REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 17-04-1990
Norme sull' ordinamento della Polizia Municipale

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Norme generali

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, con la presente legge detta norme sull' ordinamento e sull' organizzazione dei Servizi e dei Corpi di Polizia Municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale, un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale.
2. A tal scopo tutti i Comuni, singoli o Associati, possono istituire il Servizio di Polizia Municipale. I Comuni, nei quali il servizio viene svolto da almeno 7 unità , istituiscono il Corpo di Polizia Municipale in forma individuale o associata.


ARTICOLO 2
Responsabilità e coordinamento dell' attività di Polizia locale

1. Il Sindaco e l' Assessore da lui delegato impartisce al Comandante del Corpo o responsabile del servizio, le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i Comuni.
2. Il Comandante del corpo o responsabile del servizio di Polizia Municipale, determina le modalità operative di competenza del corpo o servizio, emanando gli ordini o le disposizioni organizzative ed operative nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui al successivo articolo 6 ed è responsabile verso il Sindaco dell' addestramento, della disciplina, dell' impiego tecnico - operativo del personale appartenente al corpo.
3. Le funzioni attribuite al Sindaco in materia di Polizia Stradale e quale autorità di pubblica sicurezza ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, previste dalla legge, restano escluse dalla delega all' assessore.
4. In caso di gestione in forma associata del servizio o del corpo di Polizia Municipale, le direttive sono impartite dal legale rappresentante dei Comuni associati il quale, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità non derogabili attributi della legge al Sindaco presiederà ai soli compiti organizzativi e strumentali all' esercizio delle funzioni di Polizia locale di cui pur sempre rimangono titolari i Comuni.


ARTICOLO 3
Finalità e compiti

1. Agli appartenenti al Servizio o al Corpo di Polizia Municipale compete l' espletamento di tutte quelle attività di Polizia locale che si svolgono nell' ambito del territorio comunale, secondo le proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme previsti alla legge.
2. In particolare compete loro di:
a) prevenire e reprimere le infrazioni in materia di Polizia locale;
b) vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali, nonché delle ordinanze, dei provvedimenti amministrativi e dei regolamenti la cui esecuzione è demandata alla competenza della Polizia Municipale;
c) assumere o dare informazioni agli organi competenti, operare ricerche ed accertamenti connessi con i compiti di istituto e relativi ai servizi comunali;
d) operare una sorveglianza costante sul territorio e sul patrimonio comunale e pubblico;
e) prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l' espletamento di tutte le attività ed i compiti istituzionali dell' Ente di appartenenza;
f) prestare la propria opera di assistenza e soccorso ai cittadini bisognosi ed in casi di pubbliche calamità e disastri;
g) adempiere, inoltre, alle incombenze di Polizia Amministrativa prevista dal DPR 24- 7- 1977 n. 616.


ARTICOLO 4
Protezione Civile

1. Il Sindaco o l' Assessore delegato coordina nell' ambito del territorio comunale, o in caso di calamità , il personale preposto ai servizi di Polizia Municipale, assicura l' immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.
2. Il Sindaco, attraverso i suoi organi, assicura la efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in carico alla Polizia Municipale e garantisce l' aggiornamento professionale per gli operatori addetti nonché una disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.


ARTICOLO 5
Altre funzioni

1. Nell' ambito territoriale e nei settori di competenza, gli addetti al servizio o al corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7- 3- 86 n. 65. Esercitano altresì , quelle di Polizia Stradale ai sensi dell' articolo 137 del TU delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15- 6- 59 n. 393, nonché le funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo la qualifica di agente oppure di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita, quest' ultima, ai responsabili del Servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti dei compiti a cui ciascuno è destinato e secondo le proprie attribuzioni ai sensi dell' articolo 57 del Codice di procedura penale.


ARTICOLO 6
Regolamento comunale

1. I Comuni singoli o associati, che a norma dell' articolo 1 della presente legge, istituiscono il Servizio o il Corpo di Polizia Municipale in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 7 marzo 1986 n. 65, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, predispongono i relativi regolamenti entro 180 giorni dall' entrata in vigore dalla presente legge.
2. I regolanti, muniti dell' approvazione del CORECO, dovranno essere inviati all' Assessorato regionale agli Enti Locali che provvederà alla relativa pubblicazione, mediante apposito decreto del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino della Regione Calabria e comunicati al Commissario di governo.


ARTICOLO 7
Criteri ed indirizzi per la determinazione del contingente numerico

1. I Comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio o al Corpo di Polizia Municipale, terranno conto dei seguenti elementi:
a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;
b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;
d) aree di insediamento industriale, dell' edilizia, commerciale e turistico;
e) quantità dei servizi;
f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economico di particolare significato per la specificità del territorio stesso;
g) complessità del servizio;
h) la dotazione organica della Polizia Municipale dovrà prevedere, di norma, un addetto ogni 700 abitanti.
2. Il numero degli operatori (Vigili) non può , comunque, essere inferiore a due.


ARTICOLO 8
Scuola regionale di Polizia Municipale

1. La Regione Calabria, nell' ambito delle specifiche competenze previste all' art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65, organizza e finanza la scuola per l' addestramento e la formazione del personale di Polizia Municipale e la partecipazione alla stessa del relativo personale.
2. L' attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all' assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell' ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.
3. Le norme per il funzionamento dei corsi, dei programmi, delle docenze e della struttura didattico - operativa, verranno stabilite con apposito regolamento di attuazione della presente legge, che sarà approvato con deliberazione di Giunta e pubblicato sul Bollettino regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Comitato Consultivo di cui al successivo articolo 12.
4. La scuola regionale di Polizia Municipale, che dovrà essere istituita entro 6o giorni dall' entrata in vigore della presente legge, si avvarrà , per i corsi di istruzione e aggiornamento anche di Atenei Universitari e di strutture scolastiche specializzate di Enti Pubblici o privati, mediante apposita convenzione.
5. I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale. Gli operatori nuovi assunti dovranno partecipare al corso teorico - pratico che avrà durata non inferiore a mesi 6, durante il quale non potranno essere impiegati in servizi di alcun genere se non ad unico scopo di addestramento.
6. Tali corsi si concludono con prova di accertamento dell' arricchimento culturale e professionale dei partecipanti che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.


ARTICOLO 9
Obbligo iscrizione tiro a segno

1. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono tenuti, a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286 ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale ed ogni anno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati, in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4o del Decreto del Ministero dell' Interno n. 145 del 4 marzo 1987, concernente l' armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio, sentito il Sindaco, può disporre la ripetizione dell' addestramento al tiro nel corso dell' anno per tutti gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
3. In attesa della costruzione dei poligoni di tiro di cui al successivo articolo 10, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le Sezioni dei tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti di Stato o le Società sportive che dispongono di poligoni abilitati all' uso delle armi da fuoco nell' ambito del territorio del Comune o di Comuni limitrofi per consentire gli appartenenti alla Polizia Municipale esercitazioni o corsi di tiro. In tale ipotesi la Regione concorre alla spesa con un contributo pari al 70 per cento con i fondi previsti dall' articolo 18 della presente legge.


ARTICOLO 10
Costituzione poligoni di tiro

1. La Regione si fa carico di promuovere le iniziative necessarie per la costituzione di poligoni di tiro nei Comuni capoluogo di provincia concorrendo alla spesa con un contributo pari al 70 per cento mediante i fondi previsti dall' articolo 18 della presente legge.
2. Analogo contributo per la costruzione di poligoni di tiro potranno ottenere i Comuni situati in comprensori distanti dalla città capoluogo di provincia il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente della Giunta regionale.


ARTICOLO 11
Norme di rinvio per le armi

1. Per quanto altro non previsto in materia di armi dalla presente legge, si fa rinvio al Decreto del Ministero dell' Interno n. 154 del 4 marzo 1987 concernente l' armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità , di Agente di Pubblica Sicurezza.


ARTICOLO 12
Comitato consultivo

1. Presso l' Assessorato agli Enti Locali, è istituito il Comitato per la Polizia Municipale con funzioni consultive per le materie inerenti l' applicazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. E' composto:
a) dall' Assessore regionale agli Enti Locali, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) da cinque esperti in materia di Polizia Municipale, appartenenti all' aria di vigilanza designati dalla Regione;
c) da tre unità designate, una per organizzazione, dall' ANCI, UPI, UNCEM regionali;
d) da cinque rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratti nazionali.
3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dirigente o da un funzionario dell' Assessorato agli Enti Locali.
4. Il Comitato viene nominato, su proposta dell' Assessore regionale agli Enti Locali, con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la legislatura del Consiglio regionale, salvo eventuali riconferme.
5. E' competente ad esprimere pareri:
1) sulle iniziative intese a favorire la uniformità operativa dell' attività espletata dalla Polizia Municipale;
2) sulla formazione di proposte relative ai corsi di preparazione, di aggiornamento professionale, di specializzazione, di stipula di convenzioni con Istituti specializzati, in conformità a quanto previsto dall' art. 8 della presente legge;
3) sulle informazioni di aggiornamento tecnico - scientifico;
4) su tutte le altre questioni riguardanti la Polizia Municipale.


ARTICOLO 13
Forme associative

1. La Regione Calabria favorisce e coordina per esigenze di economicità ed efficienza, forme di associazioni tra Comuni, intese a perseguire la collaborazione e la gestione a carattere permanente o stagionale, dei servizi di Polizia Municipale, nell' ambito di un determinato territorio.
2. A tal fine, concorre al finanziamento di appositi piani per l' acquisto di attrezzature e mezzi per l' esercizio in comune dell' attività di Polizia Municipale. La Giunta regionale, previo parere del Comitato Consultivo, provvede annualmente, sentita la competente commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli Enti associati.
3. Quando il personale di Polizia Municipale viene utilizzato sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza è collocato alla dipendenze del Sindaco di questo ultimo Comune o del Presidente della Associazione intercomunale, se precisato dallo statuto, fermo restando che l' impiego tecnico - operativo del corpo è affidato al Comandante o all' addetto al coordinamento del servizio di Polizia Municipale del luogo in cui si presta servizio.
4. Salvo quanto disposto dall' art. 4 punto 4o lettera C, della legge 7 marzo 1986 n. 65 sono autorizzate le missioni esterne a carattere contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici e privati infortuni o calamità .


ARTICOLO 14
Automezzi e strumenti operativi

1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con i mezzi di trasporto in dotazione e con l' impiego di strumenti tecnici atti ad assicurare una efficiente operatività (fonometro, opacimetro misuratore di velocità , misuratori di radioattività a camere di ionizzazione, ecc:).
2. Ai mezzi di trasporto sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell' allegato << B >> della presente legge.
3. Di norma gli automezzi sono dotati di apparecchio rice - trasmittente collegato con la centrale operativa o il centralino del Comando.
4. Il personale del servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio trasmittente portatile.
5. Per le zone marittime, portuali, lacustri e fluviali ovvero montane possono prevedersi mezzi nautici o idonei alla circolazione sulle strade di montagna o innevate.
6. La Regione concorre al finanziamento per l' acquisto dei mezzi e strumenti operativi di cui al presente articolo, fino al 50 per cento della spesa.


ARTICOLO 15
Uniformi

1. La divisa degli appartenenti alla Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e confezione in modo da soddisfare esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise si distinguono in ordinarie, da utilizzare nei servizi di routine, e speciali, da utilizzare in particolari circostanze di rappresentanza e di prestazioni onorifiche e devono corrispondere alle caratteristiche di cui all' allegato A della presente legge.
3. La divisa è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio. I Comuni provvedono, imputando la spesa ai capitoli di bilancio annuale, all' acquisto, alla fornitura e alla rinnovazione e manutenzione delle divise per il personale che ne ha diritto in conformità alla vigente normativa in materia.


ARTICOLO 16
Norme transitorie

1. Entro 6 mesi, dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati, provvedono ad adeguare eventuali regolamenti già vigenti alle disposizioni in essa contenute.
2. Nello stesso termine, provvederanno ad adeguare i modelli di grado, i distintivi e la foggia delle uniformi, caratteristiche dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale, secondo quanto previsto dagli allegati A e B.
3. Coloro i quali all' entrata in vigore della legge rivestono un grado superiore a quello previsto nell' allegato << A >>, conservano il distintivo ad esaurimento.


ARTICOLO 17
Norme finali

1. Gli Enti Locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di Polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l' Ente Locale e gli Organi corrispondenti.


ARTICOLO 18
Norma finanziaria

1. All' onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per l' anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell' articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l' apposita legge finanziaria che l' accompagna.
2. Ai fini degli interventi di cui agli articoli 8, primo comma, 13, secondo comma e 14, sesto comma, della presente legge, la copertura finanziaria sarà assicurata successivamente con apposita normativa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 17 aprile 1990

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