DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n.532
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare gli
articoli 8, 9, 10, 11 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato
dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o luglio 1999, n.
214;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanita', degli affari esteri, della giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica
e per gli affari regionali;
1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati
che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad
eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario,
stradario, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle
altre attivita' in mare, nonche' delle attivita' dei medici in formazione. Nei
confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi
di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti
ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la disposizione
di cui all'articolo 4.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione
civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la
specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalita' individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) lavoro notturno: l'attivita' svolta nel corso di un periodo di almeno sette
ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del
mattino;
b) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non
eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme
definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto
limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalita'
nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1,lettere a) e b).
Art. 3.
1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori e le
lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative
aziendali.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345,
la contrattazione collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita' rispetto a
quelle di cui al comma 1.
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore
nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale,
di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite e' di
otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.
3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della
legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo
della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti
collettivi di cui al comma 1.
1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di
lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato
di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il
lavoro notturno.
1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano
l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico
competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o
altri ruoli diurni.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui
l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Art. 7.
1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro
normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la
relativa maggiorazione retributiva.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare
periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti
collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Art. 8.
1. L'introduzione del lavoro notturno e' preceduta dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali
aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale; la consultazione e' effettuata e conclusa entro sette giorni a
decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Art. 9.
1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori
notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo
svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione
e la sicurezza, nonche' la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per
le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma
2.
Art. 10.
1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro
- settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita'
annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto
collettivo;tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1955.
1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa
alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro
notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il
turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di
cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano
le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito
dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e
collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche misure di
prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5
giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la violazione della disposizione di
cui all'articolo 5;
b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui
all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 1999
CIAMPI