Il Consiglio Regionale ha
approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Norme generali
1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 7
marzo 1986 n. 65, con la presente legge detta norme sull' ordinamento e
sull' organizzazione dei Servizi e dei Corpi di Polizia Municipale, al
fine di assicurare su tutto il territorio regionale, un uniforme ed
efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale.
2. A tal scopo tutti i Comuni, singoli o Associati, possono istituire il
Servizio di Polizia Municipale. I Comuni, nei quali il servizio viene
svolto da almeno 7 unità , istituiscono il Corpo di Polizia Municipale in
forma individuale o associata.
ARTICOLO 2
Responsabilità e coordinamento dell' attività di Polizia locale
1. Il Sindaco e l' Assessore da lui delegato impartisce al Comandante del
Corpo o responsabile del servizio, le direttive per lo svolgimento delle
funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni.
2. Il Comandante del corpo o responsabile del servizio di Polizia
Municipale, determina le modalità operative di competenza del corpo o
servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative ed operative
nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui al
successivo articolo 6 ed è responsabile verso il Sindaco dell'
addestramento, della disciplina, dell' impiego tecnico - operativo del
personale appartenente al corpo.
3. Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale e
quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale di Polizia Giudiziaria,
previste dalla legge, restano escluse dalla delega all' assessore.
4. In caso di gestione in forma associata del servizio o del corpo di
Polizia Municipale, le direttive sono impartite dal legale rappresentante
dei Comuni associati il quale, nel rispetto delle competenze e delle
responsabilità non derogabili attributi della legge al Sindaco
presiederà ai soli compiti organizzativi e strumentali all' esercizio
delle funzioni di Polizia locale di cui pur sempre rimangono titolari i
Comuni.
ARTICOLO 3
Finalità e compiti
1. Agli appartenenti al Servizio o al Corpo di Polizia Municipale compete
l' espletamento di tutte quelle attività di Polizia locale che si
svolgono nell' ambito del territorio comunale, secondo le proprie
attribuzioni, nei limiti e nelle forme previsti alla legge.
2. In particolare compete loro di:
a) prevenire e reprimere le infrazioni in materia di Polizia locale;
b) vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali, nonché
delle ordinanze, dei provvedimenti amministrativi e dei regolamenti la cui
esecuzione è demandata alla competenza della Polizia Municipale;
c) assumere o dare informazioni agli organi competenti, operare ricerche
ed accertamenti connessi con i compiti di istituto e relativi ai servizi
comunali;
d) operare una sorveglianza costante sul territorio e sul patrimonio
comunale e pubblico;
e) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'
espletamento di tutte le attività ed i compiti istituzionali dell' Ente
di appartenenza;
f) prestare la propria opera di assistenza e soccorso ai cittadini
bisognosi ed in casi di pubbliche calamità e disastri;
g) adempiere, inoltre, alle incombenze di Polizia Amministrativa prevista
dal DPR 24- 7- 1977 n. 616.
ARTICOLO 4
Protezione Civile
1. Il Sindaco o l' Assessore delegato coordina nell' ambito del territorio
comunale, o in caso di calamità , il personale preposto ai servizi di
Polizia Municipale, assicura l' immediato intervento ed i collegamenti con
gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti
regionali.
2. Il Sindaco, attraverso i suoi organi, assicura la efficienza operativa
dei mezzi e degli strumenti in carico alla Polizia Municipale e garantisce
l' aggiornamento professionale per gli operatori addetti nonché una
disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.
ARTICOLO 5
Altre funzioni
1. Nell' ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti al
servizio o al corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni
ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge
7- 3- 86 n. 65. Esercitano altresì , quelle di Polizia Stradale ai sensi
dell' articolo 137 del TU delle norme sulla circolazione stradale
approvato con DPR 15- 6- 59 n. 393, nonché le funzioni di polizia
giudiziaria, rivestendo la qualifica di agente oppure di ufficiale di
Polizia Giudiziaria, riferita, quest' ultima, ai responsabili del Servizio
o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti dei
compiti a cui ciascuno è destinato e secondo le proprie attribuzioni ai
sensi dell' articolo 57 del Codice di procedura penale.
ARTICOLO 6
Regolamento comunale
1. I Comuni singoli o associati, che a norma dell' articolo 1 della
presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di Polizia Municipale
in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, previa
contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispongono i relativi
regolamenti entro 180 giorni dall' entrata in vigore dalla presente legge.
2. I regolanti, muniti dell' approvazione del CORECO, dovranno essere
inviati all' Assessorato regionale agli Enti Locali che provvederà alla
relativa pubblicazione, mediante apposito decreto del Presidente della
Giunta regionale sul Bollettino della Regione Calabria e comunicati al
Commissario di governo.
ARTICOLO 7
Criteri ed indirizzi per la determinazione del contingente numerico
1. I Comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti
al servizio o al Corpo di Polizia Municipale, terranno conto dei seguenti
elementi:
a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;
b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni,
collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del
traffico;
d) aree di insediamento industriale, dell' edilizia, commerciale e
turistico;
e) quantità dei servizi;
f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economico di
particolare significato per la specificità del territorio stesso;
g) complessità del servizio;
h) la dotazione organica della Polizia Municipale dovrà prevedere, di
norma, un addetto ogni 700 abitanti.
2. Il numero degli operatori (Vigili) non può , comunque, essere
inferiore a due.
ARTICOLO 8
Scuola regionale di Polizia Municipale
1. La Regione Calabria, nell' ambito delle specifiche competenze previste
all' art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65, organizza e finanza la scuola
per l' addestramento e la formazione del personale di Polizia Municipale e
la partecipazione alla stessa del relativo personale.
2. L' attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun
lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali
necessarie all' assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli
nell' ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi
di riordinamento istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.
3. Le norme per il funzionamento dei corsi, dei programmi, delle docenze e
della struttura didattico - operativa, verranno stabilite con apposito
regolamento di attuazione della presente legge, che sarà approvato con
deliberazione di Giunta e pubblicato sul Bollettino regionale, con decreto
del Presidente della Regione, su proposta del Comitato Consultivo di cui
al successivo articolo 12.
4. La scuola regionale di Polizia Municipale, che dovrà essere istituita
entro 6o giorni dall' entrata in vigore della presente legge, si avvarrà
, per i corsi di istruzione e aggiornamento anche di Atenei Universitari e
di strutture scolastiche specializzate di Enti Pubblici o privati,
mediante apposita convenzione.
5. I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale sono
obbligatori per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale. Gli
operatori nuovi assunti dovranno partecipare al corso teorico - pratico
che avrà durata non inferiore a mesi 6, durante il quale non potranno
essere impiegati in servizi di alcun genere se non ad unico scopo di
addestramento.
6. Tali corsi si concludono con prova di accertamento dell' arricchimento
culturale e professionale dei partecipanti che costituiscono ad ogni
effetto titolo di servizio.
ARTICOLO 9
Obbligo iscrizione tiro a segno
1. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale che rivestono
la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono tenuti, a norma della
legge 28 maggio 1981, n. 286 ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno
nazionale ed ogni anno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni
regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati, in conformità
alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4o del Decreto del
Ministero dell' Interno n. 145 del 4 marzo 1987, concernente l' armamento
degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la
qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio, sentito il
Sindaco, può disporre la ripetizione dell' addestramento al tiro nel
corso dell' anno per tutti gli addetti alla Polizia Municipale o per
quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
3. In attesa della costruzione dei poligoni di tiro di cui al successivo
articolo 10, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le
Sezioni dei tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti di Stato o le
Società sportive che dispongono di poligoni abilitati all' uso delle armi
da fuoco nell' ambito del territorio del Comune o di Comuni limitrofi per
consentire gli appartenenti alla Polizia Municipale esercitazioni o corsi
di tiro. In tale ipotesi la Regione concorre alla spesa con un contributo
pari al 70 per cento con i fondi previsti dall' articolo 18 della presente
legge.
ARTICOLO 10
Costituzione poligoni di tiro
1. La Regione si fa carico di promuovere le iniziative necessarie per la
costituzione di poligoni di tiro nei Comuni capoluogo di provincia
concorrendo alla spesa con un contributo pari al 70 per cento mediante i
fondi previsti dall' articolo 18 della presente legge.
2. Analogo contributo per la costruzione di poligoni di tiro potranno
ottenere i Comuni situati in comprensori distanti dalla città capoluogo
di provincia il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente della Giunta
regionale.
ARTICOLO 11
Norme di rinvio per le armi
1. Per quanto altro non previsto in materia di armi dalla presente legge,
si fa rinvio al Decreto del Ministero dell' Interno n. 154 del 4 marzo
1987 concernente l' armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale
ai quali è conferita la qualità , di Agente di Pubblica Sicurezza.
ARTICOLO 12
Comitato consultivo
1. Presso l' Assessorato agli Enti Locali, è istituito il Comitato per la
Polizia Municipale con funzioni consultive per le materie inerenti l'
applicazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. E' composto:
a) dall' Assessore regionale agli Enti Locali, o da un suo delegato, con
funzioni di Presidente;
b) da cinque esperti in materia di Polizia Municipale, appartenenti all'
aria di vigilanza designati dalla Regione;
c) da tre unità designate, una per organizzazione, dall' ANCI, UPI, UNCEM
regionali;
d) da cinque rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratti
nazionali.
3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dirigente o da un
funzionario dell' Assessorato agli Enti Locali.
4. Il Comitato viene nominato, su proposta dell' Assessore regionale agli
Enti Locali, con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in
carica per tutta la legislatura del Consiglio regionale, salvo eventuali
riconferme.
5. E' competente ad esprimere pareri:
1) sulle iniziative intese a favorire la uniformità operativa dell'
attività espletata dalla Polizia Municipale;
2) sulla formazione di proposte relative ai corsi di preparazione, di
aggiornamento professionale, di specializzazione, di stipula di
convenzioni con Istituti specializzati, in conformità a quanto previsto
dall' art. 8 della presente legge;
3) sulle informazioni di aggiornamento tecnico - scientifico;
4) su tutte le altre questioni riguardanti la Polizia Municipale.
ARTICOLO 13
Forme associative
1. La Regione Calabria favorisce e coordina per esigenze di economicità
ed efficienza, forme di associazioni tra Comuni, intese a perseguire la
collaborazione e la gestione a carattere permanente o stagionale, dei
servizi di Polizia Municipale, nell' ambito di un determinato territorio.
2. A tal fine, concorre al finanziamento di appositi piani per l' acquisto
di attrezzature e mezzi per l' esercizio in comune dell' attività di
Polizia Municipale. La Giunta regionale, previo parere del Comitato
Consultivo, provvede annualmente, sentita la competente commissione
consiliare, al riparto dei contributi per gli Enti associati.
3. Quando il personale di Polizia Municipale viene utilizzato sul
territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza è collocato
alla dipendenze del Sindaco di questo ultimo Comune o del Presidente della
Associazione intercomunale, se precisato dallo statuto, fermo restando che
l' impiego tecnico - operativo del corpo è affidato al Comandante o all'
addetto al coordinamento del servizio di Polizia Municipale del luogo in
cui si presta servizio.
4. Salvo quanto disposto dall' art. 4 punto 4o lettera C, della legge 7
marzo 1986 n. 65 sono autorizzate le missioni esterne a carattere
contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici e privati
infortuni o calamità .
ARTICOLO 14
Automezzi e strumenti operativi
1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con i mezzi di
trasporto in dotazione e con l' impiego di strumenti tecnici atti ad
assicurare una efficiente operatività (fonometro, opacimetro misuratore
di velocità , misuratori di radioattività a camere di ionizzazione,
ecc:).
2. Ai mezzi di trasporto sono applicati i colori, i contrassegni e gli
accessori stabiliti nell' allegato << B >> della presente
legge.
3. Di norma gli automezzi sono dotati di apparecchio rice - trasmittente
collegato con la centrale operativa o il centralino del Comando.
4. Il personale del servizio di vigilanza può essere dotato di
apparecchio trasmittente portatile.
5. Per le zone marittime, portuali, lacustri e fluviali ovvero montane
possono prevedersi mezzi nautici o idonei alla circolazione sulle strade
di montagna o innevate.
6. La Regione concorre al finanziamento per l' acquisto dei mezzi e
strumenti operativi di cui al presente articolo, fino al 50 per cento
della spesa.
ARTICOLO 15
Uniformi
1. La divisa degli appartenenti alla Polizia Municipale è costituita da
un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di
accessori aventi specifica denominazione e confezione in modo da
soddisfare esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise si distinguono in ordinarie, da utilizzare nei servizi di
routine, e speciali, da utilizzare in particolari circostanze di
rappresentanza e di prestazioni onorifiche e devono corrispondere alle
caratteristiche di cui all' allegato A della presente legge.
3. La divisa è in dotazione esclusiva al personale in attività di
servizio. I Comuni provvedono, imputando la spesa ai capitoli di bilancio
annuale, all' acquisto, alla fornitura e alla rinnovazione e manutenzione
delle divise per il personale che ne ha diritto in conformità alla
vigente normativa in materia.
ARTICOLO 16
Norme transitorie
1. Entro 6 mesi, dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni
singoli o associati, provvedono ad adeguare eventuali regolamenti già
vigenti alle disposizioni in essa contenute.
2. Nello stesso termine, provvederanno ad adeguare i modelli di grado, i
distintivi e la foggia delle uniformi, caratteristiche dei mezzi in
dotazione alla Polizia Municipale, secondo quanto previsto dagli allegati
A e B.
3. Coloro i quali all' entrata in vigore della legge rivestono un grado
superiore a quello previsto nell' allegato << A >>, conservano
il distintivo ad esaurimento.
ARTICOLO 17
Norme finali
1. Gli Enti Locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di Polizia
locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi
sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge,
sostituendo al Comune ed ai suoi organi l' Ente Locale e gli Organi
corrispondenti.
ARTICOLO 18
Norma finanziaria
1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni
per l' anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell' articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la
compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge
di approvazione del bilancio della Regione e con l' apposita legge
finanziaria che l' accompagna.
2. Ai fini degli interventi di cui agli articoli 8, primo comma, 13,
secondo comma e 14, sesto comma, della presente legge, la copertura
finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a
chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Calabria.
Catanzaro, 17 aprile 1990
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