REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 83 DEL 2-08-1997
Ordinamento della Polizia Locale

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
Funzioni di Polizia locale
1. I Comuni, le Province e gli altri Enti locali esercitano le funzioni di Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e ogni altra attività di Polizia, nelle materie loro attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.


ARTICOLO 2
Svolgimento dell' attività sul territorio
1. Le attività di Polizia si svolgono, di norma, nell' ambito territoriale dell' Ente di Appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
3. Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell' illecito commesso nel territorio di appartenenza.
4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi particolare occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale, sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.


ARTICOLO 3
Commissione giudicatrice dei concorsi
1. Le Commissioni giudicatrici, disciplinate dalle leggi vigenti, possono essere integrate con un Esperto designato dalla Giunta Regionale.


ARTICOLO 4
Dipendenza del servizio di Polizia locale
1. La Polizia locale è alle direttive dipendenze del titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, che sovrintende impartendo le direttive di carattere generale e vigilando sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Comandante del Corpo e/ o il Responsabile del servizio di Polizia locale risponde direttamente al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato dell' addestramento, della disciplina dell' impiego tecnico - operativo degli operatori di Polizia locale.
Gli addetti di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle autorità competenti per i singoli Settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
3. Nella gestione associata il relativo atto costituito disciplina l' adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio fissandone i contenuti essenziali.
Il responsabile del servizio di Polizia locale gestito in forma comune ha il compito di coordinare l' impiego tecnico - operativo degli addetti sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è, altresì responsabile delle disciplina e dell'addestramento del personale.
4. Gli addetti di polizia locale impiegati in servizi associati, sono sottoposti all' autorità del titolare del potere di rappresentanza nel cui territorio di trovano ad operare.


ARTICOLO 5
Istituzione del servizio di Polizia Municipale
1. Per l' esercizio delle attività di Polizia Municipale i Comuni possono istituire un apposito servizio di Polizia Municipale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento delle suddette attività in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche, amministrative e socio - economiche dell' area servita.


ARTICOLO 6
Compiti degli addetti alla Polizia Municipale
1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale nel territorio di competenza o degli enti associati provvedono a:
a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali;
b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;
c) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità ;
d) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l' espletamento di attività e compiti istituzionali dell' ente di appartenenza;
e) collaborare nei limiti e nelle forme di legge e nell' ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile;
f) svolgere compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi dell' art. 5 della legge 7 marzo 1986, nº 65, nell' ambito delle proprie attribuzioni nei limiti e nelle forme di legge.
2. Nell' espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria o di pubblica sicurezza di cui alle lett e) e f) del precedente comma, gli addetti al servizio di Polizia Municipale sono posti, operativamente alle dipendenze della competente autorità giudiziaria o di PS, nel rispetto delle intese con l' autorità locale e previa messa a disposizione degli addetti stessi da parte dell' autorità medesima.
3. Gli addetti di Polizia Municipale non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli esattamente indicati nelle normativa vigente (Legge 07/ 03/ 1986, n. 65).
A tal uopo, entro anni 2 (due) dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni, che hanno nel proprio organico operatori di Polizia Municipale che svolgono, quali mansioni aggiuntive previste nel regolamento comunale e nel bando di concorso per l' assunzione, funzioni non previste dalla legge quadro sull' Ordinamento della Polizia Locale e dalla presente legge, provvedono ad adeguare i regolamenti e le piante organiche alle nuove disposizioni in materia.


ARTICOLO 7
Modalità di esercizio del servizio e segni distintivi
1. Il servizio è svolto in uniforme tranne che in particolari casi nei quali è necessario essere in abiti civili per l' espletamento del servizio, come da Regolamento comunale.
2. L' uniforme degli addetto alla Polizia Municipale è stabilita, nel modello e nelle ulteriori caratteristiche per ciascun capo, dall'allegato della presente legge.
3. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla Polizia Municipale recano lo stemma e la denominazione dell' ente di appartenenza nonché il numero personale di matricola.
Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia Municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall' allegato della presente legge.
5. E' fatto divieto di utilizzare distintivi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.


ARTICOLO 8
Caratteristiche dei mezzi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dall' allegato della presente legge.
2. Per l' espletamento di particolari servizi di istituto, possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di contrassegni.


ARTICOLO 9
Dotazione organica
1. La dotazione organica della Polizia Municipale di norma è formata da un atto per ogni 700 abitanti o frazioni di 700 e con un minimo di due addetti.


ARTICOLO 10
Norme generali per l' istituzione del Servizio di Polizia Municipale
1. La Polizia Municipale provvede all' espletamento delle funzioni indicati all' art. 6.
2. In ogni Comune il servizio di Polizia Municipale deve essere svolte con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell' anno.
A tal fine i Comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.
3. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di Polizia Municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all' istituzione del Corpo di Polizia Municipale.


ARTICOLO 11
Regolamento comunale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, i gradi, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia Municipale sono disciplinati dal Regolamento comunale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. I regolamenti comunali devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore e possono normativizzare i gradi iniziali dei nuovi assunti, rimanendo impregiudicati i diritti acquisiti.
3. I regolamenti comunali devono essere inviati al Ministero dell' Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale - Settore Enti locali.


ARTICOLO 12
Gradi della Polizia Municipale
1. Nella determinazione dei gradi da attribuire al personale della Polizia Municipale, il Regolamento comunale tiene conto dei seguenti livelli massimi attribuibili al Comandante:
a) Nei Comuni classificati 1/ A, grado di Colonnello;
b) Nei Comuni capoluogo di provincia, grado di Tenente Colonnello;
c) nei Comuni che non sono capoluogo di provincia, grado di Maggiore;
d) Nei Comuni di classe 2, grado di Capitano;
e) Nei Comuni di classe 3, grado di Tenente;
f) Nei Comuni di classe 4, con almeno due posti di operatori di Polizia Municipale, grado di Sottufficiale (Marescialli con n. 1 barretta verticale argentata).
2. Agli Ufficiali sono attribuibili i gradi inferiori a quello del Comandante a scalare, rapportati allo scalare della qualifica funzionale rivestita.
3. Ai Sottufficiali, fatta eccezione per quelli dei Comuni di classe 4, sono attribuibili i gradi di Maresciallo Maggiore aiutante, costituiti da tre barrette verticali argentate ed una stelletta per spallina, soggolo piatto argentato con due righe orizzontali e quattro barrette argentate verticali per il berretto.
4. Agli addetti di Polizia Municipale semplice dopo 10 anni di servizio di ruolo effettivo è attribuibile il grado di agente con un V, dopo 20 anni di servizio di ruolo effettivo due V e dopo 25 anni di servizio di ruolo effettivo
tre V.
5. I Comandanti, di qualsiasi grado indossano i gradi contornati da filetto rosso ai singoli distintivi.
6. I distintivi di grado sono quelli descritti nell' allegato alla presente legge.


ARTICOLO 13
Gestione intercomunale coordinata tra i Comuni.
1. I Comuni, per ragione di economicità ed efficienza, possono gestire le funzioni di Polizia Municipale a carattere ricorrente, stagionale od occasionale, in modo coordinato mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell' art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevedendo l' impiego del personale su tutto il territorio interessato, nonché l' organizzazione di strutture e strumenti operativi.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione, coordinata nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie dei Comuni interessati.
3. Al Sindaco, o suo delegato, sono riservati nell' ambito del territorio comunale di competenza le funzioni di vigilanza nell' espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamento, nonché l' emanazione delle direttive di Polizia Municipale.
4. La Regione incentiva tali forme di gestione coordinata contribuendo all' acquisto di mezzi e strumenti operativi necessari alla loro istituzione e funzionamento, nella misura massima del 30% della spesa globale documentata dagli enti locali interessati.
5. Per l' accesso al beneficio di cui al presente articolo i Comuni devono far pervenire al Settore Enti Locali, la richiesta opportunamente documentata, allegando la documentazione attestante la gestione coordinata del servizio mediante convenzione.
Alla richiesta deve essere allegata, quale requisito per accedere ai finanziamenti, una dichiarazione a firma del Sindaco, nella quale si attesti che il personale del Corpo o del Servizio di Polizia Municipale utilizza le uniformi
ed i distintivi di grado, previsti dalla presente legge e che il Comune ha ottemperato a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge.
6. Il Settore Enti Locali comunica, previa acquisizione del parere del Servizio Bilancio reso sulla base di idonea documentazione, agli Enti interessati l' ammissione al contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo le indicazioni del precedente comma 5. Entro lo stesso termine è comunicata l' esclusione delle domande non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti o insufficienza di fondi a disposizione per l' anno in corso.
7. Le domande di contributo saranno esaminate in rigoroso ordine cronologico di presentazione e nello stesso ordine saranno concessi i benefici previsti fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.


ARTICOLO 14
Affidamento della gestione associata
1. Le Comunità Montane e le associazioni sovracomunali, in attuazione dell' art. 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 148 promuovono l' esercizio associato e l' organizzazione del servizio di Polizia Municipale.
2. Ai fini di cui al comma 1 i Comuni realizzano le intese sulla reciproca utilizzazione temporanea del personale e dei mezzi operativi.
3. Alle attività associate promosse e realizzate dalle Comunità Montane sono estesi i benefici previsti all' art. 18, comma 4, secondo le modalità indicate dall' art. 13, commi 5, 6 e 7 >>.


ARTICOLO 15
Rappresentanza legale
1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi le direttive al personale di Polizia Municipale fatta salva la competenza di ciascun sindaco nell' ambito del proprio Comune sono impartite dal legale rappresentante della associazione sovracomunale.


ARTICOLO 16
Istituzione del Corpo di Polizia Provinciale
1. per l' esercizio delle attività di Polizia Locale le Province, per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono istituire, con apposito atto deliberativo, il Corpo di Polizia Provinciale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di Polizia in materia continuativa, efficiente e professionale su tutto il territorio provinciale, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio - economiche dell' area servita.


ARTICOLO 17
Regolamento provinciale
1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di Polizia Provinciale dell' area di vigilanza, sono disciplinati dal Regolamento provinciale entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.
2. L' organigramma, le modalità di espletamento dei Servizi di Polizia Provinciale, le uniformi ed i distintivi sono definiti da appositi regolamento da adottarsi da parte delle Amministrazioni provinciali entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. I regolamenti provinciali devono essere inviati al Ministero dell' Interno per il tramite del Commissario di Governo, nonché alla Giunta Regionale - Settore Enti Locali.


ARTICOLO 18
Gestione interprovinciale o coordinata tra gli Enti
1. Gli Enti sovracomunali possono stipulare con le Province apposite convenzioni a carattere stagionale od occasionale, per l' erogazione dei servizi di loro competenza.
2. Le Province, per ragioni di efficienza, possono gestire i servizi di Polizia provinciale mediante la stipula di apposite convenzioni tra loro, secondo i principi dell' art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme e i modi della gestione coordinata, nonché i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie degli Enti interessati.
4. Al titolare del potere di rappresentanza o suo delegato, nell' ambito del territorio di competenza, sono riservate le funzioni di indirizzo per l' espletamento dei provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti nonché l' emanazione delle direttive di Polizia Locale.


ARTICOLO 19
Rappresentanza legale
1. Nella ipotesi di gestione associata dei servizi, le direttive al Personale di Polizia Provinciale, fatta salva la competenza di ciascun Presidente nell' ambito della Provincia, sono impartite dal legale rappresentante dell'Associazione sovraprovinciale.


ARTICOLO 20
Caratteristiche dei mezzi
1. I mezzi (automezzi, motomezzi, ecc) in dotazione della Polizia provinciale devono avere caratteristiche tecniche tali da assicurare la massima efficienza per l' erogazione dei servizi di riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio delle singole Province.


ARTICOLO 21
Istituzione della Scuola Regionale di Polizia Locale
1. Con la presente legge si disciplina la Scuola Regionale di Polizia Locale.
2. L' organizzazione e la gestione della Scuola di Polizia Locale è affidata al Settore Enti Locali.
3. La Scuola Regionale di Polizia Locale ha lo scopo di garantire la formazione, la qualificazione e l' aggiornamento dei Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali ed operatori di Polizia Locale.
4. La Scuola Regionale può , su richiesta e di concerto con gli Enti locali interessati, svolgere attività didattiche per la formazione di candidati a corsi pubblici per l' accesso ai posti di Comandante, Ufficiali, addetti al coordinamento e controllo e operatori di Polizia Locale.
5. Le finalità suindicate sono perseguite mediante l' organizzazione di corsi regionali di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale.


ARTICOLO 22
Corsi regionali
1. I corsi regionali si tengono di volta in volta in varie città d' Abruzzo presso strutture pubbliche della Regione o di altri Enti locali.
2. Le materie e le ore complessive dei corsi sono programmate dal responsabile della Scuola Regionale di Polizia Locale, su disposizione del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, sentito il parere del Comitato Tecnico per la Polizia Locale.
3. I docenti dei corsi, scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati, tecnici, ufficiali di Polizia Locale ed esperti delle varie materie, in base ai criteri oggettivi approvati dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato Tecnico Regionale, sono nominati dal componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, su proposta del dirigente la Scuola di Polizia Locale.
4. Il Settore Enti Locali comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il programma dei corsi che la Regione intende svolgere nell' anno successivo indicando il tipo, la durata, le date di svolgimento, le città sede dei corsi, le materie, nonché le modalità di partecipazione.
5. Gli enti locali devono comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno l' adesione ai vari corsi indicando con precisione il numero, le generalità e la qualifica degli addetti che si intende far partecipare.
6. Ai corsi possono essere ammessi i Comandanti, gli Ufficiali, i Sottufficiali, gli operatori di Polizia Locale e i candidati ai concorsi specificati nel 4 comma del precedente articolo 25 della presente legge.
7. A conclusione di ogni corso si terranno una o più prove per la valutazione del profitto individuale dei partecipanti e per il rilascio dell' attestato.
8. In fase di prima applicazione della presente legge, le comunicazioni di cui al precedente 5 comma devono essere fatte dai Comuni entro 30 giorni dall' avvenuta comunicazione da parte della Regione della organizzazione dei corsi per l' anno 1997.
9. Il materiale didattico relativo ad ogni corso va conservato presso la scuola di Polizia Locale ed inviato ad ogni singolo ente.


ARTICOLO 23
Direzione della Scuola di Polizia Locale
1
. La Direzione della Scuola Regionale di polizia Locale e l' organizzazione dei corsi, data la particolarità della materia e del profilo professionale, sono affidare dalla Giunta Regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, e sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale, ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.
2. L' incarico di Direttore della Scuola Regionale di Polizia Locale ha la durata in carica quanto la durata del Comitato Tecnico Regionale.


ARTICOLO 24
Osservatorio Regionale di Polizia Locale
1
. E' istituito l' Osservatorio Regionale di Polizia Locale.
2. Presso l' Osservatorio Regionale di Polizia Locale è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all' attività della Polizia Locale, cui possono accedere i corpi ed i servizi di Polizia Locale.
3. La Direzione dell' Osservatorio Regionale di Polizia Locale è affidata dalla Giunta Regionale, su designazione del componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, ad un dirigente regionale del Settore Enti Locali.


ARTICOLO 25
Comitato Tecnico
1
. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, nomina, con proprio decreto il Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale, che dura in carica quattro anni ed è composto da:
a) il Componente la Giunta preposto al Settore Enti Locali, o Dirigente del Settore da lui delegato che lo presiede;
b) il Direttore della Scuola Regionale di Polizia Locale;
c) un rappresentante dell' UPI;
d) un rappresentante dell' ANCI;
e) un rappresentante dell' UNCEM;
f) n. 6 esperti in materia designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, appartenenti alla Polizia Locale;
g) un ufficiale di Polizia Municipale designato dall' ANCPUM regionale;
h) un operatore di Polizia Municipale designato dall' ANVU Abruzzo.
2. Il componente che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dal Presidente della Giunta Regionale.
3. L' onere complessivamente valutato per le spese del Comitato così come composto al precedente comma 1 è di L. 3.000.000 e trova, per l' anno 1996 la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio regionale - 11425. Per gli esercizi successivi sui pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci regionali.


ARTICOLO 26
Compiti dei Comitato
1
. Il Comitato Tecnico Regionale ha funzione di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di Polizia Locale.
2. Esso, in particolare, provvede ad esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito alle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché proposte sulle iniziative atte a migliorare, comunque, l' efficienza dei servizi.
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni emana apposito regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico regionale.


ARTICOLO 27
Applicazione ad altri Enti Locali
1
. Gli Enti locali diversi dai Comuni esercitano le funzioni di Polizia Locale di cui sono titolari a mezzo di appositi servizi, disciplinati dai regolamenti dell' Ente di appartenenza.
2. A questi si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla presente legge sostituendo al Comune e ai suoi organi l' Ente locale e gli organi corrispondenti.
3. Per quanto attiene alla divisa, fermo restando quanto previsto dall' allegato) i colori saranno grigio chiaro per quella di rappresentanza e verde loden per quella ordinaria.
4. Per quanto attiene ai mezzi, i colori saranno di base grigioverde, le scritte rosso pantone in negativo.


ARTICOLO 28
Regolamento degli Enti Locali
1
. Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni e gli altri Enti Locali adeguano i loro regolamenti.
2. Decorsi inutilmente i termini suddetti, il Comitato Regionale di Controllo e le Sezioni Provinciali, nominano un Commissario, che provvede all' adozione dei relativi atti.
3. I Comuni e gli altri Enti Locali entro due anni successivi dall' entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi a tutte le disposizioni in essa contenute.


ARTICOLO 29
Norma finanziaria

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1997 in Lº 50.000.000, si provvede ai sensi dell' art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto
al cap. 324000 - quota parte delle partite n. 5 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1996.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett 03, Tit 2, Ctg 3, Sez 01) il capitolo 32320 denominato: << Contributi in conto capitale ai comuni associati la gestione del Servizio di Polizia >>, con lo stanziamento di sola competenza di L. 50.000.000.
Gli oneri relativi alla realizzazione di corsi per operatore di polizia locale grano sullo stanziamento del pertinente capitolo di spesa 32430 del bilancio di previsione 1997 e, per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali >>.


ARTICOLO 30
Norma finale
1
. La legge regionale n. 59 del 20 luglio 1989 è abrogata.
2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 2 agosto 1997

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