27 luglio 2001

CGIL-CISL-UIL

Linee guida per la revisione dell’Accordo ’96 su RLS

L’esigenza di rivedere l’Accordo Collettivo Quadro 7 maggio 1996 nasce dalla particolare condizione esistente nel settore del pubblico impiego: l’elezione generalizzata delle RSU (per il personale dipendente a tempo indeterminato non dirigente) in tutti i luoghi di lavoro pubblici e una presenza molto differenziata di RLS (di cui una parte eletti da tutto il personale in n° aggiuntivo alle RSU, altri eletti all’interno delle RSU, altri nominati dentro o fuori le rappresentanze sindacali) che certamente non copre la totalità dei luoghi di lavoro, con conseguenti problemi anche per le Amministrazioni.

Questa difformità di presenza di RSU e RLS necessita di essere colmata, così come va omogeneizzata la situazione relativa ai RLS, i quali sono rappresentanti di tutti i lavoratori e le lavoratrici - e quindi non solo di coloro che partecipano alle elezioni delle RSU - con specifico ruolo partecipativo.

Si ribadisce così che la figura del RLS è "nell’ambito della rappresentanza dei lavoratori", ma non "all’interno delle RSU". Da sottolineare che le agibilità hanno fonti diverse e già previste per RSU e RLS.

Si richiama inoltre quanto già chiaramente previsto dall’art. 19 comma 4 Dlgs 626 in materia di tutela del RLS.

Le scadenze delle elezioni delle RSU divengono momento per giungere all’elezione generalizzata dei RLS, contenendo così notevolmente i costi relativi alle procedure elettorali.

Si riconferma quindi la volontà di procedere all’elezione generalizzata dei RLS in tutti i luoghi di lavoro, facendola divenire nuova decorrenza del mandato triennale.

Platea elettorale e conseguenze

Il Dlgs 626 all’art. 2 comma 1 lettera a), nel dare la definizione di "lavoratore" lo fa in maniera molto ampia. Ciò significa che il RLS rappresenta tutti i lavoratori operanti in quel luogo di lavoro.

Ne consegue che, onde poter permettere l’esercizio del diritto di voto, gli RLS devono essere eletti con procedura separata e in numero aggiuntivo rispetto alle RSU.

L’ipotesi che si avanza è di definire la platea elettorale per l’elezione dei RLS definendo l’elettorato attivo per tutti coloro che operano in quel luogo di lavoro mentre l’elettorato passivo sarebbe riservato ai dipendenti con durata del rapporto di lavoro che permetta l’esercizio del mandato (tre anni).

Le prerogative sindacali specifiche dei RLS non comportano oneri aggiuntivi stante la diversa fonte dei permessi già definite dalle leggi e dagli accordi precedenti (i delegati RSU attingono al monte ore sindacale, il RLS usufruisce del proprio monte ore di permessi specifici).

Le candidature sono presentate con termini temporali analoghi a quelli previsti per le RSU ma senza necessità di raccolta firme; non è necessaria la maggiorazione della "lista" e il numero di candidature può essere pari o superiore agli eleggibili; le preferenze esprimibili sono fino al numero degli eleggibili; risulta/no eletto/i il/i candidato/i che ottiene il maggior numero di voti.

Norma transitoria per il comparto Scuola

In considerazione della situazione specifica del comparto Scuola, si conviene che il presente Accordo trova applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo delle RSU nella Scuola. In via transitoria e fino al primo rinnovo delle RSU successivo all’entrata in vigore del presente accordo, si applica la norma prevista dall’art. 58 del CCNI Scuola 1998-2001.

Norma di salvaguardia

Sono fatti salvi tutti gli accordi nazionali e integrativi di miglior favore.

Ovviamente fino all’applicazione del nuovo Accordo vengono confermati nominativamente i RLS in carica.

La contrattazione nazionale di comparto e/o integrativa, sulla base delle specifiche caratteristiche o condizioni di comparto e/o amministrazione o unità lavorativa, può integrare il presente accordo in relazione al numero di RLS da eleggere e di agibilità con la copertura finanziaria secondo le vigenti normative).

Nel corso del confronto negoziale Cgil, Cisl, Uil proporranno ulteriori temi, su cui sarà necessario valutare le possibili soluzioni, quali: le modalità di raccordo/integrazione tra le plurime espressioni di rappresentanza dei lavoratori; il numero di RLS negli enti con svariate migliaia di dipendenti; l’approfondimento sulla figura del datore di lavoro nel pubblico impiego.