Decreto
legislativo 23 febbraio 2000 n° 38
(Gazzetta Ufficiale n° 50
del 01.03.2000)
Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.
144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della
Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Viste
le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e
del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche
agricole e forestali;
il seguente decreto legislativo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Articolo 1
Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni,
di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione
industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini
tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di
produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei
trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative
attività ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di
produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle
lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo
Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e),
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività
protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Articolo 2
Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico
sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi
dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al
consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la
procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed
oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal
presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Articolo 3
Tariffe dei premi
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono
approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi
di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate
entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il
tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo
39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell'attività espletata, sono
introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari
che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano
flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle
iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul
lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere
dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il
premio anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico e successive
modificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31
dicembre 1999, è versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento
dell'importo così determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti
dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo
unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto
ministeriale di approvazione delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di
applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
Articolo 4
Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del
testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo
9 del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano
previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La
retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale
per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo
unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione
delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è
quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni
per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento
indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo
unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Articolo 5
Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori
parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo
unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via
occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli
adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del
lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi
effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del
testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello
dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in
caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo
unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Articolo 6
Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi
professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico,
anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari
ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i
termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo
unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
Articolo 7
Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le
attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2,
comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono
tenuti al pagamento, nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da
applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai
sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. I premi versati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni.
Articolo 8
Retribuzioni di ragguaglio
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
Capo II
Disposizioni in materia di prestazioni
Articolo 9
Rettifica per errore
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto
assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore
di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave
dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può
esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione
dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte
dell'istituto assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni,
l'errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato
accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se
accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del
provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni
economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato.
4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni
sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore
il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento
la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per
la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui
al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione della
prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione
della stessa.
Articolo 10
Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per
l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico,
composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto
superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su
designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono
stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211
del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri
l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del
testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile
origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle
tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo
unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della
commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui
all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e
integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla
sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il
registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.
Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e
competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui
al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni
provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o
regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Articolo 11
Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite
corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a
tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il
Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera
del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra
determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione
retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi
3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da
altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.
Articolo 12
Infortunio in itinere
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni
occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate
quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti
del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida .".
Articolo 13
Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il
presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela
dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il
ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla
capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a
malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico,
eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al
comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni",
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni
di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato
in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione
di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della
guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto
all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle
conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella
dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della
percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle
conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di
appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La
retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico,
viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei
coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di
menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74
del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i
successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di
malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato
guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono
il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in
rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in
rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la
liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei
termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in
capitale già corrisposto.
La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le
malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive
e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della
rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con
scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi
rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento
lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione
di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado
complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo
dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul
lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni
preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita,
deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da
una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica
preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità
psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per
le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui
al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale
ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo
infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto
delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire
l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui
agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo
indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione
accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al
momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di
menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa
rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può
liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione
all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato
medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre
un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso
l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente
liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore
abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo
proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la
morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento
esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa
del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato
in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e
contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
Capo III
Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
Articolo 14
Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'INAIL può adottare
delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina
dell'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai
procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare
all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo
testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio
contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.
In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione
amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla
comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Capo IV
Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del
Casellario centrale infortuni.
Articolo 15
Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge
con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle
risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle
relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo
del Casellario, di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su
separato capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni
professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene
alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
Articolo 16
Compiti del Casellario
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi
d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i
quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno
specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano
l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei
soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre
analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonché con quelle a carattere
previdenziale.
2. Può, altresì, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle
istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Articolo 17
Utenti del Casellario
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute
nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione
contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla
circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Articolo 18
Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi
d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia
professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi
d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a
casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale,
i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma
aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere
effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di
esecuzione, di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative,
l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione
contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire
dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 22.
Articolo 19
Organi del Casellario
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato,
è composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione
nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline
statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale può essere variata la composizione del
comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola
volta. Il comitato è validamente costituito con la presenza della metà più
uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il
comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalità per l'acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del
servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente
sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario,
adottando i necessari provvedimenti;
Articolo 20
S a n z i o n i
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10
per cento in ogni caso di reiterazione.
Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni
e integrazioni.
Articolo 21
Contributi
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il
funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e,
successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla
spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale
dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per
cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto,
incassati nell'anno di riferimento.
Articolo 22
Regolamento di esecuzione
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonché le modalità di
individuazione dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di
sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo
insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente
capo.
Capo V
Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
Articolo 23
Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, in seno alla contabilità generale dell'INAIL, apposita evidenza
finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di
sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative
di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite
la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi
e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo
di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, in
misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse
economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, avendo particolare
riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta più accentuato il fenomeno
infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al
comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei
criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede
all'approvazione dei singoli progetti.
Articolo 24
Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL
definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le
regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento
dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del
lavoro, nonché, in tutto o in parte, dei progetti per l'abbattimento delle
barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole
e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi
finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva nel limite di
150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di
amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione
dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
Capo VI
Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura
Articolo 25
Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui
agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro,
per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo
di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 26
Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa
1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell'ambito di piani di attività concordati con ÌINPS.
Articolo 27
Banca dati
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e
con l'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni
sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi professionali in
agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti
infortunistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone
territoriali, nonchè informazioni sulle cause e circostanze dell'evento lesivo,
al fine di valutarne l'incidenza economica per settore, e in modo da formulare
ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario che tengano conto del rapporto
di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Articolo 28
Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione
agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli
anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai
lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è
fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni
successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli
dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi
derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL
destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo
previsto dal presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 23 febbraio 2000