REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 17-05-1985
Norme in materia di polizia locale.

MODIFICATA CON
LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 29-08-1988
LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 21-12-1995

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:


ARTICOLO 1
Funzioni di polizia locale

1. La presente legge disciplina l' esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite o delegate dalle Leggi dello Stato e della Regione ai comuni, alle province e alle comunità montane, ferme restando le funzioni di polizia demandate in via esclusiva ad organi dello Stato e della Regione.
2. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi; le attività di accertamento a fini anagrafici e tributari; il servizio di vigilanza e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni.
3. Al Sindaco, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Comunità montana competono, in qualità di autorità di polizia locale, le funzioni di indirizzo e di direttiva in materia, nonché di vigilanza sullo svolgimento del servizio.
4. Le disposizioni della presente Legge non si applicano ai dipendenti delle USSL che svolgono funzioni di vigilanza e di ispezione in materia d' igiene pubblica e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.


ARTICOLO 2
Coordinamento dell' attività di polizia locale

1. Ove si renda necessario coordinare l' impiego delle forze di polizia dipendenti dagli enti locali di cui al primo comma dell' articolo precedente con le forze di polizia dello Stato ovvero con i corpi o con le organizzazioni della protezione civile, l' autorità di polizia locale, sulla base di opportune intese, impartisce, mediante il comandante del corpo di polizia locale, le direttive del caso ai propri dipendenti; il comandante determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dall' autorità suddetta.


ARTICOLO 3
Collaborazione fra gli enti locali

1. Gli enti locali possono esercitare le attività di cui alla presente Legge anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. I comuni appartenenti a comunità montane istituite ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della LR 19 luglio 1982, n. 43 possono affidare alla comunità montana medesima l' esercizio del servizio di polizia locale.
3. Il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione locale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell' autorità locale dell' amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza dall' ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; gli enti interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
4. L' utilizzazione temporanea ed i comandi di cui ai precedenti primo e terzo comma sono effettuati nel rispetto degli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati in materia tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.


ARTICOLO 4
Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale

1. Gli enti locali, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai corpi di polizia locale, nei limiti posti dalla legislazione vigente o con riferimento ai parametri stabiliti dal Consiglio regionale.
2. I parametri e le dotazioni organiche di cui al comma precedente sono stabiliti tenendo presente il numero degli abitanti e le dimensioni del territorio servito, la distribuzione della popolazione sul territorio, l' indice di motorizzazione, l' importanza turistica della località, nonché ogni altro influente elemento relativo alle caratteristiche urbanistiche e socio - economiche dell' area servita.


ARTICOLO 5
Qualifiche funzionali e figure professionali del personale di polizia locale

1. Per il personale addetto esclusivamente a funzioni di polizia locale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei relativi accordi sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali, rispettivamente, per agenti, sottufficiali ed ufficiali di polizia locale, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali in relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell' ente.


ARTICOLO 6
Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui all' art. 24 del DPR 25 giugno 1983, n. 347, dai regolamenti degli enti locali, nonché dalle norme della presente Legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio regionale.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico - fisica, da accertarsi secondo parametri stabiliti dal Consiglio regionale, che definirà altresì le modalità di accertamento mediante visita medica da svolgersi dalla USSL competente per territorio.


ARTICOLO 7
Concorsi per posti d' ufficiale, sottufficiale ed agente

1. Per l' ammissione ai concorsi per posti d' ufficiale è richiesto il diploma di laurea, nonché il possesso di requisiti previsti dall' art. 24, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347, in relazione all' articolazione delle figure professionali su diverse qualifiche funzionali previste dal precedente artº 5.
2. Per l' ammissione ai concorsi per posti di sottufficiale è richiesto il diploma di scuola media superiore ed un periodo di servizio di almeno tre anni quale agente di polizia locale; tale periodo è aumentato a dieci anni per i candidati in possesso di diploma di scuola media inferiore.
3. Fermi restando i requisiti previsti dai commi precedenti, il 50% dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell' art. 24, terzo comma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347, al personale in servizio presso l' ente che ha bandito il concorso.


ARTICOLO 8
Nomina in ruolo

1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale ed agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova, di cui all' art. 25 del DPR 25 giugno 1983, nº 347, specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali da svolgersi a norma del successivo art. 9.
2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio di cui al quinto e sesto comma dell' art. 25 del DPR 25 giugno 1983, n. 347, è espresso tenendo conto anche dell' esito dei corsi di cui al comma precedente.
3. Durante il periodo di prova il personale vincitore del concorso per posti di agente non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente fino alla nomina in ruolo, fatta salva l' attività pratica inerente all' effettuazione dei corsi di cui al precedente primo comma.


ARTICOLO 9
Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale

1. L' Istituto regionale lombardo di formazione per l' amministrazione pubblica( IREF) nell' ambito delle proprie competenze definite dall' art. 2 e seguenti della LR 5 settembre 1981, n. 59 progetta ed attua corsi di cui al precedente articolo 8, primo comma, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.
2. L' IREF attua altresì corsi di aggiornamento professionale per gli addetti alla polizia locale.
3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove finali dei corsi previsti dal precedente art. 8, primo comma, e dai commi precedenti, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono determinati dal Consiglio regionale.
4. Gli enti locali possono avvalersi dei corsi di cui ai precedenti primo e secondo comma.
5. Al fine di contribuire all' onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione Lombardia stipula con l' IREF una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale di cui al precedente art. 8 ed al secondo comma del presente articolo.
6. Il volume delle iniziative formative previste nella convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali approvati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.
7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell' IREF.
8. L' attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale definito dall' IREF, il cui contenuto è comprensivo:
a) dell' analisi dei fabbisogni;
b) della progettazione generale degli interventi;
c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell' anno di attività ed eventualmente decentrati in sedi periferiche.


ARTICOLO 10
Disposizioni regionali di attuazione

1. Ai fini dell' attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 4, primo comma, 6, secondo comma e 9, terzo comma, il Consiglio regionale determina:
a) gli indirizzi per individuare della dotazione tecnica dei servizi, inerente, in particolare ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale radio operativa ed agli strumenti di rilevazione e accertamento;
b) al fine di acquisire elementi per l' esercizio da parte della Regione dei poteri di cui all' art. 6 della Legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65, la Giunta Regionale è autorizzata ad indire un concorso a premi per determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti alla Polizia locale nei Comuni della Regione;
c) la statura minima richiesta per la partecipazione ai corsi di cui alla presente Legge.


ARTICOLO 11
Consulta regionale per la polizia locale

1. E' istituita, ai sensi dell' art. 41 della LR 1 agosto 1979, n. 42, la consulta regionale per la polizia locale.
2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto su conforme deliberazione della Giunta, ed è composta da:
a) l' assessore competente in materia di enti locali che lo presiede, o suo delegato;
b) sei esperti in materia di polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti di polizia municipale della Lombardia;
c) il Presidente dell' IREF o un suo delegato;
d) tre rappresentanti degli enti locali designati, rispettivamente, da ANCI, UPI ed UNCEM;
e) tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La consulta collabora con la Giunta regionale ai fini della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti la polizia locale, con particolare riferimento alle misure atte a migliorare l' efficienza dei relativi servizi.


ARTICOLO 12
Regolamenti di polizia locale

1. Entro un anno dall' esaurimento degli adempimenti demandati al Consiglio regionale dalla presente Legge, le province e le comunità montane adottano le disposizioni regolamentari di rispettiva competenza.
2. I comuni adeguano i regolamenti in vigore entro il termine di cui al comma precedente.
3. Decorsi inutilmente i termini suindicati il comitato regionale di controllo e le sue sezioni diffidano gli enti interessati ad adempiere entro i successivi 180 giorni; persistendo l' inerzia, il comitato di controllo e le sezioni nominano ai sensi dell' art. 7 della LR 8 febbraio 1982, n. 12, un commissario che provvede all' emanazione dei relativi atti.


ARTICOLO 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal precedente art. 9, quinto, sesto e settimo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
2. Agli oneri derivanti dall' applicazione del precedente art. 11 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 << Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza le indennità di missione ed i rimborsi spese >> iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e successivi.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.
Milano, 17 maggio 1985

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