Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Funzioni di Polizia locale
1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le
funzioni di Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e
ogni altra attività di Polizia, nelle materie loro attribuite o delegate
dallo Stato o dalla Regione.
ARTICOLO 2
Svolgimento dell' attività sul territorio
1. Le attività di Polizia si svolgono, di norma, nell' ambito
territoriale dell' Ente di Appartenenza, o di quello presso cui il
personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini
di collegamento e di rappresentanza.
3. Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli
durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità
dovuta alla flagranza dell' illecito commesso nel territorio di
appartenenza.
4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e
disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi particolare occasioni
stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni
contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego
in materia di mobilità del personale, sulla base di appositi piani
concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data
preventiva comunicazione al Prefetto.
ARTICOLO 3
Commissione giudicatrice dei concorsi
1. Le Commissioni giudicatrici, disciplinate dalle leggi vigenti,
possono essere integrate con un Esperto designato dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO 4
Dipendenza del servizio di Polizia locale
1. La Polizia locale è alle direttive dipendenze del titolare del
potere di rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo le
direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio
e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Comandante del Corpo e/ o il Responsabile del servizio di
Polizia locale risponde direttamente al titolare del potere di
rappresentanza o suo delegato dell' addestramento, della disciplina dell'
impiego tecnico - operativo degli operatori di Polizia locale.
Gli addetti di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive
impartite dalle autorità competenti per i singoli Settori operativi, nei
limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
3. Nella gestione associata il relativo atto costituito disciplina
l' adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone i
contenuti essenziali.
Il responsabile del servizio di Polizia locale gestito in forma comune ha
il compito di coordinare l' impiego tecnico - operativo degli addetti
sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni
associate. Egli è, altresì responsabile delle disciplina e
dell'addestramento del personale.
4. Gli addetti di polizia locale impiegati in servizi associati,
sono sottoposti all' autorità del titolare del potere di rappresentanza
nel cui territorio di trovano ad operare.
ARTICOLO 5
Istituzione del servizio di Polizia Municipale
1. Per l' esercizio delle attività di Polizia Municipale i Comuni
possono istituire un apposito servizio di Polizia Municipale, con la
dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo
svolgimento delle suddette attività in maniera continuativa ed efficace
su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche
demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio -
economiche dell' area servita.
ARTICOLO 6
Compiti degli addetti alla Polizia Municipale
1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale nel territorio di
competenza o degli enti associati provvedono a:
a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali;
b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di
intesa con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;
c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di
accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o
regolamenti richiesti dalle competenti autorità ;
d) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'
espletamento di attività e compiti istituzionali dell' ente di
appartenenza;
e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell' ambito delle
proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato e della
Protezione Civile;
f) svolgere compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliare di
pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 5 della legge 7 marzo 1986, nº 65,
nell' ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge.
2. Nell' espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria o di
pubblica sicurezza di cui alle lett e) e f) del precedente comma, gli
addetti al servizio di Polizia Municipale sono posti, operativamente alle
dipendenze della competente autorità giudiziaria o di PS, nel rispetto
delle intese con l' autorità locale e previa messa a disposizione degli
addetti stessi da parte dell' autorità medesima.
3. Gli addetti di Polizia Municipale non possono essere destinati a
compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati nelle normativa
vigente (Legge 07/ 03/ 1986, n. 65).
A tal uopo, entro anni 2 (due) dall' entrata in vigore della presente
legge, i Comuni, che hanno nel proprio organico operatori di Polizia
Municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel
regolamento comunale e nel bando di concorso per l' assunzione, funzioni
non previste dalla legge quadro sull' Ordinamento della Polizia Locale e
dalla presente legge, provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante
organiche alle nuove disposizioni in materia.
ARTICOLO 7
Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi
1. Il servizio è svolto in uniforme tranne che in particolari casi
nei quali è necessario essere in abiti civili per l' espletamento del
servizio, come da Regolamento comunale.
2. L' uniforme degli addetto alla Polizia Municipale è stabilita,
nel modello e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo,
dall'allegato della presente legge.
3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia
Municipale recano lo stemma e la denominazione dell' ente di appartenenza
nonché il numero personale di matricola.
Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto
alla Polizia Municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono
stabiliti dall' allegato della presente legge.
5. E' fatto divieto di utilizzare distintivi diversi da quelli
stabiliti dalla presente legge.
ARTICOLO 8
Caratteristiche dei mezzi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono
applicati colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dall' allegato
della presente legge.
2. Per l' espletamento di particolari servizi di istituto, possono
essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegni.
ARTICOLO 9
Dotazione organica
1. La dotazione organica della Polizia Municipale di norma è
formata da un atto per ogni 700 abitanti o frazioni di 700 e con un minimo
di due addetti.
ARTICOLO 10
Norme generali per l' istituzione del Servizio di Polizia Municipale
1. La Polizia Municipale provvede all' espletamento delle funzioni
indicati all' art. 6.
2. In ogni Comune il servizio di Polizia Municipale deve essere
svolte con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni
dell' anno.
A tal fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di
collaborazione.
3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di
Polizia Municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono
procedere all' istituzione del Corpo di Polizia Municipale.
ARTICOLO 11
Regolamento comunale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili
professionali, i gradi, lo stato giuridico e le funzioni del personale di
Polizia Municipale sono disciplinati dal Regolamento comunale entro i
limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e
nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle disposizioni
della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e
possono normativizzare i gradi iniziali dei nuovi assunti, rimanendo
impregiudicati i diritti acquisiti.
3. I regolamenti comunali devono essere inviati al Ministero dell'
Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonché alla Giunta
Regionale - Settore Enti locali.
ARTICOLO 12
Gradi della Polizia Municipale
1. Nella determinazione dei gradi da attribuire al personale della
Polizia Municipale, il Regolamento comunale tiene conto dei seguenti
livelli massimi attribuibili al Comandante:
a) Nei Comuni classificati 1/ A, grado di Colonnello;
b) Nei Comuni capoluogo di provincia, grado di Tenente Colonnello;
c) nei Comuni che non sono capoluogo di provincia, grado di Maggiore;
d) Nei Comuni di classe 2, grado di Capitano;
e) Nei Comuni di classe 3, grado di Tenente;
f) Nei Comuni di classe 4, con almeno due posti di operatori di Polizia
Municipale, grado di Sottufficiale (Marescialli con n. 1 barretta
verticale argentata).
2. Agli Ufficiali sono attribuibili i gradi inferiori a quello del
Comandante a scalare, rapportati allo scalare della qualifica funzionale
rivestita.
3. Ai Sottufficiali, fatta eccezione per quelli dei Comuni di
classe 4, sono attribuibili i gradi di Maresciallo Maggiore aiutante,
costituiti da tre barrette verticali argentate ed una stelletta per
spallina, soggolo piatto argentato con due righe orizzontali e quattro
barrette argentate verticali per il berretto.
4. Agli addetti di Polizia Municipale semplice dopo 10 anni di
servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di agente con un V,
dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo due V e dopo 25 anni di
servizio di ruolo effettivo
tre V.
5. I Comandanti, di qualsiasi grado indossano i gradi contornati da
filetto rosso ai singoli distintivi.
6. I distintivi di grado sono quelli descritti nell' allegato alla
presente legge.
ARTICOLO 13
Gestione intercomunale coordinata tra i Comuni.
1. I Comuni, per ragione di economicità ed efficienza, possono
gestire le funzioni di Polizia Municipale a carattere ricorrente,
stagionale od occasionale, in modo coordinato mediante la stipula di
apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell' art. 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedendo l' impiego del personale su tutto
il territorio interessato, nonché l' organizzazione di strutture e
strumenti operativi.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi
della gestione, coordinata nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e
le garanzie dei Comuni interessati.
3. Al Sindaco, o suo delegato, sono riservati nell' ambito del
territorio comunale di competenza le funzioni di vigilanza nell'
espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamento,
nonché l' emanazione delle direttive di Polizia Municipale.
4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata
contribuendo all' acquisto di mezzi e strumenti operativi necessari alla
loro istituzione e funzionamento, nella misura massima del 30% della spesa
globale documentata dagli enti locali interessati.
5. Per l' accesso al beneficio di cui al presente articolo i Comuni
devono far pervenire al Settore Enti Locali, la richiesta opportunamente
documentata, allegando la documentazione attestante la gestione coordinata
del servizio mediante convenzione.
Alla richiesta deve essere allegata, quale requisito per accedere ai
finanziamenti, una dichiarazione a firma del Sindaco, nella quale si
attesti che il personale del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale
utilizza le uniformi
ed i distintivi di grado, previsti dalla presente legge e che il Comune ha
ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.
6. Il Settore Enti Locali comunica, previa acquisizione del parere
del Servizio Bilancio reso sulla base di idonea documentazione, agli Enti
interessati l' ammissione al contributo entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda secondo le indicazioni del precedente comma 5.
Entro lo stesso termine è comunicata l' esclusione delle domande non
ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti o insufficienza di fondi
a disposizione per l' anno in corso.
7. Le domande di contributo saranno esaminate in rigoroso ordine
cronologico di presentazione e nello stesso ordine saranno concessi i
benefici previsti fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
ARTICOLO 14
Affidamento della gestione associata
1. Le Comunità Montane e le associazioni sovracomunali, in
attuazione dell' art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 148
promuovono l' esercizio associato e l' organizzazione del servizio di
Polizia Municipale.
2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni realizzano le intese sulla
reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi.
3. Alle attività associate promosse e realizzate dalle Comunità Montane
sono estesi i benefici previsti all' art. 18, comma 4, secondo le
modalità indicate dall' art. 13, commi 5, 6 e 7 >>.
ARTICOLO 15
Rappresentanza legale
1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi le direttive al
personale di Polizia Municipale fatta salva la competenza di ciascun
sindaco nell' ambito del proprio Comune sono impartite dal legale
rappresentante della associazione sovracomunale.
ARTICOLO 16
Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
1. per l' esercizio delle attività di Polizia Locale le Province,
per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti, entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge possono istituire, con
apposito atto deliberativo, il Corpo di Polizia Provinciale, con la
dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo
svolgimento di tutte le attività di Polizia in materia continuativa,
efficiente e professionale su tutto il territorio provinciale, tenuto
conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e
socio - economiche dell' area servita.
ARTICOLO 17
Regolamento provinciale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili
professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia
Provinciale dell' area di vigilanza, sono disciplinati dal Regolamento
provinciale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti
collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente
legge.
2. L' organigramma, le modalità di espletamento dei Servizi di
Polizia Provinciale, le uniformi ed i distintivi sono definiti da appositi
regolamento da adottarsi da parte delle Amministrazioni provinciali entro
180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. I regolamenti provinciali devono essere inviati al Ministero
dell' Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonché alla
Giunta Regionale - Settore Enti Locali.
ARTICOLO 18
Gestione interprovinciale o coordinata tra gli Enti
1. Gli Enti sovracomunali possono stipulare con le Province
apposite convenzioni a carattere stagionale od occasionale, per l'
erogazione dei servizi di loro competenza.
2. Le Province, per ragioni di efficienza, possono gestire i
servizi di Polizia provinciale mediante la stipula di apposite convenzioni
tra loro, secondo i principi dell' art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n.
142.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi
della gestione coordinata, nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e
le garanzie degli Enti interessati.
4. Al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, nell'
ambito del territorio di competenza, sono riservate le funzioni di
indirizzo per l' espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti nonché l' emanazione delle direttive di Polizia Locale.
ARTICOLO 19
Rappresentanza legale
1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al
Personale di Polizia Provinciale, fatta salva la competenza di ciascun
Presidente nell' ambito della Provincia, sono impartite dal legale
rappresentante dell'Associazione sovraprovinciale.
ARTICOLO 20
Caratteristiche dei mezzi
1. I mezzi (automezzi, motomezzi, ecc) in dotazione della Polizia
provinciale devono avere caratteristiche tecniche tali da assicurare la
massima efficienza per l' erogazione dei servizi di riferimento alle
caratteristiche morfologiche del territorio delle singole Province.
ARTICOLO 21
Istituzione della Scuola Regionale di Polizia Locale
1. Con la presente legge si disciplina la Scuola Regionale di
Polizia Locale.
2. L' organizzazione e la gestione della Scuola di Polizia Locale
è affidata al Settore Enti Locali.
3. La Scuola Regionale di Polizia Locale ha lo scopo di garantire
la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento dei Comandanti,
Ufficiali, Sottufficiali ed operatori di Polizia Locale.
4. La Scuola Regionale può , su richiesta e di concerto con gli
Enti locali interessati, svolgere attività didattiche per la formazione
di candidati a corsi pubblici per l' accesso ai posti di Comandante,
Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo e operatori di Polizia
Locale.
5. Le finalità suindicate sono perseguite mediante l'
organizzazione di corsi regionali di formazione, qualificazione ed
aggiornamento professionale.
ARTICOLO 22
Corsi regionali
1. I corsi regionali si tengono di volta in volta in varie città
d' Abruzzo presso strutture pubbliche della Regione o di altri Enti
locali.
2. Le materie e le ore complessive dei corsi sono programmate dal
responsabile della Scuola Regionale di Polizia Locale, su disposizione del
componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, sentito il parere
del Comitato Tecnico per la Polizia Locale.
3. I docenti dei corsi, scelti tra magistrati, docenti
universitari, avvocati, tecnici, ufficiali di Polizia Locale ed esperti
delle varie materie, in base ai criteri oggettivi approvati dalla Giunta
Regionale su proposta del Comitato Tecnico Regionale, sono nominati dal
componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, su proposta del
dirigente la Scuola di Polizia Locale.
4. Il Settore Enti Locali comunica entro il 31 dicembre di ogni
anno il programma dei corsi che la Regione intende svolgere nell' anno
successivo indicando il tipo, la durata, le date di svolgimento, le città
sede dei corsi, le materie, nonché le modalità di partecipazione.
5. Gli enti locali devono comunicare entro il mese di gennaio di
ogni anno l' adesione ai vari corsi indicando con precisione il numero, le
generalità e la qualifica degli addetti che si intende far partecipare.
6. Ai corsi possono essere ammessi i Comandanti, gli Ufficiali, i
Sottufficiali, gli operatori di Polizia Locale e i candidati ai concorsi
specificati nel 4 comma del precedente articolo 25 della presente legge.
7. A conclusione di ogni corso si terranno una o più prove per la
valutazione del profitto individuale dei partecipanti e per il rilascio
dell' attestato.
8. In fase di prima applicazione della presente legge, le comunicazioni di
cui al precedente 5 comma devono essere fatte dai Comuni entro 30 giorni
dall' avvenuta comunicazione da parte della Regione della organizzazione
dei corsi per l' anno 1997.
9. Il materiale didattico relativo ad ogni corso va conservato presso la
scuola di Polizia Locale ed inviato ad ogni singolo ente.
ARTICOLO 23
Direzione della Scuola di Polizia Locale
1. La Direzione della Scuola Regionale di polizia Locale e l'
organizzazione dei corsi, data la particolarità della materia e del
profilo professionale, sono affidare dalla Giunta Regionale, su proposta
del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, e sentito il
parere del Comitato Tecnico Regionale, ad un dirigente regionale del
Settore Enti Locali.
2. L' incarico di Direttore della Scuola Regionale di Polizia
Locale ha la durata in carica quanto la durata del Comitato Tecnico
Regionale.
ARTICOLO 24
Osservatorio Regionale di Polizia Locale
1. E' istituito l' Osservatorio Regionale di Polizia Locale.
2. Presso l' Osservatorio Regionale di Polizia Locale è costituito
un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e
quant'altro attiene all' attività della Polizia Locale, cui possono
accedere i corpi ed i servizi di Polizia Locale.
3. La Direzione dell' Osservatorio Regionale di Polizia Locale è
affidata dalla Giunta Regionale, su designazione del componente la Giunta
preposto al Settore Enti Locali, ad un dirigente regionale del Settore
Enti Locali.
ARTICOLO 25
Comitato Tecnico
1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la
Giunta preposto al Settore Enti Locali, nomina, con proprio decreto il
Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale, che dura in carica
quattro anni ed è composto da:
a) il Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, o Dirigente
del Settore da lui delegato che lo presiede;
b) il Direttore della Scuola Regionale di Polizia Locale;
c) un rappresentante dell' UPI;
d) un rappresentante dell' ANCI;
e) un rappresentante dell' UNCEM;
f) n. 6 esperti in materia designati dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, appartenenti alla
Polizia Locale;
g) un ufficiale di Polizia Municipale designato dall' ANCPUM regionale;
h) un operatore di Polizia Municipale designato dall' ANVU Abruzzo.
2. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza
giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Presidente della Giunta
Regionale.
3. L' onere complessivamente valutato per le spese del Comitato
così come composto al precedente comma 1 è di L. 3.000.000 e trova, per
l' anno 1996 la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo
del bilancio regionale - 11425. Per gli esercizi successivi sui pertinenti
capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.
ARTICOLO 26
Compiti dei Comitato
1. Il Comitato Tecnico Regionale ha funzione di studio, informazione e
consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia Locale.
2. Esso, in particolare, provvede ad esprimere alla Giunta
Regionale pareri in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge,
nonché proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque, l'
efficienza dei servizi.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento
per il funzionamento del Comitato Tecnico regionale.
ARTICOLO 27
Applicazione ad altri Enti Locali
1. Gli Enti locali diversi dai Comuni esercitano le funzioni di
Polizia Locale di cui sono titolari a mezzo di appositi servizi,
disciplinati dai regolamenti dell' Ente di appartenenza.
2. A questi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui alla presente legge sostituendo al Comune e ai suoi organi l' Ente
locale e gli organi corrispondenti.
3. Per quanto attiene alla divisa, fermo restando quanto previsto
dall' allegato) i colori saranno grigio chiaro per quella di
rappresentanza e verde loden per quella ordinaria.
4. Per quanto attiene ai mezzi, i colori saranno di base
grigioverde, le scritte rosso pantone in negativo.
ARTICOLO 28
Regolamento degli Enti Locali
1. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i
Comuni e gli altri Enti Locali adeguano i loro regolamenti.
2. Decorsi inutilmente i termini suddetti, il Comitato Regionale di
Controllo e le Sezioni Provinciali, nominano un Commissario, che provvede
all' adozione dei relativi atti.
3. I Comuni e gli altri Enti Locali entro due anni successivi dall'
entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi a tutte le
disposizioni in essa contenute.
ARTICOLO 29
Norma finanziaria
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per
l' anno 1997 in Lº 50.000.000, si provvede ai sensi dell' art. 38 della
legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo
globale iscritto
al cap. 324000 - quota parte delle partite n. 5 - Elenco n. 4, dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1996.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1997,
è istituito ed iscritto (nel Sett 03, Tit 2, Ctg 3, Sez 01) il capitolo
32320 denominato: << Contributi in conto capitale ai comuni
associati la gestione del Servizio di Polizia >>, con lo
stanziamento di sola competenza di L. 50.000.000.
Gli oneri relativi alla realizzazione di corsi per operatore di polizia
locale grano sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430 del
bilancio di previsione 1997 e, per gli esercizi successivi sui
corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali >>.
ARTICOLO 30
Norma finale
1. La legge regionale n. 59 del 20 luglio 1989 è abrogata.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino
Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 2 agosto 1997
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