XIV LEGISLATURA 

PROGETTO DI LEGGE - N. 558

                                          On.le Molinari Giuseppe  ( Margherita-Ulivo)


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1. 

(Ambito di applicazione).


        1. I comuni, singoli o associati, e le province, mediante l'impiego di proprio personale, organizzato con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento in conformità alle norme dell'ordinamento regionale, svolgono:

            a) le funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali attribuite o delegate;

            b) le attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente, la qualità della vita locale, che non siano riservate alla competenza esclusiva delle forze di polizia dello Stato.

        2. Le strutture di polizia locale possono anche concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le forze di polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, secondo le modalità di cui alla presente legge, svolgendo le seguenti attività:

            a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgono le attività di polizia giudiziaria previste dalla legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria;

            b) ˆâ4svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia dello Stato, previa intesa tra il prefetto e il sindaco o il presidente della provincia, o l'assessore da questi delegato;
            c) prestano soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

        3. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato per le attività di cui al comma 2, con l'eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 2. 

(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza).


        1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o dell'ente presso cui è comandato, e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

            a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili delle strutture di polizia locale e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, limitatamente ai reati connessi con materie di competenza esclusiva;

            b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

            c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con le forze di polizia dello Stato. A tal fine è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 3. 

(Attribuzioni ulteriori in materia di funzioni di polizia giudiziaria).


        1. All'attività di polizia locale di cui all'articolo 1, comma 2, è addetto il personale della struttura cui sia stata attribuita specifica qualifica. Tale personale, nell'ambito territoriale di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad esercitare il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle relative violazioni, svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, e a tal fine è ad esso attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo e al comandante ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Art. 4. 

(Qualificazione dei componenti delle strutture di polizia locale).


        1. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto. Essa è subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a livello locale, regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla normativa regionale, valido per l'intero territorio nazionale, e al superamento di una prova psico-attitudinale.
        2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che debbono essere obbligatoriamente inserite nei piani di studio dei corsi di cui al comma 1, nonché i requisiti per la prova psico-attitudinale. Con lo stesso regolamento sono determinati altresì i requisiti fisici per l'accesso.
        3. Il personale addetto alle funzioni di polizia provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle province e i sindaci, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al prefetto l'elenco degli operatori interessati.
        4. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale non possono essere attribuite a coloro che:

            a) non godano dei diritti civili e politici;

            b) abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a misure di prevenzione;

            c) siano stati destituiti dai pubblici uffici o siano stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati.

        5. I componenti delle strutture di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

            a) agente;

            b) addetto al coordinamento e al controllo;

            c) comandante.

        6. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello locale, regionale o interregionale, in cui siano state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di cui al comma 2. Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo ha validità ai fini dello svolgimento della medesima in tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle relative funzioni avviene secondo le norme stabilite dal regolamento locale e i relativi inquadramenti nonché le eventuali indennità sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo formalmente attribuite, sono considerate a tutti gli effetti idonee.
        7. Lo svolgimento dell'attività di comando è subordinato al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa anche a livello regionale o interregionale, in cui sono state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di cui al comma 2, valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale individua le figure professionali abilitate al comando in sede di prima applicazione della presente legge.

Art. 5. 

(Disciplina dell'armamento).


        1 I regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
        2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali debbono uniformarsi i regolamenti di cui al comma 1, concernenti:

            a) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

            b) l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle armi;

            c) le modalità di espletamento dei servizi di cui alla lettera b);

            d) la determinazione dei casi in cui non è consentito assegnare singoli appartenenti alle strutture di polizia locale a servizi che richiedono l'impiego delle armi;

            e) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative munizioni;

            f) le tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;

            g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai poligoni.

        3. Il personale porta senza licenza le armi in dotazione in via continuativa qualora il regolamento locale ne preveda l'impiego.
        4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa anche fuori dal territorio dell'ente di appartenenza laddove previsto dal regolamento di cui al comma 1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresì, i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto.

Art. 6. 

(Abilitazione alla guida dei veicoli di servizio).


        1. La conduzione dei veicoli di servizio in dotazione alle strutture di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante il corso di formazione di cui all'articolo 4. In fase di prima applicazione, per il personale in servizio, si prescinde dal superamento del corso.

Art. 7. 

(Disposizioni in materia di contrattazione, previdenziale e assicurativa).


        1. Il rapporto di lavoro degli addetti alle strutture di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformità alle procedure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificità del personale.
        2. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, agli operatori di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 3 si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in quanto compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, inoltre, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
        3. Al personale di polizia locale è corrisposta un'indennità di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita e alla natura delle funzioni svolte. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.
        4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di apportare le opportune modifiche al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso assolti, ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 8. 

(Modifiche alla normativa vigente).


        1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Nei limiti e con le modalità previsti dal relativo ordinamento possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di sicurezza pubblica le strutture di polizia locale".
        2. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del personale della Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: "delle strutture di polizia locale".
        3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

        "1. Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e del Dipartimento dei trasporti terrestri, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché agli schedari del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, specificamente individuati in relazione alle funzioni attribuite alle medesime strutture di polizia locale dalla legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
        4. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "dei servizi di protezione civile" sono inserite le seguenti: "e delle strutture di polizia locale".
        6. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "nonché del personale delle strutture di polizia locale dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza".
        7. E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
        8. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 è abrogato.

Art. 9. 

(Copertura finanziaria).


        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.