XIV
LEGISLATURA
PROGETTO
DI LEGGE - N. 1292
Democratici
di Sinistra - Ulivo
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Quadro
di applicazione).
1. I comuni, singoli o
associati, e le province, mediante l'impiego di proprio personale, organizzato
con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento in conformità alle
norme dell'ordinamento regionale, svolgono:
a) le
funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a tutte le
materie di competenza degli enti locali attribuite o delegate;
b) le
attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che
possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente e la qualità
della vita locale, che non siano riservate alla competenza esclusiva delle Forze
di polizia dello Stato.
2. Le strutture di polizia
locale possono altresì concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le
Forze di polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, secondo
le modalità di cui alla presente legge, svolgendo le seguenti attività:
a) in
caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente di
appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e
riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale,
all'autorità giudiziaria;
b) svolgono
le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle Forze di polizia dello Stato,
previa intesa tra il prefetto e il sindaco o il presidente della provincia, o
l'assessore da questi delegato;
c) prestano
soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile.
3. Nel rispetto del principio di
separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia
locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della provincia o
dall'assessore da questi delegato per le attività di cui al comma 2, con
l'eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria.
Art.
2.
(Funzioni
di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza).
1. Il personale che svolge le
funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, o dell'ente presso cui è comandato, e nei limiti delle proprie
attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni
di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualifica di agente di polizia
giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria,
riferita ai responsabili delle strutture di polizia locale e agli addetti al
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura
penale, limitatamente ai reati connessi con materie di competenza esclusiva;
b) servizio
di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) funzioni
di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), con le Forze di polizia dello Stato.
A tale fine è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Art.
3.
(Attribuzioni
ulteriori in materia di funzioni di polizia giudiziaria).
1. All'attività di polizia
locale di cui all'articolo 1, comma 2, è addetto il personale della struttura
cui sia stata attribuita specifica qualifica. Tale personale, nell'ambito
territoriale di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad
esercitare il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle
materie di cui all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle
relative violazioni, svolge i compiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 2,
e a tale fine è ad esso attribuita la qualifica di agente di polizia
giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia giudiziaria,
riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo e al comandante ai sensi
dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Art.
4.
(Qualificazione
dei componenti delle strutture di polizia locale).
1. L'attribuzione della
qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto. Essa è
subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di un corso di
formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a livello locale,
regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla normativa
regionale, valido per l'intero territorio nazionale, e al superamento di una
prova psico-attitudinale.
2. Con regolamento adottato dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che devono
essere obbligatoriamente inserite nei piani di studio dei corsi di cui al comma
1 del presente articolo, nonché i requisiti per la prova psico-attitudinale.
Con lo stesso regolamento sono determinati altresì i requisiti fisici per
l'accesso.
3. Il personale addetto alle
funzioni di polizia provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, con l'attribuzione della relativa qualifica.
I presidenti delle province e i sindaci, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al prefetto l'elenco degli operatori
interessati.
4. Le qualifiche connesse alle
funzioni di polizia locale non possono essere attribuite a coloro che:
a) non
godono dei diritti civili e politici;
b) hanno
subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a
misure di prevenzione;
c) sono
stati destituiti dai pubblici uffici o sono stati espulsi dalle Forze armate o
dai corpi militarmente organizzati.
5. I componenti delle strutture
di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:
a) agente;
b) addetto
al coordinamento e al controllo;
c) comandante.
6. Lo svolgimento dell'attività
di coordinamento e controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al
termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito
dalla normativa regionale, a livello locale, regionale o interregionale, in cui
siano state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di
cui al comma 2. Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività
di coordinamento e controllo ha validità ai fini dello svolgimento della
medesima in tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle relative
funzioni avviene secondo le norme stabilite dal regolamento locale e i relativi
inquadramenti nonché le eventuali indennità sono definiti in sede di
contrattazione collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di
coordinamento e controllo formalmente attribuite, sono considerate a tutti gli
effetti idonee.
7. Lo svolgimento dell'attività
di comando è subordinato al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un
apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla
normativa anche a livello regionale o interregionale, in cui sono state inserite
le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di cui al comma 2,
valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale individua le
figure professionali abilitate al comando in sede di prima applicazione della
presente legge.
Art.
5.
(Disciplina
dell'armamento).
1 I regolamenti approvati
dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia
locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali
devono uniformarsi i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo,
concernenti: