Richiesto all’ARAN un immediato incontro per garantire la piena esigibilità dell’art. 24 del CCNL 14/9/2000 al personale turnista


Uno dei tormentoni che hanno pesato sulla trattativa decentrata della Polizia Municipale è stata la corretta e combinata applicazione del disposto degli articoli 22 e 24 del CCNL 14/9/2000.

Le arbitrarie ed unilaterali interpretazioni con cui l’ARAN ha inondato i tavoli di trattativa, hanno creato gravi problemi alla corretta applicazioni di questi importanti istituti contrattuali connessi al personale turnista.

Quanto sopra, ha aumentato la conflittualità nel corso delle trattative, ha leso i diritti contrattuali dei lavoratori ed ha peggiorato la ualità del lavoro.

In particolare, si fa riferimento all’interpretazione ARAN che non riconosce ai lavoratori turnisti quanto sancito dal contratto, per il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale.

Non è accettabile, che si continui a elucubrare e discernere su tutta la materia contrattuale, in maniera unilaterale e sempre con valutazioni penalizzanti nei confronti dei lavoratori.

Per garantire la piena esigibilità dei diritti riconosciuti dagli articoli 22 e 24 del CCNL 14/9/2000 le Segreterie Nazionali di FP CGIL – CISL FPS – UIL FPL hanno chiesto immediata convocazione all’ARAN per addivenire all’interpretazione autentica di questi articoli, che di certo non può essere quella che penalizza lavoratori già gravati dal peso dei turni.

La posizione che sosterremo al tavolo di confronto è stata così preventivamente notificata all’ARAN:

"Le due richiamate disposizioni rispondono a due esigenze diverse: la prima concerne l’indennità di turnazione per il disagio legato all’organizzazione del lavoro, la seconda disciplina il lavoro festivo infrasettimanale e fra di esse non vi è alcuna correlazione.

L’indennità prevista dall’art. 22 punto 5 per il personale turnista intende compensare, come si evince dalla lettura della norma, il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro di detto personale, e non esclude assolutamente l’applicazione dell’art. 24 punto 2, con il quale si è ribadito il diritto costituzionalmente garantito di tutti i lavoratori anche di quelli impegnati a prestare attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, di avere pari trattamento in giorni di riposo e quindi il diritto per questi ultimi di godere di un giorno di riposo compensativo o a richiesta del lavoratore della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo.

L’ARAN arbitrariamente nega questo diritto affermando che al lavoratore turnista che presti attività lavorativa in giorno di festività infrasettimanale spetta solo la specifica maggiorazione di cui all’art. 22 citato."

Su questo come su tutti i temi frutto del confronto quotidiano con gli operatori, la FP CGIL si batterà per il rispetto delle regole contrattuali, per la piena esigibilità dei diritti e contro qualsiasi tentativo di depotenziare la Polizia Locale.

Roma, 6 maggio 2004