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Legge 11 Aprile 2000, n. 83 " Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 Aprile 2000
Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalit di attuazione, nonch le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorit competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12". 2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonch alla salvaguardia dell'integrit degli impianti". 3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonch nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993". 4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altres indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ci sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuit dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalit del comma 3". 5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonch nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge". 6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata." inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorit competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis". 7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonch le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies".
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalit dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalit di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalit di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4". 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art. 3. 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo periodo," sono soppresse. 2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravit della violazione e della eventuale recidiva, nonch della gravit degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altres essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento". 3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 abrogato. 4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 sostituito dal seguente: "4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravit della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro". 5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perch le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravit della violazione e della eventuale recidiva, nonch della gravit degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. 4-ter. Le sanzioni di cui al presente
articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene
effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d),
e) ed h). Art. 4. 1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati. Art. 5. 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". Art. 6. 1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a) nei
confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo
sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori
dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato
nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di
differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed
h), e da ci consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di
usufruire con certezza dei servizi pubblici; Art. 7. 1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessit e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel pi breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 2. L'ordinanza pu disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gi proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorit competente ne tiene conto. L'ordinanza adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. 3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorit che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonch mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altres data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione. 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri d comunicazione alle Camere".
Art. 8. 1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori". 2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravit delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorit che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
Art. 9. 1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unit. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennit nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5". 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unit previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. 1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. La Commissione: a) valuta,
anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e
degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30
luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel
territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere
entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneit delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e
qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione,
sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono
pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni
dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere
verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il
termine di venti giorni, l'indisponibilit delle parti a raggiungere un
accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione
delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola
alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti
dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato
idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel
caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.
La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla
presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonch degli
accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Nella
provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono
essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1;
salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente
mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e
riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori
mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena
erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto
conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque
tenere conto dell'utilizzabilit di servizi alternativi o forniti da
imprese concorrenti. Quando, per le finalit di cui all'articolo 1,
necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi
ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente
offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per
cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi
particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo
alla necessit di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza
strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non
compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi
criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili
ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di
riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneit
degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate
dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente
trasmesse ai Presidenti delle Camere; Art. 11. 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "pu indire" sono sostituite dalla seguente: "indce". Art. 12. 1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, abrogato. Art. 13. 1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonch". Art. 14. 1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile". Art. 15. 1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, aggiunto il seguente: "Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni ammesso ricorso al giudice del lavoro". Art. 16. 1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31
dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
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