UNA LEGGE REGIONALE DI RIORDINO CHE RISCHIA DI PRODURRE CONFUSIONE NELLE POLITICHE PER LA SICUREZZA

A cura di Vincenzo Moriello Segretario Regionale Fp CGIL Lombardia
 

Il 2 aprile '03 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Legge Regionale di riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, con l'astensione del gruppo consiliare dei DS ed il voto contrario di Margherita e Rifondazione.

È una legge che ha avuto una lunga, difficile e complessa gestazione. La maggioranza è stata costantemente indecisa tra la tentazione di forzare il quadro legislativo ed istituzionale vigente e una legge più moderatamente ricognitiva e ordinatoria della legislazione attuale che in regione Lombardia si è andata stratificando nel tempo a partire dalla precedente legge regionale 43/85.

Alla fine è prevalsa la scelta, niente affatto scontata in partenza, di una legge regionale a carattere prevalentemente ricognitivo. Ma ciò non ridimensiona la preoccupazione, e quindi non cambia il giudizio negativo, che come FP CGIL avevamo espresso fin dalla presentazione del Progetto di Legge.

Se è vero infatti che grazie anche alla ferma e determinata iniziativa della FP CGIL Lombardia, in raccordo stretto con la FP CGIL Nazionale, sono state abbandonate le posizioni più oltranziste che puntavano a delineare l'istituzione di una polizia regionale e l'attribuzione di competenze di pubblica sicurezza alle guardie particolare giurate, l'impianto politico della legge resta inserito dentro il solco, portato avanti dal centrodestra, di un processo di regionalizzazione della polizia locale e di privatizzazione di una parte delle sue funzioni.

A tal proposito la valutazione sulla legge non può non tener conto dei processi legislativi in corso, primo fra tutti il progetto di devoluzione del ministro Bossi, assunto dal Governo Berlusconi dentro un disegno di legge costituzionale presentato in Parlamento che se approvato potrebbe consentire, tra l'altro, l'istituzione di Corpi di Polizia regionale. Ma va ricordato anche il disegno di legge sulla sicurezza sussidiaria varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 marzo, sui cui rischi immediata è stata la denuncia del Segretario Nazionale della FP CGIL Giovanni Pagliarini e del Coordinatore Nazionale SNAVU FP CGIL Gennaro Martinelli.

Va sottolineato che il percorso legislativo della legge regionale è stato fortemente condizionato dalle associazioni degli enti locali e dalle organizzazioni sindacali, in particolare dalla FP CGIL Lombardia, e dal ruolo svolto dall'opposizione alla maggioranza di centrodestra che governa la Regione Lombardia.

Come FP CGIL Lombardia avevamo fin dall'inizio fatto una scelta molto chiara, assunta con il coinvolgimento del nostro coordinamento regionale: accanto alla valutazione politica generale, dovevamo incalzare la Giunta della Lombardia sul merito partecipando attivamente ai tavoli tecnici, con proposte e richieste di modifiche, alle iniziative e seminari e promuovendo specifiche momenti di coinvolgimento degli operatori al fine di realizzare sia un protagonismo squisitamente sindacale che una attività di orientamento e promozione culturale tra gli operatori.

Per noi il PdL era segnato da 3 rischi, espressi in più occasioni e da ultimo nel corso dell'Audizione nella II Commissione consiliare "Affari Istituzionali", nel novembre scorso:
. centralizzazione regionale, con rischi di limitazione dell'Autonomia degli enti locali nella prospettiva della polizia regionale;
· privatizzazione di una parte di funzioni, con la regolamentazione dei rapporti di collaborazione tra Polizia Locale e soggetti privati, e l'attribuzioni a questi ultimi di una parte di funzioni pubbliche proprie della polizia locale;
· invasione della legge su materie proprie della contrattazione.

Tali rischi sono stati attenuati ma non eliminati nel testo definitivo della legge.

Il rischio del centralismo regionale e della conseguente limitazione dell'autonomia degli enti locali seppur diminuito, rispetto alla versione iniziale del progetto di legge della Giunta, resta presente laddove nel titolo V relativo al "Coordinamento delle attività regionali", all'art. 21 comma 3, è previsto che la Giunta regionale possa "costituire o promuovere la costituzione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio" cui attribuire specifiche funzioni di polizia locale, oltre alla possibilità di dettare le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio.

Il rischio di privatizzazione è rappresentato dalla stessa scelta di inserire nel testo il Titolo VI, relativo alla "Collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata", e l'attribuzione a questi ultimi dello svolgimento di attività sussidiaria di vigilanza su eventi che travalicano quelli previsto dal TULPS. Va ricordato, tra l'altro, che solo grazie all'azione di contrasto e di denuncia della FP CGIL Lombardia e dell'opposizione in Consiglio regionale, che è stato eliminato dalla legge l'individuazione di una nuova figura giuridica denominata "guardia del territorio", chiaro riferimento alle guardie padane, e ritirato l'emendamento della Lega che prevedeva la possibilità di attribuire alle Guardie giurate la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza.

Rispetto al rischio di invasione legislativa su materie contrattuali non accettabile è il riferimento a profili diversi da quelli previsti dal CCNL, anche se siamo riusciti, in buona parte, ad eliminare la iniziale previsione di rigide norme sugli accessi, in palese contrasto con il CCNL.

La legge si compone di 46 articoli organizzati in 8 titoli: 1) Disposizioni generali, 2) Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali; 3) Organizzazione e funzioni del servizio di Polizia Locale; 4) Coordinamento delle attività regionali 5) Interventi regionali per la sicurezza urbana; 6) Collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata; 7) Accesso ai ruoli della polizia locale e formazione del personale 8) Disposizioni finali e transitorie.

Tra gli aspetti di merito positivi, alcuni dei quali ascrivibili alla nostra iniziativa, è utile ricordare:
· l'esplicitazione che gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente allo svolgimento di attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge anche negli enti ove presti servizio un solo operatore di polizia locale (art. 8 commi 4 e 5).
· il divieto di utilizzo degli agenti in servizi esterni sino alla conclusione del corso di formazione (art. 39 comma 3);
· l'affermazione che non solo il corpo di polizia locale, ma anche il servizio di polizia locale non possa costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, ne essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso responsabile amministrativo (art. 10);
· Il rinvio ai requisiti previsti dalla contrattazione collettiva per l'accesso ai profili professionali della polizia locale (art. 38).
· L'istituzione di un numero unico regionale per attivare l comando più vicino al luogo dell'evento per l quale si chiede l'intervento (art. 21 comma 6).

Questi miglioramenti, insieme agli altri realizzati con gli emendamenti proposti ed approvati dall'opposizione, se consentono di temperare il giudizio negativo inizialmente espresso non modificano una valutazione politica complessiva non positiva, per i persistenti rischi di centralizzazione e privatizzazione in precedenza evidenziati.
Resta quindi ancora lunga e densa d'ostacoli la strada da percorrere per un corretto riconoscimento del ruolo della polizia locale, che può avvenire solo con una riforma nazionale della Polizia Locale. La nuova legge quadro nazionale deve individuare un profilo professionale che contenga la competenza esclusiva di polizia amministrativa e l'individuazione di compiti specifici di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza e un quadro di tutele e diritti degli operatori all'altezza delle responsabilità ad essi affidate.
Solo con il coinvolgimento degli operatori e di quei soggetti politici ed istituzionali attenti alla difesa dei principi costituzionale e del ben pubblico e democratico della sicurezza, che potranno essere sconfitte le semplificazioni strumentali e gli atteggiamenti demagogici troppo spesso agitati. Per questo insostituibile resta il ruolo della CGIL per la difesa e l'estensione dei diritti dei cittadini e dei lavoratori e delle lavoratrici della polizia locale.

Milano, 14 aprile 2003

LEGGE REGIONALE N. 073