Artt.13 e 17 del DPR 268/87

 Indennità di turno - ESPLICAZIONE


Questa Organizzazione Sindacale, con la presente intende meglio esplicitare quanto la normativa indica, in ordine alla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali ed in particolare gli artt.13 e 17 del DPR 168/87.

Onde consentire una completa visione della materia occorre effettuare una breve ricostruzione delle disposizioni contrattuali che hanno regolato nel corso degli anni gli istituti sopracitati.

L'indennità di turno (art.13) è stata introdotta nel Comparto Enti Locali per la prima volta con l'art. 28 I comma del DPR 347/83, il quale stabiliva:" Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizi di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di £. 25.000".

Trattasi dei servizi turnati per i quali, avendo la struttura necessità di svolgimento del servizio eccedente il normale turno giornaliero di 6 - 8 ore, i singoli addetti sono obbligati a svolgere la prestazione d'opera in orari diversificati nell'arco della giornata lavorativa.

Successivamente, con l'art. 13 del DPR 13 maggio 1987, n° 268, tuttora valido ed efficace perché confermato dal Contratto Nazionale di Lavoro 1994/97, l'istituto contrattuale della turnazione è stato ridefinito, in particolare con il 3° comma è previsto che " i turni diurni possono essere attuati in strutture operative che erogano i servizi per almeno 11 ore". SENZA ALCUNA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DI FASCIA ORARIA. Con il 6° comma stabilisce testualmente: "nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno". ANCHE IN QUESTO CASO SENZA ALCUNA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DI FASCIA ORARIA. Con il 7° comma si sostituisce il compenso unitario previsto con il precedente art. 28 del DPR 347/83, con una maggiorazione "della tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni", così come segue:

a.. 5% per la fascia diurna (che va dalle ore 6.00 alle ore 22.00)
b.. 20% per la fascia notturna (dalle 22.00 alle 6.00) e festivi
c.. 30% per la fascia notturna festiva
Come si può ben vedere in nessun comma del succitato articolo 13 si esclude la remunerazione della tariffa oraria maggiorata per il servizio turnato prestato nell'ambito della fascia oraria 8 - 14.

Sembra chiaro ricavare dalla lettura delle suindicate norme contrattuali che sino ad oggi hanno regolato la materia un primo principio: la differenziazione tra il personale che opera in strutture aventi un orario di lavoro superiore alle 11 ore ed il restante personale dell'Ente.

Dalle stesse norme invece non sembra possa ricavarsi il principio che l'indennità di turno compete esclusivamente al personale impegnato in orario di lavoro pomeridiano, poiché dalle norme vigenti non si evince alcuna espressione di specie. Una lettura in questa direzione sarebbe in stridente contraddizione con quanto espresso dalla norma contrattuale, perché, qualora il legislatore intendeva consentire la remunerazione della indennità di turno esclusivamente al personale impegnato in orario di lavoro pomeridiano, lo avrebbe espressamente indicato.

Invece, la volontà legislativa è palesata in maniera inequivocabile dal comma 6° del richiamato art. 13 DPR 268/87, nel caso che la rotazione può essere articolata fino a quattro turni giornalieri. Evidentemente, la norma tiene presente che detta articolazione di orario, per la sua stessa ampiezza, include de facto la fascia oraria di normale apertura degli uffici o l'orario ordinario che non viene escluso dalla turnazione, atteso che, la medesima fascia oraria è caratterizzata dalla rotazione ciclica del personale impiegato secondo le esigenze ed in base ai servizi da erogare alla Collettività.

In tal senso, costantemente ed in maniera univoca si è espressa la giurisdizione amministrativa con varie sentenze, tra le quali ricordiamo: Sentenza n° 102 del 23/01/92, T.A.R. Abruzzo sez. Pescara - Ordinanza n° 1065 del 31/08/93, T.A.R. Puglia sez. Lecce, ed in particolare citiamo

T.A.R. Campania, Napoli sez. 5^, sentenza n° 1303 del 29/10/96, sul ricorso proposto dai Vigili Urbani contro il Comune di Maddaloni, con il quale:" premesso che la interpretazione della norma cui deve accedersi a giudizio del Collegio è nel senso indicato dai ricorrenti, in quanto la maggiorazione oraria è legata alla maggiore penosità del lavoro effettuato in turni in sé non di quello pomeridiano.....dichiaro il diritto dei ricorrenti per gli anni...a percepire l'indennità di turno indipendentemente dall'orario per cui è stato prestato il relativo servizio".