Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Servizio di polizia municipale
1. Nell' ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7
marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge, i
comuni svolgono le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia
amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria
competenza e in quelle ad essi delegate.
2. Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzano un apposito
servizio di polizia municipale secondo le modalità che ne consentano la
fruizione per tutti i giorni dell' anno.
ARTICOLO 2
Collaborazione fra i comuni
1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in
forma associativa anche su livello di comunità di valle; possono inoltre
stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e
di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.
2. La Provincia incentiva le iniziative di collaborazione dei
comuni concorrendo al finanziamento per l' acquisto di attrezzature e
mezzi operativi per la gestione del servizio di polizia municipale in
forma associata.
ARTICOLO 3
Corpi di polizia municipale
1. I comuni, singoli o associati, nei quali gli adempimenti di
polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori addetti a tali
funzioni, possono procedere all' istituzione del corpo di polizia
municipale.
ARTICOLO 4
Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale
1. Il servizio o corpo di polizia municipale è alle dipendenze del
sindaco o dell' assessore da questi delegato, che vi sovraintende
impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.
2. In caso di gestione associata del servizio o corpo di polizia
municipale, il relativo atto costitutivo disciplina l' adozione del
regolamento che deve contenere quanto segue:
a) disposizioni intese a determinare le strutture e i mezzi tecnico -
operativi;
b) le funzioni di coordinamento del responsabile;
c) gli elementi di cui all' articolo 7.
3. Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ogni caso sottoposti
al sindaco o all' assessore delegato competente per il territorio in cui
si trovano ad operare.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all' articolo 5
della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti delle proprie attribuzioni
gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale sono messi a
disposizione dal sindaco, su motivata richiesta dell' autorità di
pubblica sicurezza o dell' autorità giudiziaria.
Nell' esercizio di tali funzioni il personale di cui sopra dipende
operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il
sindaco.
ARTICOLO 5
Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale
1. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale:
a) vigilano sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre
disposizioni amministrative vigenti con particolare riguardo alle norme
concernenti la polizia locale, urbane e rurale, la circolazione stradale,
l' edilizia, l' urbanistica, l' ambiente, l' igiene e la sanità , il
commercio, i pubblici esercizi, i pubblici spettacoli;
b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'
intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
c) assolvono a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di
accertamento, di rilevazione e ad altre funzioni previste da leggi o
regolamenti richieste dalle competenti autorità ;
d) prestano servizio d' ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'
espletamento di attività e compiti istituzionali dei comuni.
ARTICOLO 6
Svolgimento dell' attività sul territorio
1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell' ambito
territoriale del servizio o corpo di appartenenza, o di quello presso cui
gli addetti sono distaccati o comandati ai sensi delle intese di cui all'
articolo 2.
2. Le missioni esterne al territorio sono consentite, previa intesa
tra le amministrazioni interessate, per soccorso in caso di calamità e
disastri o per rinforzare altri servizi o corpi in particolari occasioni
eccezionali, nonché per fini di collegamento e di rappresentanza.
3. Le operazioni esterne di polizia, d' iniziativa dei singoli,
sono ammesse unicamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'
illecito commesso nel territorio di appartenenza.
ARTICOLO 7
Regolamento della polizia municipale
1. Il regolamento della polizia municipale disciplina la dotazione
organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato
giuridico, e le attività e funzioni degli addetti ai servizi o corpi di
polizia municipale, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli
precedenti e dei seguenti criteri:
a) l' organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previo
confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, in funzione del
numero della popolazione residente e fluttuante, della dimensione,
morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio, della fasce di
necessaria operatività del servizio, dell' indice di motorizzazione,
degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro influente
elemento di carattere istituzionale, socio - economico, di efficienza e
funzionalità ;
b) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il
sindaco o l' assessore delegato, dell' addestramento, della disciplina e
dell' impiego tecnico - operativo degli addetti;
c) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le
direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti
per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e
delle leggi;
d) le attività di polizia municipale vengono svolte in uniforme, salvo i
casi in cui l' abito civile sia strettamente necessario per l'
espletamento del servizio e venga autorizzato;
e) gli addetti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità
di agente di pubblica sicurezza portano, senza necessità di licenza, le
armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei
termini e nelle modalità previste dall' apposito regolamento approvato
con decreto del Ministro dell' interno, anche fuori dal servizio purché
nei limiti di cui all' articolo 6;
f) l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsi provinciali di
formazione al lavoro di cui all'articolo 10 costituisce titolo valutabile
nei concorsi a bandirsi per il reclutamento del personale di polizia
municipale.
ARTICOLO 8
Comunicazioni al Ministero dell' Interno
1. I regolamenti della polizia municipale di cui all' articolo 7
saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
e comunicati al Ministero dell' Interno.
ARTICOLO 9
Uniformi
1. L' uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia
municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario,
di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e
realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di
identificazione, nel rispetto del divieto di assimilazione a uniformi
militari e delle Forze della Polizia di Stato.
2. Le uniformi sono di servizio e per servizi di onore e di
rappresentanza, le cui caratteristiche tengono conto delle tradizioni
locali.
3. Le attività di cui all' articolo 5, sono normalmente esercitate
nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti
comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di
appartenenza.
4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia
municipale recano lo stemma e la denominazione dell' ente di appartenenza.
ARTICOLO 10
Norme per l' accesso
1. L' assunzione del personale di polizia municipale avviene
esclusivamente per concorso.
2. Per l' ammissione ai concorsi per i posti di comandante di
polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve le
diverse disposizioni regolanti l' accesso alle qualifiche funzionali
contenute negli accordi previsti dal testo unico delle leggi regionali
sullo stato giudico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni
emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983,
n. 3/ L.
3. I comuni, singoli o associati, od il consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano organizzano direttamente o a messo di istituzioni
scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e diano
garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, corsi di formazione al
lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia municipale e
corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale in servizio,
compreso il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua.
4. Il numero dei partecipanti e le modalità di ammissione, nonché
la durata e tipologia dei corsi stessi sono determinati, in modo da
garantire le esigenze delle amministrazioni comunali e dei loro consorzi,
dalla Giunta provinciale.
5. La Provincia può concedere contributi sulle spese sostenute per
l' organizzazione dei corsi di cui al comma 3.
ARTICOLO 11
Disposizione finanziaria
1. Le spese per l' attuazione della presente legge saranno
stabilite dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento
legislativo di analoga natura.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
Bolzano, 10 novembre 1993
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