CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 7 novembre 2001 n. 360 - Pres. SANTOSUOSSO, Red. CAPOTOSTI - (giudizio promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra G. B. e il Comune di Vernazza, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001

Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Rapporto di lavoro - Trasformazione di quest'ultimo da tempo pieno a tempo definito - Ex art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Questione di legittimità costituzionale - Sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione - Sotto il profilo che la norma de quo prevedrebbe ormai un diritto potestativo del dipendente pubblico alla trasformazione del rapporto - Successiva entrata in vigore del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Restituzione degli atti al giudice a quo per l’esame della persistente rilevanza della questione.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - il quale, all’art. 70, comma 3, stabilisce che «il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» ed all’art. 92 reca altresì una norma che facoltizza specificamente gli stessi enti a definire rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché a tempo determinato dei propri dipendenti, anche in riferimento alla necessità di assunzioni eventualmente occorrenti allo scopo di sopperire ad esigenze temporanee di detti enti - vanno restituiti gli atti al Tribunale di La Spezia, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sarebbero ormai titolari di un diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e l’amministrazione avrebbe la mera facoltà di differirla per un termine massimo di sei mesi (1).