Cassazione Civile sez. lavoro 11 luglio 1996 n° 6327

L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva, ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad un'inadempienza del datore di lavoro. Tale danno, che è oggetto di presunzione assoluta, non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concretro (eventualmente in via equitativa) dal Giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini alla disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo.

Cassazione Civile sez. lavoro 19 novembre 1997 n° 11524

La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, comma 1 c.c.) con l'art. 36 della Costituzione, e in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c., né dalla Legge, che sarebbe fondamento sospettabile d'illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro, e tale danno, che è oggetto di presunzione assoluta, non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto dal Giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché, di sue eventuali clausole che, a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita su indicata, disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo. Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, escluso che gli artt. 16 e 17 del c.c.n.l. del 1976 per gli autoferrotranvieri si riferissero all'ipotesi del lavoro prestato nel settimo giorno senza fruizione né recupero del riposo settimanale, ancorché per limitarsi a disciplinare il riconoscimento di una indennità risarcitoria, aveva liquidato il danno equitativamente, nella misura del 30 % della retribuzione normale per ogni giorno di riposo non goduto.  

Cassazione Civile sez. lavoro 5 febbraio 2000 n° 1307
(sulla risarcibilità del danno causato causato al lavoratore a seguito dell'inadempienza contrattuale del datore di lavoro)

Il danno biologico, lamentato dal lavoratore e inteso come pregiudizio arrecato alla integrità psicofisica, imputabile a responsabilità del datore di lavoro è risarcibile sussistendo determinati presupposti, primo tra tutti l’esistenza di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa prestata dal lavoratore in posizione di subordinazione socio-economica e il danno alla salute denunziato; tale nesso deve essere provato dal lavoratore e assoggettato alla insindacabile valutazione del giudice di merito.

La responsabilità del datore di lavoro si configura come una forma di responsabilità contrattuale dal momento che si sostanzia nella inosservanza dell’obbligo preesistente, previsto dalla Costituzione come limite al diritto di libertà all'iniziativa privata nell'esercizio dell'impresa (art. 41 primo e secondo comma Cost.) di non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana nonché, in base all'art. 2087 C.C., nell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
L'inadempimento di tale obbligo deve essere dimostrato dal lavoratore che chiede il risarcimento del danno biologico.
Il datore di lavoro può essere esonerato dalla responsabilità in parola qualora dimostri che il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, inopinabile o esorbitante le direttive ricevute
Restano escluse dalla tutela risarcitoria le attività che comportano solo disagi, fisici o psichici espletate in giorni festivi o superando il monte-ore settimanale massimo previsto contrattualmente o per legge in quanto queste sono ristorate con apposita remunerazione supplementare.