IL MODULO PER LA DOMANDA

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151

(GU n. 96 del 26-4-2001- Suppl. Ordinario n.93)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 25

Trattamento previdenziale

(Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

omissis…

 

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

 

 

Omissis…

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151

(GU n. 96 del 26-4-2001- Suppl. Ordinario n.93)

 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

 

Art. 86

Disposizioni abrogate

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;

Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 9;

Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 15 e 17, comma 4)

 

 

1.       Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)       gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

b)       la legge 26 agosto 1950, n. 860.

 

2.       Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:

a)       la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;

b)       il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c)       la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31e l’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d)       il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e)       la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f)         l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, coś come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g)       la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h)       l’articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i)         il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j)         i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k)       i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l)         il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m)     l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coś come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;

n)       l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o)       il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p)       il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q)       l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, coś come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r)        i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s)       i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t)        il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4 bis dell’articolo 4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u)       i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3.       Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

a)       gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.