Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
CIRCOLARE N. 68/2000
3 ottobre 2000
PROT. 21705/provv-1 Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale |
ALLE OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO ALLE OO.SS. DEI LAVORATORI ALLE REGIONI-ASSESSORATI ALLA SANITA' ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO e, p.c. ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MINISTERO DELLA SANITA' |
A seguito dell'emanazione della circ. n.40 del 16/6/00 in materia di "partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza", sono sorti problemi interpretativi circa l'effettiva portata dell'onere di consegna del documento di valutazione del rischio al rappresentante dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
A tal proposito si intende precisare che il "diritto di accesso" al documento di valutazione del rischio, previsto dall'art.19, comma cinque della legge n.626 del 1994 va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna del documento.
Solo in via eccezionale, qualora obiettive esigenze di segretezza aziendale legata a ragioni di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non rendano praticabile tale consegna, il datore di lavoro potrà assicurare altrimenti il diritto di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza mediante forme e modalità che consentano comunque la messa a disposizione del documento di valutazione del rischio.
Appare infine utile ricordare che spetta comunque al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che non consentono la materiale consegna del documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
firmato |
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO |
On.le Paolo Guerrini |