Contratto collettivo nazionale quadro
in materia
di procedure di conciliazione ed
arbitrato ai sensi
degli artt.59-bis, 69 e 69 bis del
D.Lgs.n.29/1993 nonché dell’art.412-ter c.p.c.
A seguito del parere favorevole espresso dall’Organismo di
Coordinamento Intersettoriale sul testo di accordo relativo al Contratto
collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed
arbitrato, ai sensi degli artt. 59-bis, 69 e 69-bis del D.Lgs. n. 29/1993 nonché
dell’art. 412-ter c.p.c., nonché della certificazione della Corte dei Conti
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, il giorno 23
gennaio 2001, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente f.f., Avv. Guido Fantoni
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni
sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
RDB/CUB non firmato
CIDA firmato
CONFEDIR non firmato
COSMED firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione
ed arbitrato nel testo allegato.
Art. 1
Principi e norme di organizzazione
Il presente accordo è attuativo dei principi di delega
previsti dall’art. 11 comma 4 lettera g) della legge n.59/1997 e di quanto
previsto dagli artt.412 ter e quater c.p.c , come modificati dai
Dd.Lgs.n.80/1998 e 387/1998. In relazione a tali principi e disposizioni, il
presente accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e alleggerimento del
circuito giudiziario in grado, altresì,di garantire ai lavoratori pubblici e
alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di
lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una
riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse.
Le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali
promuovono l’utilizzo dell’arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure
previste dal presente accordo. Le pubbliche amministrazioni, in particolare,
ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in considerazione della
sperimentalità dell’accordo , privilegiare tale strumento .
Allo scopo di assecondare e sviluppare l’attitudine
dell’esperienza innovativa avviata dal presente accordo a consolidare
l’intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le
parti istituiscono presso l’Aran un gruppo di lavoro permanente in funzione di
cabina di regìa e così convengono di denominarlo.
La cabina di regia dovrà sostenere l’avvio degli istituti
definiti nel presente accordo nonché monitorare tutte le fasi attuative del
medesimo.
Per la particolare rilevanza e novità della funzione
arbitrale nell’ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche
dell’affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la cabina di
regia dovrà sollecitamente progettare percorsi formativi che garantiscano una
adeguata preparazione degli arbitri . In via provvisoria, in attesa
dell’attivazione e dello svolgimento dei predetti percorsi formativi, la
cabina provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l’utilizzo
immediato delle procedure di cui al presente accordo.
In ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all’art.
5, hanno carattere di residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno nei
casi previsti nell’art. 5 comma 4 in caso di mancato accordo fra le stesse
sulla scelta dell’arbitro.
Lo statuto della cabina di regìa costituisce parte
integrante del presente accordo.
Art.2.
Facoltatività dell’arbitrato
Restando fermo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, le parti
possono concordare, in alternativa, di deferire la controversia ad un arbitro
unico scelto di comune accordo, che deve appartenere ad una delle categorie di
cui all’art. 5, comma 4. Per l’impugnazione del lodo arbitrale si applica
l’art. 412 quater c.p.c., e il comma 12 dell’art. 4 del presente accordo
Art. 3.
Designazione dell’arbitro
- La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere
comunicata con raccomandata con a. r. contenente una sommaria prospettazione
dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa. La disponibilità
della controparte ad accettarla deve essere comunicata entro 10 giorni, con
raccomandata con a. r. Entro i successivi 10 giorni l’arbitro sarà
designato dalle parti.
- Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l’arbitro sarà
designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti,
nell’ambito della lista dei designabili nell’ambito della Regione di cui
all’art. 5, comma 2, a cura dell’ufficio di segreteria della camera
arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga della facoltà di
revocare il consenso ad attivare la procedura.
- Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato, qualora il
medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
l’altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un
secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma
restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
- L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve
essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile
entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità
del procedimento.
- Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera
arbitrale regionale di cui all’art. 5, comma 1, oppure, dandone immediata
comunicazione alla medesima, presso l’amministrazione a cui appartiene il
dipendente.
Art. 4.
Procedure di conciliazione e arbitrato.
- Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione e
arbitrato disciplinate dal presente contratto, l’arbitro è
obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che
sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto dall’art. 69
bis D.lgs. 29/93, salvo che questo non sia già stato espletato ai sensi del
citato articolo.
- Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato espletato
anteriormente al ricorso all’arbitrato ai sensi dell’art. 69 bis del d.
lgs. 29/1993, non si applicano i commi da 3 a 7 del presente articolo e la
prima udienza deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di accettazione
dell’incarico da parte dell’arbitro. La parte istante deve depositare
presso la sede dell’arbitro la documentazione contenente la completa
esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la
parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende
posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall’istante e propone
tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e parte resistente
devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente
entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l’arbitro
ha accettato la designazione.
- Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede dell’arbitro della
documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la
quale l’amministrazione prende posizione in maniera precisa sui fatti
affermati dall’istante e propone tutte le sue difese in fatto e in
diritto. Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito
della documentazione di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed
il ventesimo giorno dalla data in cui l’arbitro ha accettato la
designazione. La comparizione personale delle parti davanti all’arbitro
avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l’arbitro ha
accettato la designazione.Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro
10 giorni dalla data di comparizione.
- L’arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della procedura
conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione
concordata e negoziata della controversia.
- Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 411, commi 1 e 3, c.p.c. L’atto deve essere
tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale stabile, a cura
dell’arbitro. Tutti gli elementi utili alla definizione del contenuto
dell’atto conciliativo rientrano negli obblighi di funzionamento di cui
all’art. 4 comma 14.
- Se la conciliazione non riesce l’arbitro, in funzione di conciliatore
formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui al
comma 8 dell’art. 69-bis del D.lgs.n.29/1993.
- Se la proposta non viene accettata, l’arbitro fissa la prima udienza per
la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non comporta costi
aggiuntivi oltre quanto stabilito nell’atto transattivo.
- L’arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e
ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della
mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività dell’atto non sia
giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.
- Qualora l’arbitro ritenga che la definizione della controversia dipenda
dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente
l’efficacia, la validità o l’interpretazione della clausola di un
contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il
procedimento. Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni
l’intenzione di rimettere la questione all’arbitro e di accettarne la
decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. L’estinzione del
procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a
cura dell’arbitro.
- Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti possono
farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. L’arbitro può
sentire testi e disporre l’esibizione di documenti .
- Il lodo deve essere sottoscritto dall’arbitro entro 60 giorni dalla data
della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a 30 giorni
consentita dalle parti, e deve essere comunicato alle parti, entro 10 giorni
dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Esaurito il procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente
trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell’arbitro.
- Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle norme
inderogabili di legge e di contratto collettivo.
- La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità
spettanti all’arbitro.La cabina di regìa di cui all’art. 1 determina la
misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il caso di
estinzione del procedimento ai sensi del comma 9 .
- Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla camera arbitrale
stabile o dell’amministrazione presso la quale si svolge il procedimento.
- Nulla è dovuto all’arbitro in caso di inosservanza a lui imputabile dei
termini fissati dal comma 11 nonché in caso di inadempienza degli obblighi
di comunicazione alla camera arbitrale stabile stabiliti nel presente
accordo.
Art.5
Camere arbitrali stabili.
- Presso ogni Direzione regionale del lavoro è costituita una camera
arbitrale stabile, per il cui funzionamento è responsabile il direttore
della Direzione stessa o ad un suo delegato.
- Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei
designabili in ciascuna Regione come arbitri unici in caso di mancato
accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti o
aree.
- Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di regìa di
cui all’art. 1 in base a criteri che ne garantiscano l’assoluta
imparzialità ed indipendenza.
- Nella lista possono essere inclusi
a) docenti universitari e ricercatori confermati di
diritto del lavoro e relazioni industriali;
b) liberi professionisti con un’esperienza di
contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni;
c) esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle
controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di
formazione programmati dalla cabina di regìa di cui all’art. 1;
d) ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come
giudici del lavoro.
Le liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con
le procedure di cui all’art. 4 dello statuto della cabina di regìa.
- Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato di
provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di devoluzione ad
arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio dell’arbitro,
assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi concernenti arbitrati che
si costituiscano presso camere stabili e conservare anche tutti gli atti
concernenti arbitrati che si costituiscano in sedi diverse.
Art. 6.
Sanzioni disciplinari.
- Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di
conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 2 e seguenti. Durante la
vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste, le
sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui
all’art. 59, commi 8 e 9 del d.lgs. 29/93. Nel caso in cui il lavoratore
si rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere
all’arbitro unico del presente accordo
- In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la
richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per la p.a., salvo
che l’impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto,
e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione
dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento della
procedura.
- Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della
controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.
Art. 7
Norma transitoria
- In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i
contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare particolari
tipologie di controversie non deferibili ad arbitri.
Art. 8.
Durata dell’accordo
- Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data dal
31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regìa di cui all’art. 1
del presente contratto procederà agli adempimenti propedeutici
all’applicazione della normativa.
All. 1
Statuto della cabina di regìa per l’orientamento
dell’esperienza arbitrale e la formazione del relativo ceto professionale
- Compiti
In considerazione del carattere sperimentale del presente
contratto e della conseguente necessità di acquisire una collaborazione
quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina
di regia è composta dall’Aran e dalle confederazioni rappresentative. Gli
stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione della predetta
cabina sulla base delle indicazioni dell’esperienza nel frattempo
maturata. Sono compiti prioritari della cabina di regia
- organizzare una rete di canali di comunicazione estesa
a tutte le camere arbitrali stabili istituite a livello regionale per il
monitoraggio del flusso delle conciliazioni e delle decisioni arbitrali;
- effettuare la selezione degli arbitri ai sensi
dell’art. 4 del presente statuto ;
- predisporre uno studio di fattibilità concernente
l’istituzione, al termine del biennio sperimentale, di camere arbitrali
stabili a livello provinciale;
- definire la misura dell’indennità spettante agli
arbitri, in relazione al valore, alla rilevanza e complessità della
controversia nonché alla durata dell’opera prestata;
- progettare e programmare corsi-pilota interdisciplinari
di formazione per l’esercizio dell’attività di arbitro, definendo i
requisiti di accesso. Il finanziamento dei predetti corsi sarà a carico dei
fondi per la formazione gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica
direttamente o per il tramite della Sspa o del Formez;
- elaborare uno studio di fattibilità in ordine alla
costituzione di un Centro permanente per la formazione della professione
arbitrale;
- predisporre entro il 30 ottobre 2002 una relazione di
sintesi sugli esiti della sperimentazione formulando proposte per la
revisione della normativa.
- Composizione
Fanno parte della cabina di regìa una rappresentanza
dell’Aran e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali
rappresentative. L’incarico di coordinatore è affidato all’Aran.
- Funzionamento
L’interazione tra i membri della cabina di regia si svolge
in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del contributo di sostegno
all’avvio dell’esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Le modalità
di funzionamento della cabina di regia saranno stabilite con apposito
regolamento.
Art. 4. Selezione degli arbitri
Per ciascuna Regione, il numero degli arbitri da includere
nella rispettiva lista sarà determinato tenendo conto del livello occupazionale
complessivo delle amministrazioni insediate nel territorio e dell’andamento
della vertenzialità locale risultante dalle più recenti indagini statistiche
disponibili.
Gli appartenenti alle categorie di cui alle lettera a), b),
d) del comma 3 dell’art. 5 del presente accordo interessati all’inserimento
nelle liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina di regia. In
ogni caso l’inserimento nelle suddette liste è subordinato ad una
dichiarazione scritta dell’interessato sulla propria imparzialità ed
indipendenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza ,
presso il Governo, l’esigenza che nella finanziaria 2000, anche in
considerazione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione delle
procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente accordo, nonché
dei risultati di deflazione del contenzioso giudiziario che questo accordo si
prefigge, siano destinate adeguate risorse per il miglior funzionamento delle
procedure stesse.