GESTIONE
STIPENDIALE
‑ indennità di funzione
‑ indennità maneggio valori
indennità di trasferta
lavoro versa agli Enti previdenziali ed
assistenziali;
2)
le ritenute fiscali che il datore di lavoro versa
all'Erario, sempre per conto dei dipendente.
CATEGORIA |
POSIZIONE
|
AUMENTI |
|
|
|
dal
01.11.1998 |
dal
01.07.1999 |
Ex
VII LIVELLO |
CATEGORIA
D |
54.000 |
45.00d |
EX
VII LIVELLO |
CATEGORIA
D |
54.000 |
45.000 |
EX
VI LIVELLO |
CATEGORIA
C |
42.000 |
35.000 |
EX
V LIVELLO |
CATEGORIA
B |
40.000. |
33.000 |
EX
IV LIVELLO |
CATEGORIA
B |
40.000 |
33.000 |
-EX
I - II - III |
CATEGORIA
A |
36.000
|
36.000 |
Al
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6 1.022.811
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
D5
L’indennità
integrativa speciale è computabile agli effetti dei trattamento di quiescenza
e di fine servizio.
Ora straordinaria notturna o festiva = tariffa oraria + 30%
Ora straordinaria notturna‑festiva = tariffa oraria + 50%
|
FINO
AL 30 GIU. 1999 * |
DALL'l
LUG.1999 |
||||
Cate
gona
|
Straord.
diurno
|
Straord.
fest.
o nott. |
Straord.
, fest.
e nott. |
Straord.
.
diurno |
Straord.
fest.
o nott. |
Straord. fest.
e nott. |
Al
|
16.118 |
18.221 |
21.024 |
16.358 |
18.491 |
21.336 |
A2
|
16.392 |
18.530 |
21.381 |
16.632 |
18.801 |
21.693 |
A3
|
16.727 |
18.908 |
21.817 |
16.966 |
19.179 |
22.130 |
A4
|
17.059 |
19.285 |
22.251 |
17.299 |
19.555 |
22.564 |
B1
|
16.978 |
19.193 |
22.146 |
17.242 |
19.491 |
22.489 |
B2
|
17.345 |
19.607 |
22.624 |
17.609 |
19.905 |
22.968 |
B3
|
18.077 |
20.435 |
23.579 |
18.341 |
20.733 |
23.923 |
B4
|
18.381 |
20.778 |
23.975 |
18.644 |
21.076 |
24.319 |
B5
|
18.745 |
21.190 |
24.450 |
19.008 |
21.488 |
24.794 |
B6
|
19.144 |
21.641 |
24.971 |
19.408 |
21.939 |
25.314 |
C1
|
19.054 |
21.539 |
24.853 |
19.334 |
21.855 |
25.218 |
C2
|
19.602 |
22.158 |
25.567 |
19.866 |
22.457 |
25.912 |
C3
|
20.153 |
22.782 |
26.287 |
20.418 |
23.081 |
26.632 |
C4
|
20.885 |
23.609 |
27.242 |
21.150 |
23.908 |
27.587 |
D1 |
20.777 |
23.487 |
27.100 |
21.136 |
23.893 |
27.569 |
D2
|
22.077 |
24.957 |
28.793 |
22.437 |
25.363 |
29.265 |
D3
|
24.465
|
27.656
|
31.911
|
24.825
|
28.063 |
32.380 |
D4
|
25.619
|
28.960
|
33.416
|
25.978
|
29.366 |
33.884 |
D5
|
26.950
|
30.465
|
35.152
|
27.309
|
30.871 |
35.621 |
Straordinario
diurno (ora
normale + 15%) i dalle ore 6.00 alle ore 22.00.
Straordinario
festivo (ora
normale + 30%) dalle ore 6.00 alle ore 22.00
Straordinario
notturno (ora
normale + 30%) dalle ore 22.00‑alle ore 6.00
Straordinario
festivo nottur (ora
normale + 50%) dalle ore 00.00 alle ore 6.00 ‑ dalle ore 22.00 alle
24.00
Indennità
di reperibilità
Per
le aree di pronto intèrvento l'ente può istituire un servizio di pronta
reperibilità, in caso di chiamata il dipendente dovrà raggiungere il posto
di lavoro nell'arco di 30.minuti, L'indennità di reperibilità è di £
20.000 per 12 ore si servizio ed i festivi 40.000 sempre per 12 ore e gli
importi della turnazione (tra le 6 e le 22 turno diurno maggiorazione
oraria del 10% - notturno o festivo il 30% - festivo notturno 50% della
retribuzione di cui all'art. 52 comma 2 lettera c delle code
contrattuali).
Il
dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a
giorni 6 al mese né il giorno di riposo settimanale
Indennità
di turno
Per
esigenze di funzionalità degli enti sono istituiti turni giornalieri di
lavoro.
Sono
considerati turni, ai fini della maggiorazione, le attività svolte con orari
che si alternano ciclicamente in strutture operative che prevedano una
erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
La
tariffa oraria dei lavoro effettivamente prestato nell'ambito della turnazione
viene maggiorata come segue: 5% per la fascia oraria diurna
20%
per la fascia oraria notturna ed ì giorni festivi 30% per la fascia festiva
notturna.
La
tariffa oraria è calcolata tenendo conto di tutti gli emolumenti fissi e
continuativi con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.
La
fascia notturna va dalle ore 22 alle 6 dei giorno successivo.
I
turni notturni non potranno essere di norma superiori a 10 al mese salvo
esigenze eccezionali.
Formula
di calcolo indennità turno su base mensíle.
La
tariffa oraria è calcolata nel seguente modo:
Stip.
tabellare + Ind. Int. Spec. + Eventuali indennità fisse + Rateo di X11V,
Indennità
turno diurno = tariffa oraria x 5% Indennità turno notturno o festivo.=
tariffa oraria x 20% Indennità turno notturno-festivo tariffa oraria x 30%
La
misura oraria dell'indennità di turno quindi può variare da dipendente a
dipendente in funzione della retribuzione individuale di anzíanítà che,
essendo una quota fissa e continuativa, concorre nel calcolo.
Area
posizioni organizzative..
A
personale della categoria D possono essere conferiti incarichi, a tempo
determinato, cui corrisponde una retribuzione di posizione variabile da 10. a
25 milioni annui per tredici mensilità e una retribuzione di risultato,
calcolata sulla retribuzione di posizione, variabile dal 10 al, 25% a seguito
di valutazione.
Nei
comuni privi di dirigenza e di personale della categoria D, a personale della
categoria C o B può essere erogata la retribuzione di posizione nella misura
ridotta da 6 a 15 milioni.
Indennità
di funzione
Al
personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa
organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta
abilitazione per l'esercizio della professione ed iscrizione all'albo che
operi in posizione di staff viene confermata l'indennità annua di L.
1.500.000 per 12 mesi (125.000 mensili) art. 37 ‑ 40 comma ‑ dei
C.C.N.L. 1994 ‑ 1997.
Indennità
di vigilanza
Al
personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio
delle funzioni di cui agli artt. 5 –10 della Legge 65/86 spetta una indennità
‑annua lorda di L. 1.570.000 (130.833 mensili) art. 37 1° comma lettera
b del C.C.N.L. 1994 ‑1997 ancora vigente nell'attuale contratto.
Al
restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui
agli artt. 5 - 10 della Legge 65/86 spetta una indennità annua lorda di L.
930.000 (77.500 mensili) art. 37 l° comma l lett. B ‑ dei
C.C.N.L. 1994 - 1997.
Il
personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale
viene inquadrato nell'attuale C1 (EX ‑VI) con riassorbimento della
integrazione tabellare prevista dall'art. 37 comma 1 lett. A) dei 06.07.1995,
con decorrenza 01.01.1998.
Indennità
di rischio
L'indennità
di rischio ammonta L. 240.000 annue (20.000 mensili) art. 34 – l° comma
lett. f ‑ dei D.P.R. 268/87.
Indennità
maneggio valori
L’indennità
maneggio valori (giornaliera) per importi medi mensili rapportati ad anno è
la seguente:
non inferiore ai 500 milioni
L.800
non inferiore ai 250 milioni
L.600
non inferiore ai 100 milioni
L.300
Altre
Indennità
(Art.
37 C.C.N.L. 1994 ‑ 1997)
Indennità
personale educativo asili nido L. 900.000 annue (75.000 mensili);
Indennità
personale insegnante scuole materne ed elementari, assistenti di‑
cattedra, L. 900.000 annue (75.000 mensili);
Indennità
personale docente centri formazione professionale L. 900.000 annue (75.000
mensili);
Indennità
tempo potenziato personale scuole materne
L.
200.000 mensili per 10 mesi.
Compensi
per lo sviluppo delle risorse
umane
e per la produttività
Ciascun
Ente dovrà accantonare risorse destinate a promuovere "effettivi e
significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di
qualità dei servizi istituzionali mediante la. realizzazione di piani di
attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su
sistemi di programmazione e controllo". A tal fine le risorse dovranno
finanziare:
•
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi, correlati al merito e all'impegno individuale o di gruppo;
•
un fondo per la progressione economica dei dipendenti, secondo criteri da
definirsi in sede di contrattazione aziendale;
•
un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la c.d.
"Area quadri" relativa al personale della categoria D; , il
pagamento delle indennità di turno, reperibilità, maneggio valori,
straordinario; il pagamento di somme da corrispondere a personale che operi in
condizioni particolarmente disagiate delle categorie A,B,C. compensare
eventuali esercizi di compiti che comportino specifiche responsabilità da
parte del personale delle categorie B e C e D (che non risulti incaricato di
funzioni di "quadro").
Trattenuta
per sciopero
La
trattenuta della retribuzione per sciopero è atto dovuto che non richiede
l'adozione di un provvedimento. La trattenuta relativa alle giornate di
sciopero, cioè di astensione dal lavoro da parte dei dipendente, trova
giuridico fondamento nel principio secondo il quale ove manchi la prestazione
d'opera non può esservi diritto alla controprestazione, consistente nel
pagamento della retribuzione.
Le
relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata
della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In
tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura dei lavoro
straordinario ‑ senza le maggiorazioni ‑aumentata della quota
corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti
e non valutati per la determinazione della tariffa predetta,. con esclusione
in ogni caso dell'assegno per il nucleo familiare. Se lo sciopero è di
un'intera giornata lavorativa la trattenuta viene effettuata in base alle ore
previste per quello stesso giorno. 1
STIP.
+ I.I.S. + (eventuali emolumenti fissi) + RATEO XIII^
Indennità
di trasferta
Il
trattamento di missione e trasferimento è regolato secondo le modalità di
cui alla legge A.7.1978, n. 417 e al D.P.R. 16.1.1978, n. 513.
Per
incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete un
rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta fiscale (è
accettato anche lo scontrino purchè sia allegata una dichiarazione attestante
la descrizione delle spese sostenute), per il pernottamento in albergo della
categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.
40.500 per il primo pasto e di complessive L. 80.700 per i due pasti. Per
incarichi di durata superiore ad otto ore compete il rimborso di un solo
pasto.
In
ogni caso l'indennità di missione sarà ridotta al 30%. 1 limiti di spesa per
i pasti sono rivalutati annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel
costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto dei Ministero dei
Tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L’indennità
di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
‑
nelle ' ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore;
‑
nelle località di abituale dimora, anche se distante più di 10 km dalla sede
di servizio;
‑
nell'ambito della circoscrizione o zona di servizio (vigile stradale, vigile
ambientale, guardia ittica, sorvegliante stradale, ecc.);
‑
nelle località all'interno della circoscrizione comunale.
La
trasferta deve essere giustificata da motivi di servizio e preventivamente
autorizzata dal Responsabile dei Servizio. In caso di missione non inferiore
alle 24 ore può essere anticipato a mezzo Economo un importo pari al
presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità
presunte.
E'
consentito il viaggio in ferrovia: in 1^ classe per i livelli dal VI in su; in
2° classe
per i restanti livelli. L'uso dei mezzi marittimi o aerei deve essere
preventivamente autorizzato dal responsabile dei servizio, per l'uso
dell'aereo è consentita l'assicurazione. Il dipendente ha diritto al compenso
per lavoro straordinario solo per le prestazioni rese in eccedenza al 'normale
orario di servizio e può, in questo caso, essere cumulato con l'indennità di
missione. Il tempo di viaggio non è
considerato
orario di servizio.
Al
personale inquadrato nella 1° e 2° qualifica dirigenziale è data facoltà
di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso spesa
dell'albergo di 1° categoria. Al restante personale è data facoltà di
chiedere il rimborso delle spese di albergo di 2° categoria. Il dipendente
dovrà tempestivamente compilare la tabella di liquidazione con allegati i
biglietti di viaggio ed ogni altro documento atto a giustificare le spese
sostenute.
Tabella
oraria indennitá di trasferta
Da
II a VI livello (ora
cat. A, B, C)
diaria
intera lire 1.200 (entro
le 8 ore ed oltre le 4)
diaría
ridotta lire 360 (superiore
le 8 ore, ridotta al 30% per rimb. albergo o vitto)
Da
VII livello (ora
cat D) a dirigenza:
diaria intera lire 1.650 (entro
le 8 ore ed oltre le 4)
diaria
ridotta lire 495 (superiore
le 8 ore, ridotta al 30% per rimb. albergo o vitto)
Rimborso
pasto:
lire 40.500 (oltre 8 ore)
Assegno
per il nucleo familiare
A
sensi della legge 13.5.1988, n. 153 e successive modificazioni al personale
dipendente a decorrere dall'1.1.1988 le quote di aggiunta _di famiglia cessano
di essere corrisposte e sono sostituite dall'assegno per il nucleo familiare.
L'assegno
compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al
reddito dei nucleo familiare.
Il
nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione dei coniuge
legalmente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 D.P.R.
26.4.1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti
di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Dei nucleo familiare possono far parte alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore
ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa
di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti.
Le
variazioni dei nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a
corrispondere l'assegno entro 30 giorni dal loro verificarsi. Per lo stesso
nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Il reddito dei
nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi,
assoggettabili IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
precedente il 1 0 luglio dì ciascun anno ed ha valore per la corresponsione
dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Alla
formazione dei reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi,
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 2.000.000.
Non
si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui
trattamenti stessi.
L'assegno
non concorre a formare la base imponibile del
l'imposta
sul reddito delle persone fisiche,
I
livelli di reddito previsti sono rivalutati annualmente con effetto dal 1
luglio di ciascuno anno, in misura pari alla variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. E' importante verificare
che il reddito del nucleo deve derivare almeno per il 70% da lavoro
dipendente.
Tabella
assegno per il nucleo familiare
(applicabile
ai nuclei con entrambi i genitori e
almeno
un figlio minore non inabile)
IMPORTO
MENSILE (periodo 1 luglio.1999 - 30 giugno
2000) |
||||||||
Livelli
di reddito (migliaia
di lire) |
Numero
componenti nucleo familiare |
|||||||
Da |
Fino
a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
|
7+ |
Fino
a |
20.659 |
|
|
253.000
|
485.000
|
6-05.000
|
953.000
|
1.200.000 |
20.660 |
25.563 |
|
|
222.000
|
427.000
|
658.000
|
932.000
|
1.163.000 |
25.564 |
30.468 |
|
|
179.000
|
369.000
|
606.000
|
916.000
|
1.131.000 |
30.469 |
35.370 |
|
|
127.000
|
306.000 |
548.000
|
879.000
|
1.094.000 |
35.371
|
40.276 |
|
|
85.000
|
216.000 |
468.000
|
789.000 |
983.000 |
40.277
|
45.180 |
|
|
50.000
|
158.000 |
421.000
|
757.000
|
946.000 |
45.181
|
50.085 |
|
|
30.000
|
111.000
|
342.000
|
705.000
|
904.000 |
50.086
|
54.988 |
|
|
30.000 |
75.000
|
263.000
|
657.000
|
851.000 |
54.989 |
59.891 |
|
|
25.000 |
50.000 |
199.000
|
615.000 |
825000 |
59.892 |
64.795 |
|
|
25.000 |
50.000
|
178.000
|
436.000 |
772.000 |
64.796 |
69.016 |
|
|
25.000 |
45.000
|
178.000
|
299.000 |
567.000 |
69.017 |
74.606 |
|
|
|
45.000
|
152.000
|
299.000 |
424.000 |
74.607 |
79.510 |
|
|
|
45.000
|
152.000
|
256.000 |
424.000 |
79.511 |
84.415 |
|
|
|
|
152.000
|
256.000 |
366.000 |
84.416 |
89.320 |
|
|
|
|
|
256.000 |
366.000 |
89.321 |
94.226 |
|
|
|
|
|
|
366.000 |
RITENUTE
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
EX-CPDEL
ora INPDAP
Tutti
gli emolumenti concorrono a formare imponibile previdenziale e quindi soggetti
alla ritenuta. Sulla retribuzione mensile così calcolata si applica un
contributo dell'8,55% che andrà trattenuto in busta paga. Oltre il tetto dei
'65.280.000 annui si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1% ai sensi dell'art.
3 ter legge 14/11/92, n. 438.
L’ente
di appartenenza versa un contributo pari al 23,80%.
EX-INADEL
PREVIDENZA ora INPDAP
Gli
emolumenti soggetti a contribuzione INADEL ‑ Previdenza sono calcolati
in base mensile ed ammontano alla somma delle cosiddette voci fisse
stipendiali (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità,
indennità integrativa speciale, livello economico differenziato, ecc.). Sulla
retribuzione mensile così calcolata si applica un contributo dei 2% che andrà
trattenuto in busta paga. L'Amministrazione, per lo stesso scopo, opera un
versamento dei 2,88%.
FONDO
DI PREVIDENZA E CREDITO
Gli
emolumenti soggetti al..contributo al Fondo di previdenza e credito sono
calcolati. in base mensile nella misura dello 0,35% su, di un imponibile
uguale a quello previdenziale. Il contributo al fondo grava esclusivamente sul
dipendente.
RITENUTE
FISCALI
IRPEF
L'imponibile
IRPEF è quello composto da tutte le voci della retribuzione (voci fisse e
trattamento accessorio con l'esclusione dell'assegno per.nucleo familiare) al
netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali (CPDEL,
INADEL-previdenza,).
L'imposta lorda IRPEF si calcola sulla base delle percentuali previste per i
diversi scaglioni così sottoelencati:
Reddito
Mensile
fino |
|
a |
1.250.000 |
18,5 |
|
da |
1.250.001
|
a |
2.500.000 |
26,5 |
-100.000 |
da |
2.501.000
|
a |
5.000.000 |
33,5 |
-275.000 |
da |
5.000.001
|
a |
11.250.000 |
39,5 |
-575.000 |
oltre |
11.250.000 |
|
|
45,5 |
-1.250.00 |
Reddito
annuo
fino |
|
a
|
15.000.000
|
18.5% |
|
da |
15.000.001 |
a
|
30.000.000
|
26.5%
|
-
1.200.000 |
da |
30.000.001 |
a
|
60.000.000
|
33.5%
|
-
3.300.000 |
da |
60.000.001 |
a
|
135.000.000
|
39.5%
|
-
6.900.000' |
oltre
|
135.000.000
|
|
|
45.5%
|
-15.000.000 |
L'imposta
netta si ottiene sottraendo le detrazioni previste per legge dall'imposta
lorda.
DETRAZIONI
D'IMPOSTA E CARICHI Di FAMIGLIA
Coniuge
a carico
|
Reddito
complessivo annuo |
Detrazione |
Fino
|
a
30.000.000 |
1.057.552 |
Oltre |
30.000.000
fino
a 60.000.000 |
961.552 |
Oltre
|
60.000.000
fino a 100.000.000 |
889.552 |
Oltre
|
100.000.000 |
817.552 |
Figli
ed altri familiari a carico (sono a carico coloro che non percepiscano
annualmente un reddito superiore a Lit. 5.500.000
al
lordo degli oneri deducibili): Lit. 336.000=
da
suddividere in proporzione tra coloro che provvedono al mantenimento (es. in
caso di coniugi lavoratori la detrazione va imputata al 50%
ciascuno).
Se
l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente
e effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi affidati o
affiliati dei solo lavoratore e questi non è coniugato o se coniugato si è
successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio compete la
detrazione per il coniuge a carico.
DETRAZIONE
PER PRODUZIONE REDDITO
La
detrazione varia in funzione dei reddito di lavoro dipendente:
DA |
A
|
Detrazione
(annua) |
0 |
9.100.000, |
1.680.000 |
9.100.001 |
9.300.000 |
1.600.000 |
9.300.001 |
15.000.000 |
1.500.000 |
15.000.001 |
15.300.000 |
1.350.000 |
15.300.001 |
15.600.000 |
1.250.000 |
15.600.001 |
15.900.000 |
1.150.000 |
15.900.001 |
30.000.000 |
1.050.000 |
30.000.001 |
40.000.000 |
950.000 |
40.000.001 |
50.000.000 |
850.000. |
50.000.001 |
60.000.000 |
750.000 |
60.000.001 |
60.300.000 |
650.000 |
60.300.001 |
70.000.000 |
550.000 |
70.000.001 |
80.000.000 |
450.000 |
80.000.001 |
90.000.000 |
350.000 |
90.000.001 |
100.000.000 |
150.000 |
Oltre
100.000.000 |
|
100.000 |
Per
calcolare la detrazione mensile si deve: determinare la fascia di reddito
moltiplicando l'imponibile fiscale mensile per 13; individuare la detrazione
annua ad esso corrispondente; dividere la detrazione per 365 e moltiplicare il
risultato ottenuto per il numero di giorni dei mese da retribuire.
ADDIZIONALE
REGIONALE E COMUNALE.
E'
istituita un'addizione IRPEF operante in sede di conguaglio da versare alle
Regioni di residenza del dipendente. L'aliquota è suscettibile annualmente di
variazioni, per l'anno 1999 è pari allo 0,50% dell'imponibile fiscale.
L'addizionale
Comunale opera solamente per i dipendenti residenti nei Comuni ove è stata
istituita e la misura di solito è pari allo 0,2% dell'imponibile fiscale.
PART
TIME
Al
personale con rapporto di lavoro a part-time il trattamento economico fisso e
accessorio compete in misura proporzionale alla prestazione svolta.
L'assegno
per il nucleo familiare è erogato nella misura intera.
La
contrattazione integrativa può stabilire che il compenso legato alla
produttività non sia ridotto proporzionalmente.
Esempio
cedolino stipendi
Emolumenti
mese di maggio 1999
Cognome
e Nome *** Inquadramento Cl Data assunzione
Stipendio
base |
|
1.356.250 |
Indennità
integrativa speciale |
|
1.029.647 |
Retribuzione
individuale di anzìanità |
|
26.000 |
Lavoro
straordinario 1 ora diurna feriale |
|
19.054 |
Lavoro
straordinario 1 ora diurna festiva |
|
21.539 |
Lavoro
straordinario 1 ora notturna festiva |
|
24.853 |
Altre
voci |
|
|
Retribuzione
lorda |
2.477.343 |
|
Ritenuta
ex CPDEL (8,55 % retr. lorda) |
|
211.813- |
Ritenuta
fondo credito (0,35 % retr. lorda) |
|
8.671
- |
Ritenuta
ex INADEL (2,00 % voci fisse) |
|
48.238- |
Imponibile
fiscale |
2.208.621 |
|
Imposta
lorda |
|
485.350- |
Detrazioni
lav. Dip. |
|
89.178 |
Detrazione
1 figlio 50% |
|
14.000 |
Imposta
netta |
382.172 |
|
Trattenuta
sindacale |
|
19.087- |
Assegno
nucleo fam. |
|
20.000 |
Arrotondamento
prec. |
|
|
Arrotondamento
att. |
|
|
Retribuzione
netta |
|
1.827.362 |