ARAN
Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni
Accordo
collettivo nazionale in materia di
norme
di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito
del Comparto Regioni – Autonomie Locali
Il
giorno 7.5.2002, alle ore 11.00, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per
la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni
ed Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella
persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni
Organizzazioni
Sindacali
Confederazioni Sindacali
CGIL-fp/Enti
Locali
firmato
CGIL
firmato
CISL/FPS
firmato
CISL
firmato
UIL/FPL
firmato
UIL
firmato
Coordinamento
SindacaleAutonomo
CISAL
(Fiadel/Cisal,
Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill
Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)
DICCAP
-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE
DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
USAE
(Fenal,
Snalcc, Sulpm)
Al
termine della riunione viene sottoscritto l’allegato Accordo collettivo
nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali.
Accordo
collettivo nazionale
in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
nell’ambito
del comparto Regioni – Autonomie Locali
INDICE
Art. 1 Campo di
applicazione e finalità
Art. 2 Servizi pubblici essenziali
Art. 3 Disciplina particolare per il personale educativo degli
asili nido e docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli
enti locali
Art. 4 Contingenti di personale
Art. 5 Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 6 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Art. 7 Norme finali
1.
Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile
2000, n.83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero,
indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la
determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2.
Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per
l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti,
secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per
le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni
sindacali.
3.
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative
alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello
di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di
indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa
dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi
dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
1. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all’art.5 del CCNQ del 2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall’art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi:
a.
stato civile e servizio elettorale;
b.
igiene, sanità ed attività assistenziali;
c.
attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza
pubblica;
d.
produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché
la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto
attiene alla sicurezza degli stessi;
e.
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f.
trasporti;
g.
servizi concernenti l’istruzione pubblica;
h.
servizi del personale;
i.
servizi culturali.
1. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt.3 e 4, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;
c) attività di pronto intervento;
d) attività della centrale operativa;
e) vigilanza casa municipale;
f) assistenza al servizio di cui al n.8, in caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni dell’art.3 del presente accordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
tali
prestazioni sono garantite solo limitatamente alle
scadenze di legge, ove previste;
-
registrazione brevetti.
Le
prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14),
sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel
periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
1.
In relazione ai servizi concernenti l’istruzione pubblica di cui
all’art.2, comma 1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto,
in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili:
a)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b)
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami
finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di
istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza
elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di
licenza d’arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c)
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei
casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2.
In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del
servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno
dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine,
sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del
servizio valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno
cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3.
Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni
indispensabili indicati nell’articolo 2:
a)
non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)
atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e
all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel
comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno
scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla
successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e
per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun
anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) negli asili nido, nelle scuole materne ed
elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri
ordini e gradi di istruzione;
c)
ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di
sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due
giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può
superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli
scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due
giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare
la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di
altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la
proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il
preavviso di cui all’art.5, comma 1;
d)
gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti
per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure
nell’ultima ora di lezione o di attività educative. In caso di organizzazione
delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto
nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono
in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno
antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello
sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero
riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la
formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del
raggiungimento dei tetti di cui alla lettera
b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di
sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali
all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario
predeterminato in sede di programmazione;
e)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non
finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate
dal calendario scolastico;
f)
gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è
prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la
conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia
propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla
scadenza programmata della conclusione.
4.
Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi
precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente
accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art.4.
1. Ai fini dell’art.2, comma 2, mediante regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b)
i contingenti di personale,
suddivisi per categoria e profilo professionale;
c)
i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti
a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3.
Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al
comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti
competenti in sede locale, di cui all’art.6 del presente accordo.
4.
In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i
dirigenti ed i responsabili del
funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di
ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri
di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra
definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò
esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il
quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale
individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso questa sia possibile.
5.
Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti
di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
prestazioni di cui all’art.2, anche attraverso i contingenti già individuati
sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi
dell’art.2 dell’accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato
dalla data della definitiva sottoscrizione
del presente accordo.
Art.
5
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art.2, sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e privare, di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art.6, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a) il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1;
f)
non possono essere indetti scioperi articolati per servizi e reparti di
un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4.
Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La
comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di
utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la
Funzione Pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio,
entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo
sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d)
due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti,
limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e)
nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge n.83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art.5, comma 6.
1.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 della predetta legge
n.146/1990.
2.
Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto
Regioni-Autonomie Locali.
3.
Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso
di azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la
categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base
delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall’ordinamento degli
enti, siano state conferite responsabilità gestionali.