aran

agenzia per la
rappresentanza
negoziale
delle pubbliche
amministrazioni

Roma, 3 novembre 1998

Prot. 6830

Oggetto: Accordo Collettivo Quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Al fine di dare tempestiva risposta agli altri quesiti presentati dopo le note del 25 settembre e del 23 ottobre 1998, questa Agenzia ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori chiarimenti.

 

Presentazione liste

 

In ordine alle sigle sindacali abilitate a presentare le liste, non si può che confermare quanto previsto dagli accordi del 7 agosto 1998 e ribadito nelle note ARAN del 25 e 29 settembre 1998.

 

Si precisa che la UGL é fuoriuscita da alcune Federazioni censite dal CCNQ del 7 agosto 1998 come risulta dal verbale di sottoscrizione pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1998 e, pertanto, la stessa può presentare proprie liste nei Comparti Sanità, Aziende e Ricerca.

 

A tale proposito si rammenta che non sono abilitate a presentare proprie liste sigle facenti parte, anche in base alle affiliazioni, di Federazioni riconosciute rappresentative dal CCNQ del 7 agosto 1998: la presentazione della lista, ancorché venga effettuata da una delle componenti deve avvenire unicamente attraverso la sigla riconosciuta rappresentativa ed in ciascuna sede di elezione può essere presentata unicamente una lista e non tante quante sono le componenti della federazione.

Qualora, nonostante il divieto previsto degli artt. 4 e 20, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Quadro 7 agosto 1998, tali principi dovessero essere disattesi, vi sarebbero valide ragioni, a giudizio di questa Agenzia, per non ammettere della lista, con dirette conseguenze ai fini del calcolo della rappresentatività.

 

 

Adempimenti delle Amministrazioni e delle Commissioni Elettorali.

 

Gli adempimenti di cui trattasi sono indicati nelle note del 25 settembre 1998, prot. 5831 e del 23 ottobre 1998, prot. 6632.

 

In considerazione della circostanza che le elezioni costituiscono un fatto endo sindacale, le Amministrazioni non possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali, in quanto esonerate da qualsiasi compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

 

Di converso, le Commissioni Elettorali devono autonomamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad esempio, autocertificazioni, candidature, etc), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'ARAN, intervenire o assumere orientamenti al proposito.

 

Si coglie l'occasione per portare a conoscenza delle Commissioni Elettorali, per il tramite di codeste Amministrazioni, che l'ARAN non può fornire alle stesse, per le ragioni su esposte, pareri telefonici; i quesiti devono essere posti per iscritto e ad essi, qualora assumano carattere di generalità e/o ripetitività e comunque facciano stretto riferimento alle clausole contrattuali , verrà data, tempestiva risposta con le stesse modalità sin qui utilizzate, e cioé attraverso una nota a carattere generale.

 

Si segnala inoltre che numerosi quesiti presentati dalle commissioni elettorali trovano soluzione nell'attenta lettura del Regolamento elettorale (Accordo 7 agosto 1998, seconda parte), nonché nelle note ARAN del 25 settembre e del 23 ottobre 1998, la cui copia può essere richiesta alle Amministrazioni.

Ad esempio, con riferimento all'art. 4, commi 2, 5,6 e 7 del citato Regolamento elettorale, si osserva che:

- il lavoratore compreso in più di una lista deve essere invitato ad optare;

- il lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta;

- la firma del presentatore di lista può essere ovviamente autenticata anche in tutti gli altri modi previsti dalla legge e l'eventuale inadempienza é un comune caso che consente la regolarizzazione formale.

 

E' di tutta evidenza che il Regolamento elettorale non può coprire tutta la casistica che può presentarsi alle Commissioni elettorali che dovranno, pertanto, stabilire i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e buona fede.

 

 

Date delle elezioni e dello scrutinio.

 

A tale proposito si conferma che le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali, essendo lo scrutinio previsto inderogabilmente ed in ogni caso per il 26 novembre 1998.

 

 

Collegi professionali specifici - Comparto Enti Pubblici non Economici

 

Nel comparto Enti Pubblici non Economici, ove é prevista la formazione di specifici collegi professionali per le tipologie professionali, i dipendenti ad esse afferenti qualora non abbiano costituito il collegio specifico, possono votare per una qualsiasi delle altre liste presentate.

 

 

Comparto S.S.N. e Regioni e Autonomie Locali.

 

Con riferimento agli Accordi integrativi dei due comparti si comunica che gli stessi sono definitivamente entrati in vigore come già comunicato alle singole amministrazioni, essendo stati sottoscritti rispettivamente il 16 ed il 22 ottobre.

 

Nelle Aziende ed Enti che superano i 200 dipendenti, gli ulteriori incrementi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 4, I Parte, dell'Accordo del 7.8.1998 si aggiungono al numero determinato in base alla lettera a) dello stesso comma, come modificato dagli accordi integrativi.

 

L'incremento dei componenti delle RSU, come previsto dai predetti accordi integrativi, opera automaticamente.

 

 

Comparto Ministeri Enti Pubblici non Economici, Ricerca.

 

Si pregano le Amministrazioni dei Comparti, con cortese urgenza, di far conoscere attraverso fax e i punti E-mail, indicati nella circolare prot. 6399 del 13 ottobre 1998, in quale delle sedi censite dagli accordi di Amministrazione siano state effettivamente presentate le liste per le elezioni delle RSU.

 

 

Componenti Commissioni Elettorali.

 

Questa Agenzia, da ultimo con nota del 23 ottobre 1998, prot. 6632, ha precisato che tutte le Amministrazioni hanno l'onere di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei compiti previsti dal regolamento di cui all'Accordo 7 agosto 1998, utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

 

Atteso che le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge, in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (misurazione che coinvolge direttamente l'interesse della P.A.), preso atto del conforme parere espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Agenzia, ad ulteriore precisazione, ritiene che anche i componenti delle Commissioni Elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletino gli adempimenti di loro spettanza durante le ore di servizio.

Il Presidente

(Prof. Carlo Dell'Aringa)