Contratto nazionale di lavoro
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
Il presente CCNL. si applica al personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con
qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali di cui all’accordo quadro del 2 giugno 1998, dal Comune di
Campione d’Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché
ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
ART. 2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
Il presente contratto concerne il periodo 1°
gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1°
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le
modalità di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo
ai sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è
definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
d) concertazione ed informazione.
ART. 4
Contrattazione collettiva decentrata
integrativa a livello di ente
1. In ciascun ente, le parti stipulano il
contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui
all’art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.17.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le
seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 15, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
d) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili ;implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.22;
le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del D.Lgs. 29/93;
criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall’art. 16, comma 1, del
CCNL stipulato in data..........:
4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le
parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle
materie di cui al comma 2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto
dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
ART. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il
rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
1. I contratti collettivi decentrati integrativi
hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte
salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano
tempi diversi o verifiche periodiche. L’utilizzo delle risorse è determinato
in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.2. L’ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di
cui all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.3. Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia
previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal
fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da
apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.4. I
contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi decentrati integrativi.5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all’A.RA.N,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.I contratti decentrati
stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino alla
sottoscrizione presso ciascun ente del contratto collettivo decentrato
integrativo di cui al presente articolo.
ART. 6
Contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa, nel caso di enti di minori dimensioni demografiche, nonché le IPAB
prive di dirigenza, può svolgersi a livello territoriale sulla base di
protocolli d’intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto e l’ANCI e l’UNCEM, da definirsi in sede regionale o provinciale
oppure di comunità montane o di consorzi ed unioni di comuni, ovvero con
riferimento diretto a più enti locali. A tali protocolli possono aderire gli
enti interessati e i relativi soggetti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i vincoli di cui all’art.5.
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di indirizzo.
ART. 7
Informazione
L’ente informa periodicamente e tempestivamente
i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro,
l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente
CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, l’informazione deve essere preventiva. Ai fini di una più
compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano
con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative
concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative
per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione,
di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito
dall’art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione del 2 giugno 1998.
Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.
ART. 8
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10,
comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante
richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per
le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL. stipulato il ......... e
per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;e)
criteri generali per la mobilità interna.
f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell’art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
CAPO II
I soggetti sindacali
ART. 9
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART. 10
Composizione delle delegazioni
. Ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6,
ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i
funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa
decentrata, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
Procedure di raffreddamento dei conflitti
ART. 11
Clausole di raffreddamento
. Il sistema delle relazioni sindacali è
improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese
del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non
vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto
della stessa.
PARTE SECONDA
TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 12
Incrementi tabellari
Gli stipendi tabellari derivanti dalla
applicazione dell’art. 1 del CCNL del 16.7.1996 sono incrementati degli
importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella
A, alle scadenze ivi previste. A seguito della attribuzione degli incrementi
indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle
posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al
CCNL del ........, sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate
tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.3. Sono confermate l’indennità
integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi
in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto.
ART. 13
Effetti dei nuovi stipendi
Nei confronti del personale cessato o che cesserà
dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica
del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all’art. 12 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A,
ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti della
indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.Salvo
diversa espressa previsione del CCNL. del 6.7.1995, gli incrementi dello
stipendio tabellare previsti dall’art.12 hanno effetto, dalle singole
decorrenze, su tutti sugli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo
stipendio tabellare annuo. 3. Al personale della ex ottava
qualifica che ne abbia già beneficiato, è conservato, negli attuali importi,
nell’ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso
riconosciuto dall’art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
ART. 14
Lavoro straordinario
Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro
straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie
in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui
all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua
dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le
risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale
applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL
del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad
incrementare le disponibilità dell’art.15.2. Le risorse di cui al comma 1
possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche
disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in
particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi
eccezionali.3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte
all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che
possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a
consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art.15, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.4. A decorrere
dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi
per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il
limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in
180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma,
confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.5. E’
consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi
pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il
tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le
prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di
fuori dell’orario ordinario di lavoro.
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività
Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999,
sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del
personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del
CCNL del ...., nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del CCNL. del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti;
un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo;
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17
le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.
gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art.14.
per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell’art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
ART. 16
Norme programmatiche
A decorrere dall’ 1 giugno 1999, le risorse
finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa
possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità
di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di
essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in
un’apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare
entro il 30 aprile 1999; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua
stipulazione.
Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra le parti stipulanti il
presente CCNL, ai sensi dell’art. 14, comma 2, ultimo periodo del CCNL del
....., a decorrere dall’1.1.2001, il costo medio ponderato del personale
collocato in ciascun percorso economico di sviluppo non può superare il valore
medio del percorso dello stesso.
ART. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Le risorse di cui all’art.15 sono finalizzate a
promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi
istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali
e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e
di controllo quali-quantitativo dei risultati. In
relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 15 sono
utilizzate per:
erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal...........;
costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del .....; l’ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all’art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.
costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del ......., con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all’art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all’art.15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del ripetuto CCNL del ......... e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell’art.11 del CCNL del ........,resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall’art. 28 del DPR 347/1983, dall’art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;
compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art.11, comma 3, del CCNL del…..; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del ........ in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera.
incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k).
incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all’art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva a tali finalità.
Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del CCNL del .... Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell’art. 10 del medesimo CCNL del ........
Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell’ art. 7, comma 2 del CCNL del ......
Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti non modificate e fino all’attuazione della disciplina dell’art.24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle disposizioni in vigore; l’utilizzo delle risorse dei fondi previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni sindacali di cui all’art. 16, commi 1 e 2, del CCNL. del ….
7. Al fine di incentivare i processi di mobilità previsti dall’art.44 della legge n.449/97 e dall’art. 34 del D.Lgs.n.29/93 nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione calcolata con le modalità dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse correlate alla disciplina dell’art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
ART. 18
Collegamento tra produttività ed incentivi
La attribuzione dei compensi di cui all’art.17, comma 2, lett.
a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in
unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo
la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o
parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART.19
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione
del personale previsto dall’art. 7, commi 3 e 4 e dall’art.12, comma 4, del
CCNL del…..…, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei
singoli enti indicate nell’art. 2, comma 2 del CCNL. del 16.7.1996. Le
disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per
l’anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.
2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle prime tre mensilità degli incrementi tabellari previsti dall’art.12, comma 1, del presente contratto, con decorrenza dall’1.7.1999, si fa fronte con le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno già destinato alle spese per il trattamento economico del personale per l’anno 1999, secondo la programmazione triennale dei fabbisogni, e senza necessità di ulteriori integrazioni.
ART. 20
Disposizioni particolari per il personale
incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative
1. La disciplina dell’art. 18 della legge
109/1994 e dell’art. 69, comma 2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche
nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative ai sensi dell’art. 9 del CCNL. del ……………
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione di posizione può variare da un minimo di 6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti delle risorse del fondo previsto dall’art. 17, comma 2 lett. c).
ART. 21
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con
la disciplina contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti
amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto
con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi,
assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di
continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti
degli incrementi previsti dall’art.12; la eventuale differenza viene mantenuta
ad personam.2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il
trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell’art.15
destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane
secondo la disciplina dell’art.17.3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova
applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni
organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle
disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque
denominata, prevista dall’art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in
godimento all’atto dell’inquadramento.
TITOLO V
ART. 22
Riduzione di orario
Al personale adibito a regimi di orario articolato
in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi
dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali
ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato
integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie
settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro
straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi. I
servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito delle
competenze loro attribuite dall’art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i
comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del
comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento. 3.
La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto
dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle
procedure di contrattazione di cui all’art. 4. 4. Le parti si impegnano
a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali
modifiche legislative riguardanti la materia.
ART. 23
Sviluppo delle attività formative
. Le parti concordano nel ritenere che per la
realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una
efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al
personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra
l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce
una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la
condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L’accrescimento e
l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente
per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il
consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per
sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle
posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di
carriera di tutto il personale. 2. Per il perseguimento delle finalità di cui
al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento
dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto
delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l’ottimizzazione delle
risorse dell’Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle
risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
In conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico
del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione
alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all’1%
della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non
spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo
nell’esercizio successivo per le medesime finalità. In sede di contrattazione
collettiva decentrata integrativa, una quota delle risorse di cui al comma 2 può
essere destinata alle finalità previste dall’art. 35 bis, comma 5, del D.Lgs.
29/93. 4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti
territoriali definiti ai sensi dell’art. 6 possono associarsi per realizzare
iniziative formative di comune interesse.
TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
RT. 24
Norma di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese
successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile
1999, la regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede sindacale
nonché quelle di arbitrato relative alle controversie individuali di lavoro. 2.
Le parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo alla
data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile 1999, la
regolamentazione dei seguenti istituti:
a) forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 4 della legge 191/98, in coerenza con i principi desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato.
il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
l’integrale rispetto di quanto disposto dal D.lgs 124/1993, dalla L. 335/95, dalla l. 449/97 e loro successive modificazioni ed integrazioni in favore del personale assunto dall’1.1.1996 nonché di quello che abbia optato per l’applicazione della stessa disciplina;
la trasformazione dell’indennità premio di fine servizio in TFR; le trattenute attualmente operate ai lavoratori ai fini dell’indennità premio di fine servizio; la quota del TFR da destinare alla previdenza integrativa; la possibilità di erogare anticipazioni sul TFR;
modalità di finanziamento della previdenza complementare;
turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, reperibilità ed altri istituti aventi riflesso sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del personale educativo degli asili nido;
nell’assoluto rispetto della quantità dei servizi erogati e senza aggravi di costo, l’orario:
- del personale docente delle scuole materne; del personale docente, di sostegno e per attività integrative delle scuole di ogni ordine e grado;
- del personale educativo degli asili nido;
- dei docenti della formazione professionale dipendenti dagli enti del comparto;
le problematiche del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente alla vigenza del DPR 268/87 ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto nell’art. 7, comma 5, del CCNL del ........;
il completamento della disciplina delle mansioni superiori prevista dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29/93, per la parte demandata alla contrattazione;
g) il trattamento economico del personale in distacco sindacale
2. Le parti si impegnano a ridefinire entro il 30.4.1999 la regolamentazione di tutti gli altri istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro per i quali si applica, in via transitoria, l’art.26.
ART. 25
Monitoraggio e verifiche
Per l'approfondimento di specifiche problematiche,
in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta,
in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per
le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a
fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le
pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del
CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e delle controversie individuali.
ART. 26
Disposizioni transitorie e particolari
In via transitoria e fino alla completa attuazione
di quanto previsto nell’art.24, la regolamentazione di cui all’art. 2, commi
2 e 3, del D. Lgs n. 29/93 degli istituti e delle materie non disciplinati dai
contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso
decreto legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di legge
o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla
legge 93/1983.
2. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’art.24, resta confermata la disciplina delle indennità previste dal commi 1, lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dell’art. 37 nonché dagli artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995 .
3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarità a fruire integralmente della disciplina sul trattamento economico fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per le quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione.
4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
ART. 27
Norma di collegamento alla legislazione
regionale.
I richiami alle disposizioni dei Decreti del
Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il
personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti
disposizioni delle leggi regionali di recepimento dei medesimi accordi.
ART. 28
Disapplicazioni
Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del
CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in
data.........sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte
le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle
materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:
artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;
allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
art. 10, 27 del DPR 347/83;
art. dal 3 all’8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3 dell’art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza e quarta qualifica funzionale;
art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1.
TABELLA A
|
AUMENTI MENSILI |
||
CATEGORIE |
POSIZIONI ECONOMICHE |
dal 01.11.1998 |
dal 01.07.1999 |
ex – VIII livello |
Categoria D |
54.000 |
45.000 |
ex - VII livello |
Categoria D |
54.000 |
45.000 |
ex - VI livello |
Categoria C |
42.000 |
35.000 |
ex - V livello |
Categoria B |
40.000 |
33.000 |
ex - IV livello |
Categoria B |
40.000 |
33.000 |
ex - I – II - III livello |
Categoria A |
36.000 |
30.000 |
TABELLA B
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
Categoria D |
D1
18.719.000 |
D2
1.900.000 |
D3 23.915.000 ................... 3.296.000 |
D4
1.733.000 |
D5
2.000.000 |
|
Categoria C |
C1
16.275.000 |
C2
800.000 |
C3
829.000 |
C4
1.100.000 |
|
|
Categoria B |
B1
13.345.000 |
B2
536.000 |
B3 14.889.000 ................... 1.008.000
|
B4
444.000 |
B5
547.000 |
B6
600.000 |
Categoria A |
A1
12.129.000 |
A2
400.000 |
A3
503.000 |
A4
500.000 |
TABELLA C
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
Categoria D |
D1
19.259.000 |
D2
1.900.000 |
D3 24.455.000 ................... 3.296.000 |
D4
1.733.000 |
D5
2.000.000 |
|
Categoria C |
C1
16.695.000 |
C2
800.000 |
C3
829.000 |
C4
1.100.000 |
|
|
Categoria B |
B1
13.741.000 |
B2
536.000 |
B3 15.285.000 ................... 1.008.000
|
B4
444.000 |
B5
547.000 |
B6
600.000 |
Categoria A |
A1
12.489.000 |
A2
400.000 |
A3
503.000 |
A4
500.000 |
Dichiarazione congiunta n°1
Le parti, in sede di confronto per la definizione dell’intesa di cui all’art. 16 del presente CCNL, s’impegnano ad analizzare la situazione degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.
Dichiarazione congiunta n°2
Le parti concordano che nell’ambito delle iniziative per l’individuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di attuazione della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del personale, devono essere espressamente definiti e valorizzati quelli destinati allo svolgimento delle attività degli Enti nei riguardi dei cittadini.
Dichiarazione congiunta n° 3
Le parti sottolineano la necessità che gli enti provvedano ad un sollecito adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39, 40 e 41 del D.Lgs. 77/95 relativamente all’ istituzione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione. Le parti sottolineano, altresì, che il perdurante inadempimento potrebbe anche essere considerata come fonte di responsabilità per la ritardata applicazione ai dipendenti dei benefici economici connessi a tale ritardo.
Dichiarazione congiunta n° 4
Le parti concordano sull’opportunità che gli enti assumano tutte le iniziative organizzative necessarie per dare effettiva applicazione alla disciplina sull’EURO (moneta unica europea) con riferimento all’erogazione del trattamento economico del personale.
Dichiarazione congiunta n° 5
Le parti, in sede di confronto per la stipulazione del CCNL da sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano ad individuare una forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
Dichiarazione congiunta n° 6
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all’impegno delle istituzioni internazionali e del Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese fornitrici degli enti del comparto che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell’OIL ed in particolare della Convenzione 1138 sull’età minima, inserendo apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dell’assoluto rispetto delle singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.