GESTIONE STIPENDIALE

  La retribuzione è il complesso degli emolumenti che il dipendente riceve in modo fisso e continuativo come  corrispettivo della prestazione lavorativa, pertanto, la causa della retribuzione si identifica con il rapporto di lavoro medesimo e l'attribuzione è in funzione diretta della qualità e quantità della prestazione lavorativa.

  La struttura della retribuzione dei personale delle amministrazioni del comparto Regioni  Enti Locali è così composta:

  a) trattamento fondamentale (voci fisse):

  ‑ stipendio tabellare ‑ indennità integrativa speciale ‑ retribuzione‑ di posizione (ove assegnata).

  b) trattamento accessorio:

  ‑ compensi per lavoro straordinario ‑ indennità di reperibilità

  ‑ indennità di turno

    ‑ indennità di funzione

  ‑ retribuzione di risultato (area posizioni organizzative) ‑ indennità vigilanza

  ‑ indennità rischio

    ‑ indennità maneggio valori

  ‑ indennità varie (personale educativo asili nido, assistenti di cattedra, docenti centri‑ formazione professionale)

  indennità tempo potenziato

    indennità di trasferta

  compensi per produttività collettiva e miglioramento servizi

  Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13/5/88 n. 153 e, successive modificazioni.

  Tutti i lavoratori hanno inoltre diritto alla XIIII, mensilità calcolata come segue:

  1/12 degli importi annui delle voci retributive pensionabili (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità).

  La retribuzione, di norma definita dalla contrattazione collettiva, è al lordo delle trattenute.

  Per definire la retribuzione netta occorre detrarre:

  1)     gli oneri sociali a carico dei lavoratore che il datore di

        lavoro versa agli Enti previdenziali ed assistenziali;

    2)    le ritenute fiscali che il datore di lavoro versa

        all'Erario, sempre per conto dei dipendente.

  Stipendio tabellare

  Gli stipendi tabellari, come previsto dal nuovo contratto di lavoro, sono incrementati, nelle seguenti misure mensili lorde, alle date indicate:

CATEGORIA

POSIZIONE

AUMENTI

 

 

dal 01.11.1998

dal 01.07.1999

Ex VII LIVELLO

CATEGORIA D

54.000

45.00d

EX VII LIVELLO

CATEGORIA D

54.000

45.000

EX VI LIVELLO

CATEGORIA C

42.000

35.000

EX V LIVELLO

CATEGORIA B

40.000.

33.000

EX IV LIVELLO

CATEGORIA B

40.000

33.000

-EX I - II - III

CATEGORIA A

36.000

36.000

  Indennità Integrativa Speciale

Al       1.007.532

A2        1.007.532

A3        1.007.532

A4        1.007.532

B1       1.013.886

B2        1.013.886

B3        1.022.811

B4        1.022.811

B5        1.022.811

B6      1.022.811

C1       1.029.647

C2        1.029.647

C3        1.029.647

C4        1.029.647

D1       1.041.723

D2         1.041.723

D3        1.070.569

D4        1.070.569

D5        1.070.569

  L’indennità integrativa speciale è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o altra posizione che comporti riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

L’indennità integrativa speciale è computabile agli effetti dei trattamento di quiescenza e di fine servizio.

  Il livello economico differenziato, essendo erogato a titolo di integrazione tabellare, diviene utile a tutti gli effetti sulla tredicesma mensilità nonché sull'indennità integrativa speciale. Quest'ultima, ora bloccata, subisce degli incrementi minimi, per coloro che beneficiavano di tale istituto contrattuale.

  Lavoro straordinario­

  La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario

  (ai sensi dell'art. 16 dei D.P.R. 268/87) è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

  ‑ stipendio tabellare base di livello mensile in godimento (in seguito al nuovo ordinamento professionale si intende quello goduto nella classe di appartenenza);

  ‑ indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

  ‑ rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

  La maggiorazione è pari:

  al 15% per il lavoro straordinario diurno;

  al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 22 alle ore 6 dei giorno successivo);

  al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno‑festivo.

  Formula di calcolo lavoro straordinario su base mensile.

  La tariffa oraria è calcolata nel seguente modo:

  Stipendio tabellare + indennità Integrafiva Speciale + Rateo XIII"~

                   Ora straordinaria diurna tariffa oraria + 15%

                Ora straordinaria notturna o festiva = tariffa oraria + 30%

                Ora straordinaria notturna‑festiva = tariffa oraria + 50%

  Tabella base ora lavoro straordinario

 

FINO AL 30 GIU. 1999 *

DALL'l LUG.1999

Cate

gona

Straord.

diurno

Straord.

fest. o nott.

Straord. ,

fest. e nott.

Straord.

. diurno

Straord.

fest. o nott.

Straord.

fest. e nott.

Al

16.118

18.221

21.024

16.358

18.491

21.336

A2

16.392

18.530

21.381

16.632

18.801

21.693

A3

16.727

18.908

21.817

16.966

19.179

22.130

A4

17.059

19.285

22.251

17.299

19.555

22.564

B1

16.978

19.193

22.146

17.242

19.491

22.489

B2

17.345

19.607

22.624

17.609

19.905

22.968

B3

18.077

20.435

23.579

18.341

20.733

23.923

B4

18.381

20.778

23.975

18.644

21.076

24.319

B5

18.745

21.190

24.450

19.008

21.488

24.794

B6

19.144

21.641

24.971

19.408

21.939

25.314

C1

19.054

21.539

24.853

19.334

21.855

25.218

C2

19.602

22.158

25.567

19.866

22.457

25.912

C3

20.153

22.782

26.287

20.418

23.081

26.632

C4

20.885

23.609

27.242

21.150

23.908

27.587

D1

20.777

23.487

27.100

21.136

23.893

27.569

D2

22.077

24.957

28.793

22.437

25.363

29.265

D3

24.465

27.656

31.911

24.825

28.063

32.380

D4

25.619

28.960

33.416

25.978

29.366

33.884

D5

26.950

30.465

35.152

27.309

30.871

35.621

 

Straordinario diurno (ora normale + 15%) i dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Straordinario festivo (ora normale + 30%) dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Straordinario notturno (ora normale + 30%) dalle ore 22.00‑alle ore 6.00

Straordinario festivo nottur (ora normale + 50%) dalle ore 00.00 alle ore 6.00 ‑ dalle ore 22.00 alle 24.00

Indennità di reperibilità

Per le aree di pronto intèrvento l'ente può istituire un servizio di pronta reperibilità, in caso di chiamata il dipendente dovrà raggiungere il posto di lavoro nell'arco di 30.minuti, L'indennità di reperibilità è di £ 20.000 per 12 ore si servizio ed i festivi 40.000 sempre per 12 ore e gli importi della turnazione  (tra le 6 e le 22 turno diurno maggiorazione oraria del 10% - notturno o festivo il 30% - festivo notturno 50% della retribuzione  di cui all'art. 52 comma 2 lettera c delle code contrattuali).

Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese né il giorno di riposo settimanale

Indennità di turno

Per esigenze di funzionalità degli enti sono istituiti turni giornalieri di lavoro.

Sono considerati turni, ai fini della maggiorazione, le attività svolte con orari che si alternano ciclicamente in strutture operative che prevedano una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

La tariffa oraria dei lavoro effettivamente prestato nell'ambito della turnazione viene maggiorata come segue: 5% per la fascia oraria diurna

20% per la fascia oraria notturna ed ì giorni festivi 30% per la fascia festiva notturna.

La tariffa oraria è calcolata tenendo conto di tutti gli emolumenti fissi e continuativi con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.

La fascia notturna va dalle ore 22 alle 6 dei giorno successivo.

I turni notturni non potranno essere di norma superiori a 10 al mese salvo esigenze eccezionali.

Formula di calcolo indennità turno su base mensíle.

La tariffa oraria è calcolata nel seguente modo:

Stip. tabellare + Ind. Int. Spec. + Eventuali indennità fisse + Rateo di X11V,

Indennità turno diurno = tariffa oraria x 5% Indennità turno notturno o festivo.= tariffa oraria x 20% Indennità turno notturno-festivo tariffa oraria x 30%

La misura oraria dell'indennità di turno quindi può variare da dipendente a dipendente in funzione della retribuzione individuale di anzíanítà che, essendo una quota fissa e continuativa, concorre nel calcolo.

Area posizioni organizzative..

A personale della categoria D possono essere conferiti incarichi, a tempo determinato, cui corrisponde una retribuzione di posizione variabile da 10. a 25 milioni annui per tredici mensilità e una retribuzione di risultato, calcolata sulla retribuzione di posizione, variabile dal 10 al, 25% a seguito di valutazione.

Nei comuni privi di dirigenza e di personale della categoria D, a personale della categoria C o B può essere erogata la retribuzione di posizione nella misura ridotta da 6 a 15 milioni.

Indennità di funzione

Al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione ed iscrizione all'albo che operi in posizione di staff viene confermata l'indennità annua di L. 1.500.000 per 12 mesi (125.000 mensili) art. 37 ‑ 40 comma ‑ dei C.C.N.L. 1994 ‑ 1997.

Indennità di vigilanza

Al personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 –10 della Legge 65/86 spetta una indennità ‑annua lorda di L. 1.570.000 (130.833 mensili) art. 37 1° comma lettera b del C.C.N.L. 1994 ‑1997 ancora vigente nell'attuale contratto.

Al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui agli artt. 5 - 10 della Legge 65/86 spetta una indennità annua lorda di L. 930.000 (77.500 mensili) art. 37  l° comma l lett. B ‑ dei C.C.N.L. 1994 - 1997.

Il personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale viene inquadrato nell'attuale C1 (EX ‑VI) con riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37 comma 1 lett. A) dei 06.07.1995, con decorrenza 01.01.1998.

Indennità di rischio

L'indennità di rischio ammonta L. 240.000 annue (20.000 mensili) art. 34 – l° comma lett. f ‑ dei D.P.R. 268/87.

Indennità maneggio valori

L’indennità maneggio valori (giornaliera) per importi medi mensili rapportati ad anno è la seguente:

                   non inferiore ai 500 milioni         L.800

                   non inferiore ai 250 milioni         L.600

                   non inferiore ai 100 milioni         L.300

Altre Indennità

(Art. 37 C.C.N.L. 1994 ‑ 1997)

Indennità personale educativo asili nido L. 900.000 annue (75.000 mensili);

Indennità personale insegnante scuole materne ed elementari, assistenti di‑ cattedra, L. 900.000 annue (75.000 mensili);

Indennità personale docente centri formazione professionale L. 900.000 annue (75.000 mensili);

Indennità tempo potenziato personale scuole materne

L. 200.000 mensili per 10 mesi.

Compensi per lo sviluppo delle risorse

umane e per la produttività

Ciascun Ente dovrà accantonare risorse destinate a promuovere "effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali mediante la. realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e controllo". A tal fine le risorse dovranno finanziare:

• Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, correlati al merito e all'impegno individuale o di gruppo;

• un fondo per la progressione economica dei dipendenti, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione aziendale;

• un fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la c.d. "Area quadri" relativa al personale della categoria D; , il pagamento delle indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, straordinario; il pagamento di somme da corrispondere a personale che operi in condizioni particolarmente disagiate delle categorie A,B,C. compensare eventuali esercizi di compiti che comportino specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e D (che non risulti incaricato di funzioni di "quadro").

Trattenuta per sciopero

La trattenuta della retribuzione per sciopero è atto dovuto che non richiede l'adozione di un provvedimento. La trattenuta relativa alle giornate di sciopero, cioè di astensione dal lavoro da parte dei dipendente, trova giuridico fondamento nel principio secondo il quale ove manchi la prestazione d'opera non può esservi diritto alla controprestazione, consistente nel pagamento della retribuzione.

Le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura dei lavoro straordinario ‑ senza le maggiorazioni ‑aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta,. con esclusione in ogni caso dell'assegno per il nucleo familiare. Se lo sciopero è di un'intera giornata lavorativa la trattenuta viene effettuata in base alle ore previste per quello stesso giorno. 1

  Determinazione importo ora di sciopero:

STIP. + I.I.S. + (eventuali emolumenti fissi) + RATEO XIII^

Indennità di trasferta

Il trattamento di missione e trasferimento è regolato secondo le modalità di cui alla legge A.7.1978, n. 417 e al D.P.R. 16.1.1978, n. 513.

Per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete un rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta fiscale (è accettato anche lo scontrino purchè sia allegata una dichiarazione attestante la descrizione delle spese sostenute), per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 40.500 per il primo pasto e di complessive L. 80.700 per i due pasti. Per incarichi di durata superiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

In ogni caso l'indennità di missione sarà ridotta al 30%. 1 limiti di spesa per i pasti sono rivalutati annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto dei Ministero dei Tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L’indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

‑ nelle ' ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore;

‑ nelle località di abituale dimora, anche se distante più di 10 km dalla sede di servizio;

‑ nell'ambito della circoscrizione o zona di servizio (vigile stradale, vigile ambientale, guardia ittica, sorvegliante stradale, ecc.);

‑ nelle località all'interno della circoscrizione comunale.

La trasferta deve essere giustificata da motivi di servizio e preventivamente autorizzata dal Responsabile dei Servizio. In caso di missione non inferiore alle 24 ore può essere anticipato a mezzo Economo un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.

E' consentito il viaggio in ferrovia: in 1^ classe per i livelli dal VI in su; in 2° classe per i restanti livelli. L'uso dei mezzi marittimi o aerei deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dei servizio, per l'uso dell'aereo è consentita l'assicurazione. Il dipendente ha diritto al compenso per lavoro straordinario solo per le prestazioni rese in eccedenza al 'normale orario di servizio e può, in questo caso, essere cumulato con l'indennità di missione. Il tempo di viaggio non è considerato orario di servizio.

Al personale inquadrato nella 1° e 2° qualifica dirigenziale è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso spesa dell'albergo di 1° categoria. Al restante personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese di albergo di 2° categoria. Il dipendente dovrà tempestivamente compilare la tabella di liquidazione con allegati i biglietti di viaggio ed ogni altro documento atto a giustificare le spese sostenute.

Tabella oraria indennitá di trasferta

Da II a VI livello (ora cat. A, B, C)

diaria intera lire 1.200 (entro le 8 ore ed oltre le 4)

diaría ridotta lire 360 (superiore le 8 ore, ridotta al 30% per rimb. albergo o vitto)

Da VII livello (ora cat D) a dirigenza:

         diaria intera lire 1.650 (entro le 8 ore ed oltre le 4)

         diaria ridotta lire 495 (superiore le 8 ore, ridotta al 30% per rimb. albergo o vitto)

Rimborso pasto:          lire 40.500 (oltre 8 ore)   lire 80.700 (oltre 12 ore)

Assegno per il nucleo familiare

A sensi della legge 13.5.1988, n. 153 e successive modificazioni al personale dipendente a decorrere dall'1.1.1988 le quote di aggiunta _di famiglia cessano di essere corrisposte e sono sostituite dall'assegno per il nucleo familiare.

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito dei nucleo familiare.

Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione dei coniuge legalmente separato, e dai figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 26.4.1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Dei nucleo familiare possono far parte alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Le variazioni dei nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro 30 giorni dal loro verificarsi. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Il reddito dei nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 0 luglio dì ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Alla formazione dei reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a 2.000.000.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi.

L'assegno non concorre a formare la base imponibile del­

l'imposta sul reddito delle persone fisiche,

I livelli di reddito previsti sono rivalutati annualmente con effetto dal 1 luglio di ciascuno anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. E' importante verificare che il reddito del nucleo deve derivare almeno per il 70% da lavoro dipendente.

Tabella assegno per il nucleo familiare

(applicabile ai nuclei con entrambi i genitori e

almeno un figlio minore non inabile)

IMPORTO MENSILE (periodo 1 luglio.1999 - 30

giugno 2000)

Livelli di reddito

(migliaia di lire)

Numero componenti nucleo familiare

Da

Fino a

1

2

3

4

5

6

7+

Fino a

20.659

 

 

253.000

485.000

6-05.000

953.000

1.200.000

20.660

25.563

 

 

222.000

427.000

658.000

932.000

1.163.000

25.564

30.468

 

 

179.000

369.000

606.000

916.000

1.131.000

30.469

35.370

 

 

127.000

306.000

548.000

879.000

1.094.000

35.371

40.276

 

 

85.000

216.000

468.000

789.000    

983.000  

40.277

45.180

 

 

50.000

158.000

421.000

757.000

946.000

45.181

50.085

 

 

30.000

111.000

342.000

705.000

904.000

50.086

54.988

 

 

30.000

75.000

263.000

657.000

851.000

54.989

59.891

 

 

25.000

 50.000

199.000

615.000

825000

59.892

64.795

 

 

25.000

50.000

178.000

436.000

772.000

64.796

69.016

 

 

25.000

45.000

178.000

299.000

567.000

69.017

74.606

 

 

 

45.000

152.000

299.000

424.000

74.607

79.510

 

 

 

45.000

152.000

256.000

424.000

79.511

84.415

 

 

 

 

152.000

256.000

366.000

84.416

89.320

 

 

 

 

 

256.000

366.000

89.321

94.226

 

 

 

 

 

 

366.000

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

EX-CPDEL ora INPDAP

Tutti gli emolumenti concorrono a formare imponibile previdenziale e quindi soggetti alla ritenuta. Sulla retribuzione mensile così calcolata si applica un contributo dell'8,55% che andrà trattenuto in busta paga. Oltre il tetto dei '65.280.000 annui si applica l'aliquota aggiuntiva dell'1% ai sensi dell'art. 3 ter legge 14/11/92, n. 438.

L’ente di appartenenza versa un contributo pari al 23,80%.

EX-INADEL PREVIDENZA ora INPDAP

Gli emolumenti soggetti a contribuzione INADEL ‑ Previdenza sono calcolati in base mensile ed ammontano alla somma delle cosiddette voci fisse stipendiali (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, livello economico differenziato, ecc.). Sulla retribuzione mensile così calcolata si applica un contributo dei 2% che andrà trattenuto in busta paga. L'Amministrazione, per lo stesso scopo, opera un versamento dei 2,88%.

FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO

Gli emolumenti soggetti al..contributo al Fondo di previdenza e credito sono calcolati. in base mensile nella misura dello 0,35% su, di un imponibile uguale a quello previdenziale. Il contributo al fondo grava esclusivamente sul dipendente.

RITENUTE FISCALI

IRPEF

L'imponibile IRPEF è quello composto da tutte le voci della retribuzione (voci fisse e trattamento accessorio con l'esclusione dell'assegno per.nucleo familiare) al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali (CPDEL,

INADEL-previdenza,). L'imposta lorda IRPEF si calcola sulla base delle percentuali previste per i diversi scaglioni così sottoelencati:

Reddito Mensile

fino

 

a

1.250.000

18,5

 

da

1.250.001

a

2.500.000

26,5

-100.000

da

2.501.000

a

5.000.000

33,5

-275.000

da

5.000.001

a

11.250.000

39,5

-575.000

oltre

11.250.000

 

 

45,5

-1.250.00

Reddito annuo

fino

 

a

15.000.000

18.5%

 

da

15.000.001

a

30.000.000

26.5%

- 1.200.000

da

30.000.001

a

60.000.000

33.5%

- 3.300.000

da

60.000.001

a

135.000.000

39.5%

- 6.900.000'

oltre

135.000.000

 

 

45.5%

-15.000.000

L'imposta netta si ottiene sottraendo le detrazioni previste per legge dall'imposta lorda.

DETRAZIONI D'IMPOSTA E CARICHI Di FAMIGLIA

Coniuge a carico

 

Reddito complessivo annuo

Detrazione

Fino

a 30.000.000

1.057.552

Oltre

30.000.000 fino a 60.000.000

961.552

Oltre

60.000.000 fino a 100.000.000

889.552

Oltre

100.000.000

817.552

Figli ed altri familiari a carico (sono a carico coloro che non percepiscano annualmente un reddito superiore a Lit. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili): Lit. 336.000= da suddividere in proporzione tra coloro che provvedono al mantenimento (es. in caso di coniugi lavoratori la detrazione va imputata al 50% ciascuno).

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi affidati o affiliati dei solo lavoratore e questi non è coniugato o se coniugato si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio compete la detrazione per il coniuge a carico.

DETRAZIONE PER PRODUZIONE REDDITO

La detrazione varia in funzione dei reddito di lavoro dipendente:

DA

A

Detrazione (annua)

0

9.100.000,

1.680.000

9.100.001

9.300.000

1.600.000

9.300.001

15.000.000

1.500.000

15.000.001

15.300.000

1.350.000

15.300.001

15.600.000

1.250.000

15.600.001

15.900.000

1.150.000

15.900.001

30.000.000

1.050.000

30.000.001

40.000.000

950.000

40.000.001

50.000.000

850.000.

50.000.001

60.000.000

750.000

60.000.001

60.300.000

650.000

60.300.001

70.000.000

550.000

70.000.001

80.000.000

450.000

80.000.001

90.000.000

350.000

90.000.001

100.000.000

150.000

Oltre 100.000.000

 

100.000

Per calcolare la detrazione mensile si deve: determinare la fascia di reddito moltiplicando l'imponibile fiscale mensile per 13; individuare la detrazione annua ad esso corrispondente; dividere la detrazione per 365 e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di giorni dei mese da retribuire.

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE.

E' istituita un'addizione IRPEF operante in sede di conguaglio da versare alle Regioni di residenza del dipendente. L'aliquota è suscettibile annualmente di variazioni, per l'anno 1999 è pari allo 0,50% dell'imponibile fiscale.

L'addizionale Comunale opera solamente per i dipendenti residenti nei Comuni ove è stata istituita e la misura di solito è pari allo 0,2% dell'imponibile fiscale.

PART TIME

Al personale con rapporto di lavoro a part-time il trattamento economico fisso e accessorio compete in misura proporzionale alla prestazione svolta.

L'assegno per il nucleo familiare è erogato nella misura intera.

La contrattazione integrativa può stabilire che il compenso legato alla produttività non sia ridotto proporzionalmente.

Esempio cedolino stipendi

Emolumenti mese di maggio 1999

Cognome e Nome *** Inquadramento Cl Data assunzione

Stipendio base

 

1.356.250

Indennità integrativa speciale

 

1.029.647

Retribuzione individuale di anzìanità

 

26.000

Lavoro straordinario 1 ora diurna feriale

 

19.054

Lavoro straordinario 1 ora diurna festiva

 

21.539

Lavoro straordinario 1 ora notturna festiva

 

24.853

Altre voci

 

 

Retribuzione lorda

2.477.343

 

Ritenuta ex CPDEL (8,55 % retr. lorda)

 

211.813-

Ritenuta fondo credito (0,35 % retr. lorda)

 

8.671 -

Ritenuta ex INADEL (2,00 % voci fisse)

 

48.238-

Imponibile fiscale

2.208.621

 

Imposta lorda

 

485.350-

Detrazioni lav. Dip.

 

89.178

Detrazione 1 figlio 50%

 

14.000

Imposta netta

382.172

 

Trattenuta sindacale

 

19.087-

Assegno nucleo fam.

 

20.000

Arrotondamento prec.

 

 

Arrotondamento att.

 

 

Retribuzione netta

 

1.827.362