IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL
TERMINE DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:
ARTICOLO 1
Funzioni di polizia locale
1. La presente legge disciplina l' esercizio delle funzioni di polizia
locale attribuite o delegate dalle Leggi dello Stato e della Regione ai
comuni, alle province e alle comunità montane, ferme restando le funzioni
di polizia demandate in via esclusiva ad organi dello Stato e della
Regione.
2. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività
di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui
vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti:
la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di
provvedimenti amministrativi; le attività di accertamento a fini
anagrafici e tributari; il servizio di vigilanza e scorta relativo alle
funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in
caso di pubbliche calamità e privati infortuni.
3. Al Sindaco, al Presidente della Provincia ed al Presidente della
Comunità montana competono, in qualità di autorità di polizia locale,
le funzioni di indirizzo e di direttiva in materia, nonché di vigilanza
sullo svolgimento del servizio.
4. Le disposizioni della presente Legge non si applicano ai dipendenti
delle USSL che svolgono funzioni di vigilanza e di ispezione in materia d'
igiene pubblica e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 2
Coordinamento dell' attività di polizia locale
1. Ove si renda necessario coordinare l' impiego delle forze di polizia
dipendenti dagli enti locali di cui al primo comma dell' articolo
precedente con le forze di polizia dello Stato ovvero con i corpi o con le
organizzazioni della protezione civile, l' autorità di polizia locale,
sulla base di opportune intese, impartisce, mediante il comandante del
corpo di polizia locale, le direttive del caso ai propri dipendenti; il
comandante determina le modalità operative nel rispetto delle direttive
impartite dall' autorità suddetta.
ARTICOLO 3
Collaborazione fra gli enti locali
1. Gli enti locali possono esercitare le attività di cui alla presente
Legge anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire
intese per la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi
operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. I comuni appartenenti a comunità montane istituite ai sensi della
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della LR 19 luglio 1982, n. 43 possono
affidare alla comunità montana medesima l' esercizio del servizio di
polizia locale.
3. Il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere le
proprie funzioni presso altra amministrazione locale per soddisfare
esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell'
autorità locale dell' amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza
dall' ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e
previdenziali; gli enti interessati, anche mediante apposite convenzioni,
possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
4. L' utilizzazione temporanea ed i comandi di cui ai precedenti primo e
terzo comma sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove
esistenti, stipulati in materia tra gli enti interessati e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 4
Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale
1. Gli enti locali, nel definire i propri organici, prevedono specifiche
dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai corpi di polizia
locale, nei limiti posti dalla legislazione vigente o con riferimento ai
parametri stabiliti dal Consiglio regionale.
2. I parametri e le dotazioni organiche di cui al comma precedente sono
stabiliti tenendo presente il numero degli abitanti e le dimensioni del
territorio servito, la distribuzione della popolazione sul territorio, l'
indice di motorizzazione, l' importanza turistica della località, nonché
ogni altro influente elemento relativo alle caratteristiche urbanistiche e
socio - economiche dell' area servita.
ARTICOLO 5
Qualifiche funzionali e figure professionali del personale di polizia
locale
1. Per il personale addetto esclusivamente a funzioni di polizia locale
sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 29 marzo 1983, n.
93 e dei relativi accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure
professionali, rispettivamente, per agenti, sottufficiali ed ufficiali di
polizia locale, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali
in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell'
ente.
ARTICOLO 6
Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la
nomina in ruolo
1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente
di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione
agli stessi sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui all' art.
24 del DPR 25 giugno 1983, n. 347, dai regolamenti degli enti locali,
nonché dalle norme della presente Legge e dalle disposizioni attuative
emanate dal Consiglio regionale.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso di requisiti di idoneità
psico - fisica, da accertarsi secondo parametri stabiliti dal Consiglio
regionale, che definirà altresì le modalità di accertamento mediante
visita medica da svolgersi dalla USSL competente per territorio.
ARTICOLO 7
Concorsi per posti d' ufficiale, sottufficiale ed agente
1. Per l' ammissione ai concorsi per posti d' ufficiale è richiesto il
diploma di laurea, nonché il possesso di requisiti previsti dall' art.
24, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347,
in relazione all' articolazione delle figure professionali su diverse
qualifiche funzionali previste dal precedente artº 5.
2. Per l' ammissione ai concorsi per posti di sottufficiale è richiesto
il diploma di scuola media superiore ed un periodo di servizio di almeno
tre anni quale agente di polizia locale; tale periodo è aumentato a dieci
anni per i candidati in possesso di diploma di scuola media inferiore.
3. Fermi restando i requisiti previsti dai commi precedenti, il 50% dei
posti messi a concorso è riservato, a norma dell' art. 24, terzo comma,
del DPR 25 giugno 1983, n. 347, al personale in servizio presso l' ente
che ha bandito il concorso.
ARTICOLO 8
Nomina in ruolo
1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale ed
agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova, di cui all' art. 25
del DPR 25 giugno 1983, nº 347, specifici corsi di formazione di base per
gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali
da svolgersi a norma del successivo art. 9.
2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio di cui al quinto e sesto
comma dell' art. 25 del DPR 25 giugno 1983, n. 347, è espresso tenendo
conto anche dell' esito dei corsi di cui al comma precedente.
3. Durante il periodo di prova il personale vincitore del concorso per
posti di agente non può essere utilizzato in servizio esterno con
funzioni di agente fino alla nomina in ruolo, fatta salva l' attività
pratica inerente all' effettuazione dei corsi di cui al precedente primo
comma.
ARTICOLO 9
Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale
1. L' Istituto regionale lombardo di formazione per l' amministrazione
pubblica( IREF) nell' ambito delle proprie competenze definite dall' art.
2 e seguenti della LR 5 settembre 1981, n. 59 progetta ed attua corsi di
cui al precedente articolo 8, primo comma, tenuto conto dei vigenti
accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti
pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le
associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti
esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto
alla polizia locale.
2. L' IREF attua altresì corsi di aggiornamento professionale per gli
addetti alla polizia locale.
3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove finali dei corsi
previsti dal precedente art. 8, primo comma, e dai commi precedenti,
nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono
determinati dal Consiglio regionale.
4. Gli enti locali possono avvalersi dei corsi di cui ai precedenti primo
e secondo comma.
5. Al fine di contribuire all' onere gravante sugli enti locali per la
formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la
Regione Lombardia stipula con l' IREF una convenzione annuale o
pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di
formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale di
cui al precedente art. 8 ed al secondo comma del presente articolo.
6. Il volume delle iniziative formative previste nella convenzione è
contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali approvati con provvedimento
deliberativo della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del
bilancio della Regione.
7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale
tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della
domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell' IREF.
8. L' attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un
programma annuale definito dall' IREF, il cui contenuto è comprensivo:
a) dell' analisi dei fabbisogni;
b) della progettazione generale degli interventi;
c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell' anno di
attività ed eventualmente decentrati in sedi periferiche.
ARTICOLO 10
Disposizioni regionali di attuazione
1. Ai fini dell' attuazione della presente legge, fermo restando quanto
previsto dai precedenti artt. 4, primo comma, 6, secondo comma e 9, terzo
comma, il Consiglio regionale determina:
a) gli indirizzi per individuare della dotazione tecnica dei servizi,
inerente, in particolare ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale
radio operativa ed agli strumenti di rilevazione e accertamento;
b) al fine di acquisire elementi per l' esercizio da parte della Regione
dei poteri di cui all' art. 6 della Legge quadro nazionale 7 marzo 1986,
n. 65, la Giunta Regionale è autorizzata ad indire un concorso a premi
per determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti alla Polizia locale nei Comuni della
Regione;
c) la statura minima richiesta per la partecipazione ai corsi di cui alla
presente Legge.
ARTICOLO 11
Consulta regionale per la polizia locale
1. E' istituita, ai sensi dell' art. 41 della LR 1 agosto 1979, n. 42, la
consulta regionale per la polizia locale.
2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto su conforme deliberazione della Giunta, ed è composta da:
a) l' assessore competente in materia di enti locali che lo presiede, o
suo delegato;
b) sei esperti in materia di polizia locale, di cui tre scelti tra i
comandanti di polizia municipale della Lombardia;
c) il Presidente dell' IREF o un suo delegato;
d) tre rappresentanti degli enti locali designati, rispettivamente, da
ANCI, UPI ed UNCEM;
e) tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La consulta collabora con la Giunta regionale ai fini della
elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la polizia locale, con
particolare riferimento alle misure atte a migliorare l' efficienza dei
relativi servizi.
ARTICOLO 12
Regolamenti di polizia locale
1. Entro un anno dall' esaurimento degli adempimenti demandati al
Consiglio regionale dalla presente Legge, le province e le comunità
montane adottano le disposizioni regolamentari di rispettiva competenza.
2. I comuni adeguano i regolamenti in vigore entro il termine di cui al
comma precedente.
3. Decorsi inutilmente i termini suindicati il comitato regionale di
controllo e le sue sezioni diffidano gli enti interessati ad adempiere
entro i successivi 180 giorni; persistendo l' inerzia, il comitato di
controllo e le sezioni nominano ai sensi dell' art. 7 della LR 8 febbraio
1982, n. 12, un commissario che provvede all' emanazione dei relativi
atti.
ARTICOLO 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal precedente art. 9, quinto,
sesto e settimo comma, si provvederà con successivo provvedimento
legislativo.
2. Agli oneri derivanti dall' applicazione del precedente art. 11 si
provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322
<< Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e
Commissioni, compresi i gettoni di presenza le indennità di missione ed i
rimborsi spese >> iscritto nello stato di previsione delle spese del
bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e successivi.
La presente Legge Regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
Legge della Regione Lombarda.
Milano, 17 maggio 1985
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