LEGGE 7 MARZO 1986, N 65 LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Articolo 1 Servizio
di polizia municipale
I. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può
essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni
possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative
previste dalla legge dello Stato.
Articolo 2 Funzioni
del Sindaco
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle
funzioni di cui al precedente articolo I, impartisce le direttive, vigila
sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e
dai regolamenti.
Articolo 3 Compiti
degli addetti al servizio di polizia municipale
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel
territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge
e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia
dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta per
specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
Articolo 4
Regolamento comunale del servizio di polizia municipale
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di
polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a
stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme: possono essere svolte in abito
civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e
venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti
assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina
rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di
appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di
collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il
servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla
flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le
amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Articolo 5 Funzione
di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria. rivestendo a tal fine la qualità di agente
di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'an. 221, 30 comma. del Codice di
procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 15/6/59 n. 393.
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente
legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione
del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente
di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti
requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo
a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese tra le
dette autorità e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale
ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono,
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza
licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio
nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori
dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei
casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale,
con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento
stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai
poligono di tiro per l'addestramento al loro uso.
Articolo 6
Legislazione regionale in materia di polizia municipale
La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla
presente legge.
Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto
della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del
personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative
di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di
grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione
stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità
d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le
uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del
precedente ari. 5.
Articolo 7 Corpo di
polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale
I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da
almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale,
disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in
conformità ai principi contenuti nella Legge 29\3\83. n. 93. 2. Il regolamento
di cui al precedente comma I stabilisce:
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di
funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune
e ai flussi della popolazione. alla estensione e alla morfologia del territorio,
alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della
popolazione residente e temporanea. della suddivisione del comune stesso in
circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree
metropolitane.
3. 1 comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del
Como di polizia municipale.
L'ordinamento si articola di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del
decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni
organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare
la funzionalità e l'efficienza del Corpo. 5. Nel caso di costituzione di
associazione, ai sensi dell'art. I, comma 2, il relativo atto costitutivo
disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone
i contenuti essenziali.
Articolo 8 Titoli
di studio
I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla
presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti
degli enti locali.
Articolo 9
Comandante del Corpo di polizia municipale
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile
verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo 2. Gli addetti alle attività di
polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori
gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei
limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Articolo 10
Trattamento economico del personale di polizia municipale
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in
livelli retributivi determinati in relazione alle finzioni attribuite. 2. Le
indennità attualmente previste dall'art. 26, 40 comma, del DPR 25 giugno 1983,
n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo
1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per
cento dell'indennità di cui all'art. 43, 3 comma, della legge P aprile 1981, n.
121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui
all'art. 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o
collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette
funzioni. 3. L'indennità di cui all'art. 26. 40 comma. lettera I). del DPR 25
giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.
Articolo 11
Comunicazioni dei regolamenti comunali
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere
comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario di Governo.
Articolo 12
Applicazione ad altri enti locali
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono te funzioni di polizia
locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi, a questi si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8, lì, 13 e 14 della presente
legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi
corrispondenti. 2. E' altresì applicabile il disposto dell'art. 1O, comma 2,
della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle
funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.
Articolo 13
Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10
L'indennità prevista dall'an. IO della presente legge sarà
corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il
personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 14
Copertura dell'onere finanziario
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge
provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri
bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.