CCNQ distacchi e permessi nei comparti per il biennio 2000-2001

 

p L’accordo quadro stipulato tra l’Aran e le Confederazioni CGIL CISL UIL, firmato in data 20 luglio 2000 prevede all’art 3 (permessi sindacali retribuiti) una modifica del contingente dei permessi sindacali previsto dal precedente accordo del 1998.

In particolare, per i Comparti Pubblici esclusa la Scuola, i permessi sono portati a 77 minuti a dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.

Tra i dipendenti in servizio presso l’Amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di fuori ruolo e comando.

 

CHI UTILIZZA I PERMESSI dell’art 3 del CCNQ

p Il contingente di permessi pari a 77 minuti a dipendente sono così ripartiti:

p 30 minuti a dipendente spettano alle RSU

p 47minuti a dipendente per le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative in quanto ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art.47 bis del dlgs 29/93 e successive modificazioni.

 

Ciò significa che per quanto attiene l’attività sindacale di posto di lavoro il delegato CGIL, eletto anche nella RSU, avrà a disposizione per svolgere la propria attività non solo la possibilità di fruire delle ore assegnate alla CGIL ma anche della quota parte delle ore spettanti alla RSU.

Per ogni RSU il responsabile dell’amministrazione dovrà comunicare ogni anno l’esatto ammontare delle risorse a disposizione della rappresentanza sindacale unitaria; successivamente tali risorse dovranno essere ripartite tra le diverse componenti sindacali in base al voto conseguito alle elezioni da ciascuna lista, ove non fosse diversamente disciplinato in sede di RSU.

 

Ricordiamo a questo proposito che :

 

p La RSU, a livello di contrattazione di posto di lavoro, sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro .

Ciò non significa l’abolizione dei "terminali associativi" sindacali (comitati degli iscritti) nei singoli posti di lavoro; questi, pur non avendo potere di contrattazione sulle materie delegate dal contratto alle RSU, svolgono un ruolo importante di raccordo con il sindacato di categoria a cui competono gli altri livelli di contrattazione.

 

COMPITI - FUNZIONI -

Alla RSU è assegnata la titolarità della contrattazione decentrata e integrativa che svolgerà assieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dai contratti collettivi, la RSU esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali in generale.

 

 

 

A questo proposito è bene ricordare che , a seguito degli accordi contrattuali integrativi, quasi ovunque nel pubblico impiego il delegato (sia del sindacato che della RSU) in trattativa con l’ amministrazione durante l’orario di lavoro è considerato in servizio e non più in permesso sindacale .

Ciò consente di recuperare una grande quantità di ore da destinare alla attività sindacale

 

 

v

 

p L’intesa, per quanto concerne invece l’applicazione dei permessi sindacali retribuiti per le riunioni degli organismi direttivi statutari conferma il contingente complessivo individuato in precedenza nel 1998 di 419.162 ore per tutti i comparti , di cui 28.530 riservate alle confederazioni e 385.877 alle organizzazioni di categoria.

Sulla base della rappresentatività accertata ai sensi del dlgs 29/93 sono invece mutati i quantitativi riferiti a ciascun comparto, rispetto al precedente accordo, fatta eccezione per il comparto dello stato che provvisoriamente mantiene inalterati i precedenti quantitativi in attesa della definitiva ripartizione dei premessi a seguito della certificazione fatta dall’ARAN.

 

. CHI UTILIZZA I PERMESSI dell’art 5 del CCNQ

p Per la FP CGIL i contingenti di permessi sono così ripartiti:

v Enti Pubblici non Economici 2964 ore

v Aziende 3220 ore……

v Regioni-Autonomie Locali 38232 ore

v Sanità 30315 ore

v Stato 7121 ore

Per un totale complessivo di ore di permesso spettanti alla FP CGIL di 81852

 

I permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali,regionali, provinciali e territoriali possono essere utilizzati dai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

E’ ammessa la possibilità, per ciascuna organizzazione sindacale, di utilizzare in forma compensativa i permessi sindacali sopra citati tra diversi comparti e/o aree; quindi l’autorizzazione a compensare splafonamenti delle ore assegnate a ciascun comparto in relazione a punte più o meno intense di attività dei vari gruppi dirigenti.

v

 

In questo quadro normativo, si raccomanda la massima attenzione circa la corresponsione dei permessi sindacali concentrati su di un’unica persona; ciò al fine di evitare di incorrere in quanto previsto dalla norma che recita (art6 CCNQ integrativo del CCNQ 7 agosto 98) ……nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale , ai sensi degli art. 6,7 si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall’art.14 che potrebbe significare per il lavoratore un trattamento economico ridotto rispetto a quello previsto per il personale in servizio.

 

 

p

Rimane confermata la disposizione del CCNQ del 98 relativa ai dirigenti sindacali collocati in distacco sindacale part-time ai sensi dell’art 7, che non possono usufruire dei permessi retribuiti cui all’art.3 del nuovo CCNQ. Per detti dirigenti, in caso d’urgenza, è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato sindacale : i permessi fruiti debbono peraltro essere recuperati con prestazione lavorativa nell’arco del mese, non essendo previste altre forme di compensazione possibile.