Decreto Legge 14 aprile 2003, n.73

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari
con almeno tre figli minori e per la maternita'.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2003, n.89)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' dell'assegno di maternita' di cui all'articolo 66 della stessa legge.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli