XIV LEGISLATURA 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1292

Democratici di Sinistra - Ulivo


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1. 

(Quadro di applicazione).


        1. I comuni, singoli o associati, e le province, mediante l'impiego di proprio personale, organizzato con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento in conformità alle norme dell'ordinamento regionale, svolgono:

            a) le funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva, relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali attribuite o delegate;

            b) le attività di prevenzione e repressione delle situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente e la qualità della vita locale, che non siano riservate alla competenza esclusiva delle Forze di polizia dello Stato.

        2. Le strutture di polizia locale possono altresì concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le Forze di polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, secondo le modalità di cui alla presente legge, svolgendo le seguenti attività:

            a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria;

            b) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle Forze di polizia dello Stato, previa intesa tra il prefetto e il sindaco o il presidente della provincia, o l'assessore da questi delegato;

            c) prestano soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
        3. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco, dal presidente della provincia o dall'assessore da questi delegato per le attività di cui al comma 2, con l'eccezione delle funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 2. 

(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza).


        1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o dell'ente presso cui è comandato, e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

            a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili delle strutture di polizia locale e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, limitatamente ai reati connessi con materie di competenza esclusiva;

            b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

            c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con le Forze di polizia dello Stato. A tale fine è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 3. 

(Attribuzioni ulteriori in materia di funzioni di polizia giudiziaria).


        1. All'attività di polizia locale di cui all'articolo 1, comma 2, è addetto il personale della struttura cui sia stata attribuita specifica qualifica. Tale personale, nell'ambito territoriale di appartenenza o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad esercitare il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle relative violazioni, svolge i compiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, e a tale fine è ad esso attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento ed al controllo e al comandante ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

Art. 4. 

(Qualificazione dei componenti delle strutture di polizia locale).


        1. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal prefetto. Essa è subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di un corso di formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a livello locale, regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla normativa regionale, valido per l'intero territorio nazionale, e al superamento di una prova psico-attitudinale.
        2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che devono essere obbligatoriamente inserite nei piani di studio dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti per la prova psico-attitudinale. Con lo stesso regolamento sono determinati altresì i requisiti fisici per l'accesso.
        3. Il personale addetto alle funzioni di polizia provinciale o municipale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si intende abilitato alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, con l'attribuzione della relativa qualifica. I presidenti delle province e i sindaci, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al prefetto l'elenco degli operatori interessati.
        4. Le qualifiche connesse alle funzioni di polizia locale non possono essere attribuite a coloro che:

            a) non godono dei diritti civili e politici;

            b) hanno subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono sottoposti a misure di prevenzione;

            c) sono stati destituiti dai pubblici uffici o sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati.

        5. I componenti delle strutture di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

            a) agente;

            b) addetto al coordinamento e al controllo;

            c) comandante.

        6. Lo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato al conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello locale, regionale o interregionale, in cui siano state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di cui al comma 2. Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo ha validità ai fini dello svolgimento della medesima in tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle relative funzioni avviene secondo le norme stabilite dal regolamento locale e i relativi inquadramenti nonché le eventuali indennità sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo formalmente attribuite, sono considerate a tutti gli effetti idonee.
        7. Lo svolgimento dell'attività di comando è subordinato al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa anche a livello regionale o interregionale, in cui sono state inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento di cui al comma 2, valevole per l'intero territorio nazionale. La legge regionale individua le figure professionali abilitate al comando in sede di prima applicazione della presente legge.

Art. 5. 

(Disciplina dell'armamento).


        1 I regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.

        2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali devono uniformarsi i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, concernenti: