COMUNE DI BRESCIA SETTORE PERSONALE

28 maggio 2002

IPOTESI DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE R.S.U. DIRIGENTI DEL COMUNE DI BRESCIA E LE OO.SS. CGIL CISL E UIL IN TEMA DI DISCIPLINA ATTUATIVA DELL'ART. 26 DEL CCNL DEL 4.12.1999 E DEL CCNL DEL 12.2.2002.

Art.9. Retribuzione di posizione e di risultato
Con riferimento al punto 9 del Contratto decentrato integrativo del 19 febbraio 2001, la retribuzione di posizione viene fissata, con decorrenza 31.12.2001, come di seguito indicato:

UNITA’ ORGANIZZATIVA

FASCIA

VALORE DELLA POSIZIONE

    Lire Euro
       
Area Unica 69.750.000 36.02
       
SETTORE/UNITA' DI STAFF I 60.200.000 31.091
  II 52.300.000 27.011
  III 44.400.000 22.931
       

SERVIZIO/INCARICO DI COLLABORAZIONE SPECIALISTICA

I 39.100.000 20.193
  II 33.500.000 17.301
  III 29.050.000 15.003
  IV 25.750.000 13.299

 

Fondo per il raggiungimento di particolari obiettivi deliberati annualmente dall'Amministrazione
Le parti concordano che 28.405 Euro (55 milioni di vecchie lire), siano destinati all'alimentazione di un fondo, gestito dalla Direzione generale, finalizzato al raggiungimento di particolari obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione e riorganizzazione degli uffici e dei servizi deliberati annualmente dall'Amministrazione.

Fondo del salario accessorio per il 2001.
Con riferimento al Fondo per il salario accessorio del Contratto decentrato integrativo del 19 febbraio 2001, tra le parti si conviene che tale fondo per il 2001 (ai sensi dell'art.26 del CCNL 24.12.1999 e del CCNL 12.2.2002 secondo biennio) sia rideterminato come risulta dal seguente prospetto:

DIRIGENZA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

  2001  nuovo 2001 Euro
1a) Importo complessivamente destinato al finanziamentodel trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali, escluso Merloni (*) e compensi Avvocato dirigente, al netto del punto 1g) 4.214.000.000 2.176.349
Posizione dei dirigenti trasferiti alla Farcom (6 mesi) -216.250.000 -111.684
Risultato dei dirigenti trasferiti alla Farcom (6 mesi) -26.800.000 -13.841
Riduzione del valore della posizione (art.1, c. 3e) del CCNL del 12.2.2002 (da settembre 4,25 mesi) -202.300.000 -104.479
1b) Somme derivanti dall'attuazione dell'art.43 della L.449/1997 955.000.000 490.216
1e) Risorse di specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione della dirigenza (rs. Art. 37 CCNL - Avvocatura, art.18 L.109/1994)    
Totale Lordo dell'Ente 4.723.650.000 2.439.562
 

UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
(Riferimento artt. 27 e 28 CCNL 24.12.99 e del CCNL 12.2.2002)

  2001 nuovo 2001 Euro
Retribuzione di posizione 3.161.450.000 1.632.753
Retribuzione di risultato 607.200.000 313.593
Fondo per particolari obiettivi (**) 55.000.000 (**) 28.405
Disponibilità (**)900.000.000 (**)464.811
Incentivi ex L.109/1994    
Totale Lordo dell'Ente 4.723.650.000 2.439.562

(**) Nel 2002, le parti residue del Fondo 2001 (55+900 milioni) si dovranno compensare con le ulteriori riduzioni derivanti dal trasferimento di dirigenti alla Farcom (216,250 milioni per la "posizione" di 6 mesi e 26,8 milioni per il "risultato" di 6 mesi) e per l'assorbimento di 6,5 milioni dalla "posizione" al "tabellare" per il periodo gennaio - agosto (416,5 milioni). La conseguente composizione del Fondo ammonterà a 4.064 milioni di vecchie lire (€ 2.098.881) dedicate alla retribuzione di posizione per 3.448 milioni (€ 1.780.743), alla retribuzione di risultato per 556 milioni (€ 287.150) e al fondo per particolari obiettivi per 55 milioni (€ 28.405).
(*) Gli incentivi ex L.109/1994 hanno vincoli di destinazione e non possono essere distribuiti al complesso della dirigenza.
NB. Il Fondo subirà variazioni in proporzione all'incremento o diminuzione stabile di occupazione.

Art.11 bis - Clausola di salvaguardia (art.4 CCNL 12.2.2002)
Dopo l'art.11 del CCDI del 19.2.2001 viene inserito il seguente art.11 bis:

1. Fino alla sottoscrizione di nuovo contratto integrativo decentrato, qualora in presenza di processi di riorganizzazione, intendendosi per tale l'attribuzione di nuovi incarichi dovuti ad esigenze organizzative dell'amministrazione, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dall'ordinamento dell'ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso compete per un periodo di 12 mesi la retribuzione di posizione precedentemente goduta, che si riduce per i successivi 12 mesi al 70% della differenza tra la retribuzione di posizione goduta e quella nuova attribuita. In ogni caso la nuova retribuzione di posizione non può essere economicamente inferiore di più di una fascia rispetto a quella originariamente rivestita.
Nel frattempo non competono al dirigente aumenti della retribuzione di posizione stabiliti nella contrattazione decentrata, salvo il caso che la nuova retribuzione di posizione, maggiorata di questi, superi quanto attribuito per effetto delle disposizioni di cui sopra. In questa eventualità trova applicazione la posizione più favorevole. Trova parimenti applicazione la situazione più favorevole qualora la retribuzione di posizione attribuita per effetto di quanto sopra indicato, sia inferiore, alla nuova retribuzione di posizione attribuita.
La nuova retribuzione di posizione allo scadere del termine di cui sopra al primo periodo non può essere economicamente inferiore di una fascia rispetto a quella originariamente attribuita. Tale posizione viene mantenuta per ulteriori due anni decorso il periodo di cui sopra.

2. Le disposizioni del primo comma non trovano applicazione nell'eventualità il dirigente chieda l'attribuzione di nuovo incarico tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente.


Art.14 - Risoluzione consensuale (art. 17 del C.C.N.L. '99)
L'art. 14 del CCDI del 19.2.2001 viene così m

"Possono accedere all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dirigenti del Comune di Brescia con almeno cinque anni di anzianità dirigenziale presso questa Civica Amministrazione e che non maturino l'obbligo di cessare dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età nei due anni solari successivi. La procedura può essere attivata sia dall'Amministrazione che dal dirigente interessato e si conclude esclusivamente con l'accordo delle parti, dando il diritto, se concordata, ad un'indennità che può variare fino ad un massimo di 24 mensilità composte da stipendio tabellare, retribuzione di posizione, salario di anzianità.
Per i dirigenti che abbiano maturato il diritto a trattamento di quiescenza il limite massimo di cui sopra può variare da 6 a 12 mensilità.
L'indennità prevista dall'Amministrazione per risoluzione consensuale non è parte dei fondi previsti per l'indennità di posizione e di risultato".

NOTA ESPLICATIVA:

AUMENTI ANNUI DAL 31.12.2001

     
AREA UNICA   13.000.000
SETRTORE I 11.500.000
SETTORE II 10.500.000
SETTORE III 9.500.000
     
 SERVIZIO I 8.800.000
SERVIZIO II 7.800.000
SERVIZIO III 6.800.000
SERVIZIO IV 5.800.000


La nuova retribuzione di risultato andrà da un minimo di 1.500.000 annuo ad
un massimo di 12.000.000 annuo (circa)

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