Circolare 16 giugno 2000, n.40
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla
gestione della sicurezza. Art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche ed integrazioni
(emanata
da : Ministro del Lavoro )
Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori
(RLS) per la sicurezza che denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai
datori di lavoro in relazione alla possibilità di disporre del documento di
valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato
dell'art.19 comma 5 del DLGS 626/94.
Al riguardo , in via preliminare va tenuto presente che la corretta
interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della
direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal titolo I del decreto legislativo
n.626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che
riguardano la figura del RLS.
Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad
attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di
sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, - pur
mantenendo in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori - ha, altresì, previsto la consultazione
obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e,
parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle
problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. (art.11 direttiva
89/391/CEE).
In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la
figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della
sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte
del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente,
nella procedura di valutazione del rischio , sia successivamente, nella
verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e
protezione poste in atto .
La legge citata ha disposto in favore del RLS, tra l'altro, il diritto di
accesso ai luoghi di lavoro , il diritto a ricevere anche le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative
misure di prevenzione (art. 19, comma 1 lettera e del d.lgs 626/94), e la
facoltà di ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le
misure di prevenzione e di protezione adottate. Il RLS è poi compreso fra i
soggetti attori della riunione periodica (art. 11 d.lgs 626/94) dedicata alla
valutazione della situazione di sicurezza aziendale mediante l'esame del
documento di cui all'art. 4 comma 2 del citato d.lgs. 626/94.
Il legislatore, nell'art. 19 comma 3 dello stesso d.lgs. 626/94, ha demandato
alla volontà delle parti la individuazione delle modalità per l'esercizio
delle funzioni elencate al comma 1 dell'art.19 citato, mentre al successivo
comma 5, ha disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla
contrattazione collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei
rischi, stabilendo in favore dello stesso RLS, il diritto di accesso senza
subordinarlo all'intervento della contrattazione collettiva. Ciò non esclude,
evidentemente, la possibilità di una regolamentazione contrattuale del
diritto di accesso, che ne definisca in modo più puntuale le modalità anche
in relazione alla specificità dei singoli settori.
In ogni caso, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque
l'esercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di
tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.
Tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto di ricevere tutte le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi,
si ritiene che la consegna del documento di cui all'art.4, comma 2 del d.lgs.
626/94 - ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o
particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile - costituisca la
migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è
impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del
documento, il RSL è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi
lavorativi dell'azienda, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo in oggetto.