XIV
LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1288
MARGHERITA - DL ULIVO
On.le Lusetti ed altri
Art. 1.
1. Il Governo delegato ad
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o pi decreti legislativi, diretti a stabilire le competenze, le funzioni e i
compiti dell'ente comune, del sindaco e degli appartenenti alla polizia
municipale in materia di polizia locale e a dettare le norme di accesso,
formazione e progressione in carriera del personale della polizia municipale,
secondo i seguenti princpi e criteri direttivi:
a)
prevedere che:
1)
le funzioni di polizia locale siano l'insieme delle attivit svolte dai
competenti organi istituzionali del comune, suscettibili di correlarsi a
qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non siano
riservate dalla legge alla competenza esclusiva degli organi dello Stato;
2)
tutte le funzioni di polizia locale devono essere svolte, in via prioritaria,
dal comune che, a tale fine, istituisce il Corpo di polizia municipale, di
seguito denominato "Corpo", quale Forza di polizia locale, individuata
nell'organizzazione dell'ente comune;
3)
il sindaco autorit di polizia locale e che nell'esercizio di tali funzioni ha il
compito di garantire il diritto alla sicurezza delle citt e, a tale fine, si
avvale del Corpo di polizia municipale;
4)
i comuni, singoli od associati, adottino il regolamento del servizio di polizia
municipale che prevede:
4.1)
l'ambito ordinario dell'attivit e quello del territorio dell'ente locale di
appartenenza;
4.2)
il tipo di organizzazione del Corpo, in relazione all'entit della popolazione
residente e non, e della suddivisione in circoscrizioni;
4.3)
che il contingente numerico degli addetti al servizio sia stabilito secondo
criteri di economicit e funzionalit, in rapporto al numero degli abitanti,
all'estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche
socio-economiche, allo sviluppo chilometrico della rete viaria, alla densit e
complessit del traffico e all'indice di criminalit;
4.4)
l'ordinamento del personale del Corpo;
4.5)
l'organizzazione del Corpo che deve tenere conto del decentramento per
circoscrizioni o per zone;
4.6)
l'uso dei mezzi, delle attrezzature e dell'armamento in dotazione;
4.7)
l'organizzazione di missioni esterne per soccorso in caso di calamit e disastri
o per rinforzare altri Corpi;
b)
prevedere che gli appartenenti alla polizia municipale svolgano:
1)
funzioni e compiti istituzionali previsti dalle leggi dello Stato e della
regione;
2)
funzioni attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumit dei cittadini,
alla tutela della propriet, pubblica e privata, all'ordine, al decoro ed alla
quiete pubblici;
3)
funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di polizia locale senza
limiti temporali. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale sono
riconosciute le qualit corrispondenti a quelle di pubblica sicurezza;
4)
funzioni di polizia tributaria, per quanto concerne i tributi di competenza del
comune;
5)
i servizi e le operazioni di protezione civile demandati dalla legge ai comuni;
6)
opera di soccorso nelle pubbliche calamit e nei disastri, nonch in caso di
privati infortuni;
c)
prevedere che i comuni assicurino lo svolgimento delle funzioni di cui alle
lettere a) e b) e garantiscano l'erogazione dei servizi di polizia
locale almeno per undici ore consecutive giornaliere in forma autonoma o
mediante il ricorso a forme di gestione associata;
d)
prevedere che al personale della polizia municipale in virt delle funzioni
svolte:
1)
sia riconosciuta all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni-enti locali una particolare area di contrattazione con relativa
rappresentanza delle forze sindacali maggiormente rappresentative degli addetti
al servizio di polizia locale;
2)
competa un'apposita indennit, pensionabile, di polizia locale, determinata nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto regioni-enti
locali;
3)
sia consentito l'accesso ai Corpi di polizia municipale sulla base del possesso
dei requisiti psico-fisici-attitudinali ed a seguito del superamento di un corso
di formazione presso la scuola nazionale di polizia municipale di cui alla
lettera g);
4)
sia riconosciuta la progressione in carriera mediante procedure selettive nonch
la frequenza e il superamento di un corso da tenere presso la scuola nazionale
di polizia municipale di cui alla lettera g);
e)
prevedere che:
1)
l'armamento del Corpo sia adeguato alle funzioni da svolgere e che il medesimo
costituisca dotazione obbligatoria;
2)
le uniformi, i distintivi di grado ed i documenti di identificazione siano
uguali per tutti e che ne sia vietato l'uso da parte di altri soggetti;
3)
ai veicoli in dotazione alla polizia municipale, in ragione della pubblica
utilit del loro impiego in servizio d'istituto, sia rilasciata una speciale
targa di immatricolazione e siano esenti da tasse;
f)
prevedere che il comandante del Corpo:
1)
eserciti tutte le funzioni di direzione, di gestione e di organizzazione
previste dalle leggi e dai regolamenti nonch dal contratto collettivo nazionale
di lavoro;
2)
all'interno dell'autonomia organizzativa del comune, sia in possesso, di norma,
della qualifica apicale dell'ente locale;
3)
sia responsabile funzionalmente esclusivamente verso il sindaco;
g)
prevedere per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento e la
progressione in carriera degli appartenenti al Corpo, nonch per l'ammissione
all'Albo nazionale dei comandanti di cui alla lettera i), l'istituzione
della Scuola nazionale di polizia municipale, articolata territorialmente,
gestita dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, finanziata attraverso
la devoluzione di una quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie spettanti al comune e posta sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
h)
prevedere l'istituzione presso la Scuola nazionale di cui alla lettera g)
di un coordinamento nazionale, con il compito di individuare ed uniformare i
modelli organizzativi e le attivit dei corpi di polizia municipale;
i)
prevedere:
1)
l'istituzione dell'Albo nazionale dei comandanti. L'Albo articolato in due
sezioni:
1.1)
una in cui sono iscritti tutti coloro che hanno i requisiti per la nomina a
comandante di Corpo dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con
popolazione superiore a 65 mila abitanti;
1.2)
una in cui sono iscritti coloro che hanno i requisiti per la nomina a comandante
di Corpo nei comuni diversi da quelli cui al numero 1.1);
2)
che per l'iscrizione all'Albo di cui al numero 1) sia necessario frequentare e
superare con esito favorevole un corso con esame finale presso la Scuola
nazionale di cui alla lettera g). Possono partecipare al corso i laureati
in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e coloro che sono in
possesso dei titoli di studio dichiarati equipollenti da leggi statali e gli
appartenenti alla polizia municipale in servizio inquadrati nell'area C,
posizioni economiche C1 e C2, in possesso del titolo di studio richiesto per
essere ammessi al concorso di agente di polizia municipale;
3)
la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di
amministrazione dell'Albo di cui al numero 1), l'organizzazione dell'Albo in
sezioni e in fasce professionali, le modalit di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'Albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento
disciplinare, le modalit di assegnazione, di trasferimento e di rinuncia alla
sede, nonch le modalit di utilizzazione dei comandanti di Corpo non chiamati a
ricoprire sedi di comando;
4)
l'iscrizione in sede di prima attuazione della presente legge nell'Albo di cui
al numero 1) di tutti i comandanti di Corpo e degli appartenenti ai corpi di
polizia municipale con la qualifica funzionale di dirigente.