COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

 Premesso che in data ……. è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo regolamento elettorale; (gli errori sono loro, nota RdB)

che con il citato CCNL si è attuato l’art.47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria dei personale;(idem)

considerato che l’art.2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994;

al fine di assicurare l’elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

SI CONVIENE

Di integrare e modificare l’accordo quadro come di seguito.

 

1.      NUMERO DEI COMPONENTI

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel seguente modo:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità

- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità

- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità

b.      tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negi Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c.      tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

1.      CALENDARIO DELLE VOTAZIONI

Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4.000 dipendenti le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art.7, comma 3, parte II del CCNL