IL
TESTO DEFINITIVO DEL PDL DI MODIFICA DELLA LEGGE 65/86
Approvato dalla Commissione
nella seduta del 7 febbraio 2001
TESTO
DEFINITIVO
Legge-quadro
sull'ordinamento della
polizia locale.
Articolo 1.
Quadro di applicazione
1.
I comuni, singoli o
associati, e le province, mediante l'impiego di proprio personale,
organizzato con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento,
in conformità alle norme dell'ordinamento regionale
svolgono:
a) le funzioni di polizia amministrativa in via esclusiva,
relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali
attribuite o delegate;
b) le attività di prevenzione e repressione delle
situazioni e dei comportamenti che possono pregiudicare la convivenza
civile, il decoro dell'ambiente, la qualità della vita locale, che non
siano riservate alla competenza esclusiva delle forze di polizia dello
Stato.
2.
LE STRUTTURE DI
POLIZIA LOCALE possono anche
concorrere alla sicurezza pubblica collaborando con le forze di
polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati, secondo le
modalità di cui alla presente legge, svolgendo le seguenti attività:
a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o
delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli atti di polizia
giudiziaria previsti dalla legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347
del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria;
c) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle
forze di polizia dello Stato, previa intesa tra il Prefetto e il Sindaco o
il Presidente della provincia, o l'assessore da questi delegato;
d) prestano soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri
eventi che richiedano interventi di protezione civile.
3.
Nel rispetto del
principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo
e funzioni attinenti alla gestione operativa, i comandanti delle strutture
di polizia locale dipendono unicamente dal Sindaco, dal Presidente della
Provincia o dall'assessore da questi delegato per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, con l'eccezione delle funzioni di polizia
giudiziaria.
Articolo 2.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia
stradale di pubblica sicurezza.
1.
Il personale che
svolge le funzioni di cui all'articolo 1 comma 1, nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza, o dell'ente presso cui è comandato, e nei
limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o
del corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi
dell'articolo articolo 57
del codice di procedura penale, limitatamente ai reati connessi con
materie di competenza esclusiva;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
articolo 12 del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
c) funzioni di pubblica sicurezza al fine di collaborare
nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), con
le forze della Polizia di Stato a tal fine è
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Articolo 3.
Attribuzioni ulteriori in materia di
funzioni di polizia giudiziaria
1.
All'attività di
polizia locale di cui all'articolo 1, comma 2, è addetto il personale DELLA
STRUTTURA cui sia stata attribuita specifica
qualifica. Tale personale, nell'ambito territoriale di appartenenza
o dell'ente presso cui è comandato, oltre ad esercitare il controllo
sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui
all'articolo 1, comma 1, procedendo all'accertamento delle relative
violazioni, svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2 e a tal
fine sono ad esso attribuite le qualifiche di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti o di
ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento
ed al controllo e al comandante del corpo ai
sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale,
Articolo 4.
Qualificazione dei componenti le strutture di
polizia locale
1.
L'attribuzione della
qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto. Essa
è subordinata al superamento di un esame di idoneità al termine di un
corso di formazione teorica e pratica, istituito e organizzato a livello
locale, regionale o interregionale secondo la modalità prevista dalla
normativa regionale, valido per l'intero territorio nazionale e al
superamento di una prova psico-attitudinale
2. Con regolamento, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'Interno, sentita la
Conferenza unificata di cui al capo terzo del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le materie che obbligatoriamente
debbono essere inserite nei piani di studio dei corsi di cui al precedente
comma nonché i requisiti per la prova
psico-attitudinale. Con lo stesso regolamento sono determinati altresì i
requisiti fisici per l'accesso.
3. Il personale addetto alle funzioni di polizia provinciale o
municipale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
si intende abilitato alle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, con l'attribuzione della
relativa qualifica. I presidenti delle province e i sindaci entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettono al Prefetto
l'elenco degli operatori interessati.
4. Le qualifiche connesse alle funzioni di
polizia locale non possono essere attribuite a coloro che:
a) non godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo o che siano sottoposti a misure di prevenzione;
c) siano stati destituiti dai pubblici uffici o siano stati
espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati.
5.
I
componenti delle strutture di polizia locale
si articolano nelle seguenti figure professionali:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e al controllo;
c) comandante del corpo.
6.
Lo svolgimento
dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato al
conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di formazione
organizzato, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, a livello
locale, regionale o interregionale, in cui siano state inserite le materie
obbligatoriamente previste dal regolamento ministeriale di cui al comma 2.
Il riconoscimento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di
coordinamento ha validità ai fini dello svolgimento della medesima in
tutto il territorio nazionale. Il conferimento delle relative funzioni
avviene secondo le norme stabilite dal regolamento locale e i relativi
inquadramenti nonché le eventuali indennità sono definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale. Le unità di personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni
di coordinamento e controllo formalmente attribuite, sono considerate a
tutti gli effetti idonee.
7. Lo svolgimento dell'attività di comando
è subordinata al possesso dell'idoneità ottenuta al termine di un
apposito corso di formazione organizzato, secondo quanto stabilito dalla
normativa anche a livello regionale o interregionale, in cui sono state
inserite le materie obbligatoriamente previste dal regolamento
ministeriale di cui al comma 2, valevole per l'intero territorio
nazionale. La legge regionale individua le figure professionali abilitate
al comando in sede di prima applicazione della presente legge
Articolo 5.
Disciplina dell'armamento.
1.
I regolamenti
approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i
servizi di polizia locale che possono essere espletati con l'impiego di
armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui
al comma 2.
2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto
1998, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali debbono
uniformarsi i regolamenti di cui al primo comma, concernenti:
a) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per
l'affidamento delle armi;
b) l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle
armi;
c) le modalità di espletamento dei servizi di cui alla lettera
b);
d) la determinazione dei casi in cui non è consentito
assegnare singoli appartenenti al Corpo a servizi che richiedono l'impiego
delle armi;
e) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine
alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative
munizioni;
f) le tipologie delle armi e delle munizioni in dotazione;
g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai
poligoni.
3. Il
personale porta senza licenza le armi in dotazione in via continuativa
qualora il regolamento locale ne preveda l'impiego.
4. Il porto delle armi in dotazione è ammesso in via continuativa
anche fuori dal territorio dell'ente di appartenenza laddove previsto dal
regolamento di cui al comma 1. Il regolamento di cui al comma 2 elenca,
altresì, i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di
diritto.
Art. 5-bis.
(Abilitazione alla guida di veicoli di servizio).
1.
La conduzione di veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale è
riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal
prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, previo
superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante la
formazione di cui all'articolo 4. In fase di prima applicazione, per il
personale in servizio, si prescinde dal superamento del corso.
Articolo 6.
Disposizioni in materia di contrattazione,
previdenziale e assicurativa.
1.
Il rapporto di
lavoro degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Ferma restando
l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in
conformità alle procedure previste dall'articolo 45 del Decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'articolo 1 del
Decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede
contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale,
al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e
alla specificità del personale.
2. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, agli operatori di polizia locale provvisti della
qualifica di cui all'articolo 3 si applicano, in materia previdenziale, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in
quanto compatibili. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per
fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo
di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152. Si applica, inoltre, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in
materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere
e per i loro familiari.
3. Al personale del personale di polizia
locale è corrispondente indennità di polizia locale pensionabile
nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in
relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilità
attribuita e alla natura delle funzioni svolte. Le indennità di vigilanza
previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono
nell'indennità locale di indennità di polizia
locale.
4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le
disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale è tenuto ad emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge un proprio decreto destinato ad
apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988,
recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione sul lavoro e le
malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di
applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il
personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso assolti, ed
equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle forze della
polizia di Stato.
Articolo 7.
Modifiche della normativa vigente.
1.
All'articolo 16,
secondo comma della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunto,
in fine il seguente periodo: «Nei limiti e con le modalità previsti dal
relativo ordinamento possono essere chiamati a concorrere
nell'espletamento di servizi di sicurezza pubblica le
strutture di polizia locale».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo. 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di
protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei corpi di polizia
locale».
3. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le parole «del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono inserite
le seguenti: «nonché del personale delle
strutture di polizia locale dotato della qualifica di agente
o ufficiale di pubblica sicurezza».
4. All'articolo 208, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del
personale della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: « delle
strutture di polizia locale».
4-bis. Il primo comma dell'articolo
16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
«Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi
automatizzati del pubblico registro automobilistico e del
dipartimento dei trasporti terrestri,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di
cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai
corpi medesimi della legge, nei limiti e con le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
4-ter. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo
16-quater, primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente
articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge
5. All'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
comma 134 è abrogato.
6. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65 e successive
modificazioni.
Articolo 8.
Copertura finanziaria.
1.
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annui a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
all'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'Interno.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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