aran

agenzia per la
rappresentanza
negoziale
delle pubbliche
amministrazioni

Roma, 23 ottobre 1998

Prot. 6632

OGGETTO: Elezioni RSU. Ulteriori chiarimenti a seguito nota 25 settembre 1998, n.5831.

Facendo seguito alla nota in oggetto e tenuto conto dei numerosi quesiti - sia telefonici che scritti - pervenuti da parte delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali del personale, questa Agenzia ritiene opportuno integrare le note già inviate con le seguenti ulteriori indicazioni.

 

1) ADESIONI

 

Le organizzazioni sindacali no rappresentative (ossia quelle che non sono ricomprese nelle tabelle allegato da 2 a 9 del CCNQ del 7 agosto sulle prerogative sindacali) devono presentare la dichiarazione di adesione all'accordo quadro sulla costituzione delle RSU direttamente nella sede dove presentano la lista. Questa Agenzia non deve espletare nessuna attività di certificazione nei loro confronti e la comunicazione eventualmente inviata all'ARAN ha mero valore conoscitivo.

 

2) ELENCO DEI DIPENDENTI ED ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

L'elenco dei dipendenti deve riportare tutti coloro che sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 30 settembre 1998. Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU.

Il personale comandato o fuori ruolo ha solo elettorato attivo, fatta salva l'eccezione negli enti di nuova istituzione costituiti interamente da personale non ancora inquadrato come già indicato nella nota del 25 settembre 1998.

Il personale comandato o fuori ruolo ha l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Detto personale, può, invece, essere componente del seggio elettorale quale scrutatore o presidente.

 

3) PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 

Il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale ovvero un dipendente delegato dalla organizzazione sindacale presentatrice. La delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista non può essere un dipendente con qualifica dirigenziale poiché appartenente ad un'altra area di contrattazione dove attualmente non si procede all'elezione delle RSU.

Qualora, invece, il presentatore sia un dirigente sindacale appartenente alle qualifiche dirigenziali, la presentazione della lista avviene correttamente se tale soggetto ricopre la carica di dirigente all'interno dell'organizzazione di categoria del comparto interessata alla presentazione di lista.

La data di ricezione delle liste (che potrebbero pervenire anche per posta) - per individuarne l'ordine di arrivo - deve risultare o dal protocollo dell'amministrazione e della commissione.

L'ammissione della lista é compito della Commissione elettorale e non dell'amministrazione.

La firma del presentatore deve essere autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

 

 

4) CANDIDATI

 

L'accordo del 7 agosto 1998 non prevede che il candidato debba dichiarare espressamente l'accettazione della propria candidatura. Tale circostanza fa ritenere che la mancata accettazione espressa non costituisce motivo di esclusione. Pertanto eventuali decisioni difformi da parte di qualche commissione elettorale dovranno essere rettificate.

 

5) INCOMPATIBILITA'

 

L'accordo del 7 agosto 1998 prevede espressamente che il presentatore di lista ed il componente della commissione elettorale non possono essere candidati e non enuncia altre incompatibilità: pertanto si ritiene che i sottoscrittori della lista possano essere candidati.

 

6) COMMISSIONE ELETTORALE

 

I componenti della commissione elettorale, ai sensi dell'art. 5, parte seconda, dell'accordo del 7 agosto 1998 devono essere dipendenti dell'amministrazione. Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli enti pubblici non economici) il componente della commissione elettorale potrà anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Il numero di componenti minimo per l'insediamento della commissione elettorale é indicato nel punto 2) della nota 25 settembre 1998 nel paragrafo intitolato "La commissione elettorale". Qualora presso una sede di RSU con numero superiore a 15 dipendenti venga presentata una sola lista ovvero solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste designi il componente della commissione, si applica quanto previsto dalla stessa nota per le sedi con numero di dipendenti inferiore a 15.

 

7) LUOGO E GIORNI DELLE VOTAZIONI

 

I luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) sono definiti dalla commissione elettorale in ragione della dislocazione degli uffici che fanno capo alla sede di elezione della RSU (alias collegio elettorale). Si confronti a tal fine il fac-simile del verbale riassuntivo delle elezioni che deve essere inviato all'ARAN dove nel riquadro - dopo le notizie anagrafiche - con il termine "Collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU. I riquadri che seguono in orizzontale (numerati a titolo esemplificativo da 1 a 5) sono da intendersi riferiti ai singoli seggi elettorali, i cui voti devono confluire nel collegio elettorale.

Spetta alla commissione definire dove vota il personale in missione ed il personale distaccato.

Gli accordi integrativi di comparto, già siglati ed inviati alle amministrazioni (alle quali le commissioni potranno chiedere copia) prevedono che le operazioni di voto possano essere anticipate al primo dei tre giorni ad esse dedicato. Infatti allo scrutinio é destinato solo il quarto giorno uguale in tutti i comparti e, cioé , il 26 novembre 1998. Le commissioni elettorali potranno assumere analoghe soluzioni ove i contratti integrativi non sono stati stipulati.

Alla commissione spetta, inoltre, di definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare per l'ultimo giorno di votazione, avvertendone con pubblicità nell'albo dell'amministrazione, tutti i dipendenti nei termini previsti dall'art. 11, parte seconda, dell'accordo quadro.

 

8) ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

 

A chiarimento di quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 17, comma 3, parte seconda, nonché dalla tabella allegato n. 2 dell'accordo del 7 agosto 1998, per ciò che attiene alla validità delle elezioni ("quorum") si deve fare riferimento al numero dei votanti, mentre, per l'attribuzione dei seggi, si deve correttamente fare riferimento al numero dei voti validamente espressi (schede valide).

La commissione autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nei vari seggi solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

 

9) ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

 

Le amministrazioni sono chiamate al massimo sforzo organizzativo per favorire il successo delle elezioni e a tal fine devono puntualmente adempiere ai compiti loro spettanti, che tuttavia, non includono attività provvedimentali né di controllo relative all'ammissibilità delle liste o ai compiti della commissione elettorale. Al fine di favorire l'informazione, le amministrazioni sono pregate di fornire alle commissioni, oltre il materiale previsto, anche copia di tutte le note di chiarimento inviate dall'ARAN nonché gli accordi più volte citati.

Come già indicato nella nota del 25 settembre 1998, l'importanza delle elezioni delle RSU comporta da parte delle amministrazioni l'utilizzazione di ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro che garantisca ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento del loro mandato.

Le amministrazioni, dovranno, altresì, designare fin da subito il funzionario (o i funzionari in caso di pluralità di sedi di RSU), che ai sensi dell'art. 19, parte seconda dell'accordo del 7 agosto 1998, farà parte del Comitato dei garanti. Infatti, ai sensi di tale ultima clausola le controversie contro le decisioni della Commissione elettorale possono instaurarsi sin dalla sua attivazione.

 

10) ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

 

Senza alcun pregiudizio per la libertà di decisione delle commissioni elettorali ma in ragione dei numerosi quesiti telefonici che pervengono sull'argomento, questa Agenzia, anche al fine di evitare al massimo il contenzioso che potrebbe determinare una paralisi delle elezioni, suggerisce i seguenti comportamenti.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consentirà la regolarizzazione, assegnando un breve termine. Dovrà essere riconosciuta valida anche l'autocertificazione. Le decisioni della commissioni elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni dovranno essere rapidamente decise ossia con tempi coerenti in modo da consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni.

 

Si coglie l'occasione per portare a conoscenza che questa Agenzia ha predisposto il verbale definitivo delle elezioni delle RSU su dischetto informatizzato comprensivo delle istruzioni d'uso, utilizzando un software comune a tutti. Tale dischetto, verificato con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 7 agosto 1998, sarà nei prossimi giorni consegnato alle stesse ed alle organizzazioni di categoria rappresentative nei vari comparti, affinché provvedano alla massima diffusione anche attraverso i loro siti internet.

Per tale ragione le amministrazioni sono pregate di fornire, anche in tale circostanza, il necessario supporto informatico ove disponibile alle commissioni elettorali affinché sia facilitata, per tutti, la compilazione del verbale e la rilevazione dei dati elettorali.

Con la presente nota questa Agenzia ritiene di aver fornito il massimo possibile di assistenza in ordine ai quesiti più ricorrenti. Si preavvisa, al fine di evitare spiacevoli equivoci, che non saranno date risposte telefoniche ma solo a quesiti scritti inviati via fax o in via telematica ai numeri indicati nella nota del 3 ottobre 1998, n. 6399 che rappresentino questioni generali e ripetitive. Si pregano le amministrazioni di dare la più ampia diffusione della presente nota alle commissioni elettorali. Queste ultime sono pregate - per le informazioni ed i chiarimenti - di rivolgersi anche alle organizzazioni sindacali da cui i singoli componenti sono stati designati.

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL PRESIDENTE

(Prof. C. Dell'Aringa)

f.to Dell'Aringa