XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 558
On.le Molinari
Giuseppe ( Margherita-Ulivo)
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Ambito
di applicazione).
1. I comuni, singoli o
associati, e le province, mediante l'impiego di proprio personale, organizzato
con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento in conformità alle
norme dell'ordinamento regionale, svolgono:
a) le
funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a tutte le
materie di competenza degli enti locali attribuite o delegate;
b) le
attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che
possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente, la qualità
della vita locale, che non siano riservate alla competenza esclusiva delle forze
di polizia dello Stato.
2. Le strutture di polizia
locale possono anche concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le
forze di polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, secondo
le modalità di cui alla presente legge, svolgendo le seguenti attività:
a) in
caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente di
appartenenza, svolgono le attività di polizia giudiziaria previste dalla legge
e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale,
all'autorità giudiziaria;
b) ˆâ4svolgono
le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia dello
Stato, previa intesa tra il prefetto e il sindaco o il presidente della
provincia, o l'assessore da questi delegato;
c) prestano
soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile.
3. Nel rispetto del principio di
separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia
locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della provincia o
dall'assessore da questi delegato per le attività di cui al comma 2, con
l'eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria.
Art.
2.
(Funzioni
di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica
sicurezza).
1. Il personale che svolge le
funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, o dell'ente presso cui è comandato, e nei limiti delle proprie
attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni
di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia
giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria,
riferita ai responsabili delle strutture di polizia locale e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura
penale, limitatamente ai reati connessi con materie di competenza esclusiva;
b) servizio
di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del nuovo codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) funzioni
di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), con le forze di polizia dello Stato.
A tal fine è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art.
3.
(Attribuzioni
ulteriori in materia di funzioni di polizia giudiziaria).
1. All'attività di polizia
locale di cui all'articolo 1, comma 2, è addetto il personale della struttura
cui sia stata attribuita specifica qualifica. Tale personale, nell'ambito
territoriale di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad
esercitare il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle
materie di cui all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle
relative violazioni, svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, e a tal
fine è ad esso attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria,
riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli
addetti al coordinamento ed al controllo e al comandante ai sensi dell'articolo
57 del codice di procedura penale.
Art.
4.
(Qualificazione
dei componenti delle strutture di polizia locale).
1. L'attribuzione della
qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto. Essa è
subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di un corso di
formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a livello locale,
regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla normativa
regionale, valido per l'intero territorio nazionale, e al superamento di una
prova psico-attitudinale.
2. Con regolamento adottato dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che debbono
essere obbligatoriamente inserite nei piani di studio dei corsi di cui al comma
1, nonché i requisiti per la prova psico-attitudinale. Con lo stesso
regolamento sono determinati altresì i requisiti fisici per l'accesso.
3. Il personale addetto alle
funzioni di polizia provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, con l'attribuzione della relativa qualifica.
I presidenti delle province e i sindaci, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al prefetto l'elenco degli operatori
interessati.
4. Le qualifiche connesse alle
funzioni di polizia locale non possono essere attribuite a coloro che:
a) non
godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a
misure di prevenzione;
c) siano
stati destituiti dai pubblici uffici o siano stati espulsi dalle forze armate o
dai corpi militarmente organizzati.
5. I componenti delle strutture
di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:
a) agente;
b) addetto
al coordinamento e al controllo;
c) comandante.
6. Lo svolgimento dell'attività
di coordinamento e controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al
termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito
dalla normativa regionale, a livello locale, regionale o interregionale, in cui
siano state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di
cui al comma 2. Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività
di coordinamento e controllo ha validità ai fini dello svolgimento della
medesima in tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle relative
funzioni avviene secondo le norme stabilite dal regolamento locale e i relativi
inquadramenti nonché le eventuali indennità sono definiti in sede di
contrattazione collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di
coordinamento e controllo formalmente attribuite, sono considerate a tutti gli
effetti idonee.
7. Lo svolgimento dell'attività
di comando è subordinato al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un
apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla
normativa anche a livello regionale o interregionale, in cui sono state inserite
le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di cui al comma 2,
valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale individua le
figure professionali abilitate al comando in sede di prima applicazione della
presente legge.
Art.
5.
(Disciplina
dell'armamento).
1 I regolamenti approvati
dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia
locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali
debbono uniformarsi i regolamenti di cui al comma 1, concernenti:
a) la
determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
b) l'individuazione
dei servizi da svolgere con l'impiego delle armi;
c) le
modalità di espletamento dei servizi di cui alla lettera b);
d) la
determinazione dei casi in cui non è consentito assegnare singoli appartenenti
alle strutture di polizia locale a servizi che richiedono l'impiego delle armi;
e) gli
obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta
e alla custodia delle armi e delle relative munizioni;
f) le
tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;
g) l'addestramento
al tiro e l'accesso del personale ai poligoni.
3. Il personale porta senza
licenza le armi in dotazione in via continuativa qualora il regolamento locale
ne preveda l'impiego.
4. Il porto delle armi in
dotazione è ammesso in via continuativa anche fuori dal territorio dell'ente di
appartenenza laddove previsto dal regolamento di cui al comma 1. Il regolamento
di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in cui l'abilitazione al porto delle
armi è sospesa di diritto.
Art.
6.
(Abilitazione
alla guida dei veicoli
di servizio).
1. La conduzione dei veicoli di
servizio in dotazione alle strutture di polizia locale è riservata al personale
munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia
nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi
di addestramento da effettuare durante il corso di formazione di cui
all'articolo 4. In fase di prima applicazione, per il personale in servizio, si
prescinde dal superamento del corso.
Art.
7.
(Disposizioni
in materia di contrattazione, previdenziale e
assicurativa).
1. Il rapporto di lavoro degli
addetti alle strutture di polizia locale è disciplinato dai contratti
collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferma
restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in
conformità alle procedure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono adottate in sede contrattuale apposite misure
riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle
differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale.
2. A decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, agli operatori di
polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 3 si applicano, in
materia previdenziale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165, in quanto compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi
soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro
mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152. Si applica, inoltre, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in
materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per
i loro familiari.
3. Al personale di polizia
locale è corrisposta un'indennità di polizia locale pensionabile nella misura
determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema
di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle
funzioni svolte. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in
vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.
4. Ai sensi dell'articolo 40 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto al fine di apportare le opportune modifiche al
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, recante
nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di
applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il
personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso assolti, ed
equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Art.
8.
(Modifiche
alla normativa vigente).
1. All'articolo 16, secondo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine il seguente
periodo: "Nei limiti e con le modalità previsti dal relativo ordinamento
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di sicurezza
pubblica le strutture di polizia locale".
2. All'articolo 208, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le
parole: "del personale della Polizia di Stato" sono inserite le
seguenti: "delle strutture di polizia locale".
3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"1. Gli operatori di
polizia locale possono accedere ai sistemi informativi automatizzati del
pubblico registro automobilistico e del Dipartimento dei trasporti terrestri,
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché agli
schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, specificamente individuati in
relazione alle funzioni attribuite alle medesime strutture di polizia locale
dalla legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
4. Il decreto del Ministro
dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo
le parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e delle strutture di polizia locale".
6. All'articolo 1, comma 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "nonché del
personale delle strutture di polizia locale dotato della qualifica di agente di
pubblica sicurezza".
7. E' abrogata la legge 7 marzo
1986, n. 65, e successive modificazioni.
8. All'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è abrogato.
Art.
9.
(Copertura
finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.