maggio 1987, n. 268, potranno essere svolti, a livello comprensoriale, dai comuni interessati. La giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, stabilisce localizzazioni, modalità e criteri di organizzazione dei corsi suddetti.


ARTICOLO 19
Disposizioni finanziarie

1. Per l' applicazione della presente legge sono autorizzate, per l' anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi in conto capitale nelle spese di investimento previste nei piani relativi all' esercizio in forma associata delle attività di polizia locale, lire 80 milioni;
b) per la concessione dei contributi agli enti locali per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione ai concorsi, lire 40 milioni;
c) per lo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione professionale, lire 80 milioni.
2. L' entità della spesa, per ciascuno degli anni successivi, sarà stabilita con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede:
a) per l' anno 1988, pari a lire 200 milioni, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all' uopo utilizzando, quanto a lire 100 milioni l' apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell' elenco n. 1 e quanto a lire 100 milioni quota parte dell' accantonamento denominato " Contributi nelle spese di gestione del Consorzio degli istituti autonomi per le case popolari delle Marche" di cui alla partita 3 dello stesso elenco n. 1;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per le finalità di cui al comma 1 sono iscritte:
a) per l' anno 1988, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e le contro indicate dotazioni di competenza e di cassa:
a1) capitolo 1910101 " Contributi agli enti locali per iniziative di informazione propedeutica alla
partecipazione di concorsi", lire 40 milioni;
OMISSIS
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 29 ottobre 1988

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