Casella di testo:

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SEGRETERIE NAZIONALI

 

                                                                                   Roma 8 Novembre 2005 

            Al Tribunale di Venezia
                                    Sez. Lavoro
                                    Dott.ssa Anna Menegazzo 

                                                                                   Uffici Giudiziari/Tribunale Civile e
                                                                                   Penale di Venezia

                                                                                   30124 Venezia (VE) –
                                                                                   S. Marco, 105

  

Oggetto: Causa iscritta al R.G. n.684/04. Richiesta interpretazione autentica ai sensi art. 15 CCNL 14.9.2000. 

 

            Con la seguente nota le sottoscritte OO.SS. Nazionali intendono assumere una posizione ufficiale circa le problematiche di natura contrattuale sollevate da codesto Tribunale, in merito alla causa in oggetto citata, tenuto conto che in data 20 ottobre 2005 presso l’Aran non è stato possibile raggiungere un’ accordo sulle questioni interpretative poste in merito all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000.

            In particolare laddove si riferisce al diritto a permessi retribuiti per la “partecipazione  ai corsi…” e  “per sostenere i relativi esami” consenta ai dipendenti di fruire di tali permessi solamente in relazione all’orario di servizio concomitante con l’orario di frequenza dei relativi corsi e con le giornate d’impegno nelle prove d’esame, ovvero anche per lo svolgimento di attività di studio individuale, in particolare con riferimento alla partecipazione ad un corso destinato al conseguimento di titolo di studio di scuola  di istruzione secondaria.

Ciò premesso, per un esame completo della problematica e per meglio comprendere la reale portata della norma in oggetto occorre preliminarmente esplicitare cosa si debba intendere per diritto allo studio.       A questo scopo è necessario ricordare che la succitata norma è stata introdotta, prima al livello legislativo con l’art 10 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) poi successivamente nei vari CCNL di categoria, per consentire alle lavoratrici  ed ai lavoratori dipendenti di elevare il proprio livello culturale e sviluppare le proprie competenze professionali utilizzando  permessi e particolari agevolazioni.

            L’esercizio di tale facoltà è consentito attraverso l’istituto delle 150 ore che prevede per i dipendenti a tempo indeterminato permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nell’ambito del limite massimo del 3% del personale in servizio .

            Nel corso degli anni, l’esercizio del diritto allo studio ha via via assunto una dimensione più ampia  e complessa in ragione del mutamenti sociali che nel corso degli ultimi 35 anni hanno caratterizzato la nostra società; se  nel lontano 1970 il legislatore si era posto il problema di permettere a coloro che non possedevano la licenza media - divenuta in quegli anni scuola dell'obbligo - di frequentare un corso per ottenere questo  titolo di studio, oggi le necessità sono ben più ampie, e coprono tutto l’arco del ciclo di studi dalla scuola dell’obbligo fino ai corsi di specializzazione post laurea.

             Per questi motivi la norma di cui si discute l’applicazione, ovvero il comma 7 dell’art,15 del CCNL  14.9.2000, non può che essere prescrittiva in senso generale “ ..obbligo a presentare all’inizio dei corsi il certificato d’iscrizione ed alla fine degli stessi l’attestato di partecipazione, nonché l’esito degli esami sostenuti “ in ragione di una complessità dell’esercizio del diritto allo studio che non può essere limitato, come sostenuto dall’ARAN, al solo diritto di frequenza delle lezioni bensì al conseguimento di un titolo di studio o di attestato professionale in senso generale.

           Conferma di ciò si desume da un orientamento costante della giurisprudenza ribadito anche da una recente sentenza del TAR Lazio n. 7362/2005, che nell’ambito del ragionamento seguito ai fini della decisione dispone “….. che all’atto dell’introduzione delle cosiddette centocinquanta ore, la frequenza obbligatoria non era già più richiesta in molti istituti di Facoltà universitarie, sicché ben presente doveva avere il legislatore la situazione relativa alla regolamentazione della frequenza dei corsi di studio, presso le varie Università italiane, dovendosi, al limite, restringere illogicamente il diritto di usufruire dei permessi di studio alle sole ipotesi di iscrizione a corsi universitari che richiedano la frequenza obbligatoria. “D’altro canto, l’attività dello studente nella sede universitaria non si esaurisce nella frequenza dei corsi e nella partecipazione ai relativi esami, ma comporta una serie di adempimenti indispensabili, connessi e tutt’altro che marginali, che inducono a ritenere più aderente allo spirito ed alla lettera della norma, un’interpretazione della stessa che consideri i permessi da concedere “diretti a consentire allo studente dipendente pubblico l’accesso all’università per svolgervi ogni attività <necessaria>: iscrizioni, esami, assistenza e presenza alle lezioni (TAR Toscana, n. 1987/88)”.

            Da questa impostazione si capisce perché il legislatore ha inteso non pretendere la certificazione per ogni ora utilizzata per diritto allo studio limitandosi a richiedere semplicemente il certificato d’iscrizione all’atto della richiesta di usufruire delle 150 ore e l’attestazione di partecipazione al corso alla fine dello stesso, senza specificare l’indicazione delle relative modalità di svolgimento.

          Tale impostazione ha trovato conferma anche nella formulazione dell’art.15 del 14.09.2000 del CCNL in questione, che si limita a richiedere il certificato di iscrizione senza ulteriori precisazioni e/o richieste di certificazione circa le modalità.

               Ciò rafforza l’impostazione che si sono date le scriventi all’atto della stesura dell’art.15 del CCNL 14.9.2000 per non creare tra i lavoratori quelle situazioni di disparità che potrebbero derivare da un’interpretazione riduttiva dell’articolo citato connessa alla sola frequenza dei corsi, ledendo così il principio di uguaglianza dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione.

Con viva cordialità.

FP CGIL

CISL FPS

FPL UIL

Pagliarini

Alia

Fiordaliso