Dichiarata infondata la questione sollevata dalla Corte dei conti

Enti locali, legittime le norme per il riscatto della laurea

(Corte Costituzionale 121/2003)

Le disposizioni del comma 3 dell’art. 69 del RDL 3 marzo 1938, n. 680, che per i dipendenti degli enti locali iscritti alla ex CPDEL (Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali), ora gestita dall’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazioni pubbliche), prevedevano la possibilità di riscattare ai fini di pensione il periodo del corso legale universitario, computando la relativa durata in modo continuativo muovendo a ritroso dalla data del conseguimento della laurea, sono costituzionalmente legittime. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella Ordinanza 26 marzo-10 aprile 2003, n. 121, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa sul riscatto ai fini di pensione del corso legale degli studi universitari di cui all’art. 69, comma 3, del RDL n. 680/1938, sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, perché tale normativa sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, diversamente da quanto attualmente stabilisce in materia l’art. 2, comma 2, del DLgs n. 184/1997, che non pone alcuna condizione per le modalità di calcolo degli anni del corso legale di laurea, prevedeva che «la durata dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto si considera "continuativa"». Ciò, ad avviso della stessa Sezione della Corte dei Conti, comporterebbe una arbitraria riduzione del periodo riscattabile relativamente a quella parte di esso che venga a coincidere con il periodo di prestazione del servizio militare e darebbe luogo a varie situazioni di disparità di trattamento tra chi abbia presentato domanda di pensionamento nel vigore della vecchia normativa e chi l’abbia presentata dopo l’entrata in vigore del DLgs n. 184/1997, tra i dipendenti delle ASL iscritti alla ex CPDEL e la generalità dei dipendenti statali per i quali agli stessi fini valeva altra normativa, nonché tra gli stessi dipendenti delle ASL in relazione al periodo in cui abbiano svolto il servizio militare. La Corte Costituzionale ha, però, disatteso le ragioni addotte dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, respingendole con varie osservazioni tra cui le seguenti. Alla luce dei principi sui diritti alla assistenza e alla previdenza sociale affermati nell’art. 38 della Costituzione, il legislatore, in materia di anzianità convenzionale quale quella derivante dal riscatto degli studi universitari ai fini di pensione, ha un’ampia discrezionalità con il solo limite della non arbitrarietà, che non è stato violato dalla normativa censurata. Non può contrastare con il principio di uguaglianza un differente trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche. La continuità calcolata a ritroso, che in un singolo caso, come quello di specie, risulti più svantaggiosa della continuità calcolata in avanti, costituisce un inconveniente di mero fatto che, come tale, è irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità di una norma. Fondamentalmente sulla base di queste considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 3, del RDL n. 680/1938. (19 maggio 2003)